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domenica 3 ottobre 2021

Omessa comunicazione al debitore? Comunque legittima la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

Questa domenica vi segnaliamo una recente ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia, seguendo un proprio orientamento, ha sostanzialmente neutralizzato l'efficacia della norma, l'art. 125, 3° comma TUB, legittimando la condotta omissiva della banca.

Il provvedimento, se confermato in futuro, rappresenta un ulteriore esempio di travalicamento del dato normativo, con l'evidente effetto di ridurre le difese del consumatore, e favorire le condotte omissive del professionista, il sistema bancario nel caso di specie.

L'art. 125, 3° comma del TUB stabilisce che: "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina [...]".

L'obbligo appena menzionato è stabilito anche all'art. 4, comma 7 del Codice di Deontologia privacy, ponendo a carico dell'intermediario un dovere informativo verso il contraente debole, con il fine di favorire il debitore consentendogli di azzerare il suo debito ed evitare la segnalazione.

Esiste, a tal proposito, una Circolare della Banca d'Italia (n. 139/99) che intima l'operatore professionale ad agire in tal senso, proprio con il fine di avvisare il cliente della sua prossima segnalazione e le relative conseguenze.

L'obbligo informativo ha una finalità di tutela del contraente debole (il consumatore/debitore moroso), cercando di favorire un suo adempimento del debito verso la banca.

Quale conseguenza nel caso di omessa comunicazione? la segnalazione alla banca dati (Centrale Rischi o banca dati privati) diviene illegittima (vedi qui).

Nel caso di specie, la finanziaria aveva segnalato il credito a “sofferenza”, senza comunicare il preavviso al cliente, consentendogli il rientro in bonis.

Il consumatore si era rivolto al Tribunale di Foggia, ha lamentato la illegittimità della segnalazione, stante la carenza di comunicazione inviata al debitore moroso, e chiedendo la rimozione del suo nominativo dalla Centrale Rischi.

Il Tribunale ha affrontato la questione, premettendo che ai fini della legittimità della segnalazione presso la banca dati della Centrale Rischi, il creditore deve rispettare due presupposti:

1. presupposto sostanziale: il credito vantato e segnalato deve essere veritiero;

2. presupposto formale: il debitore deve essere preavvisato della sua iscrizione presso la Centrale Rischi.

Il giudice foggiano, però, considera questo secondo adempimento come una formalità, la cui omissione non inficia la legittimità della segnalazione, o meglio la condotta omissiva del professionista può essere oggetto di contestazione da parte del debitore solo se questi dimostra che avrebbe potuto coprire il proprio debito prima della segnalazione.

Il Tribunale afferma che: "Tali garanzie procedurali non devono essere lette solo come un mero adempimento formale fine a se stesso, bensì interpretando le finalità a cui esse tendono, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare  per tempo il presupposto di segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa [...]". 

Orbene, leggendo queste poche righe si penserebbe di essere di fronte ad un giudice garantista, ed invece il senso di tale principio è quello opposto: se il debitore non dimostra che, avvisato dalla controparte, avrebbe messo in campo tutte le azioni volte ad evitare la sua segnalazione nelle banche dati, anche l'inadempimento informativo della banca non comporta alcun effetto sulla segnalazione.

Il Tribunale di Foggia reinterpreta la norma, dandone un nuovo significato, e di fatto introduce un obbligo probatorio (diabolico?) in capo del debitore, sgravando di ogni responsabilità la banca che non ha adempiuto ad un obbligo di legge.

In termini più semplici: ancora una volta se la banca non adempie ai propri obblighi (informativi), non ne risponde davanti al giudice: questa soluzione non ci convince.

Tribunale di Foggia Sez. II^ Civ. Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18 settembre 2021.

venerdì 1 marzo 2013

Monte dei Paschi e le perdite subite dai risparmiatori

La crisi del Monte dei Paschi di Siena viene affrontata in questo video dal Prof. Scienza, il quale fornisce una lettura particolare dell'attuale situazione soprattutto dal punto di vista dei correntisti e degli obbligazionisti di MPS.


Beppe Scienza osserva che la clientela della banca è stata oggetto di vendita di prodotti finanziari pseudo previdenziali che hanno segnato una perdita quasi del 100% del capitale investito.

Viene anche ricordata la famosa vicenda "For you" con la quale sono stati venduti prodotti finanziari facendoli passare per strumenti previdenziali.

L'intervento del Prof. Scienza ha il pregio di mostrare una diversa faccia della crisi di MPS, dimostrando come negli anni la condotta tenuta dai managers della banca ha cagionato danni non solo all'immagine e alle casse della stessa banca, ma anche ai correntisti e ai piccoli  risparmiatori.



venerdì 8 giugno 2012

BTP ITALIA? MAGARI NO – BEPPE SCIENZA

La prima emissione è stata un successo per il Tesoro. Non per i risparmiatori che l'hanno sottoscritta. Il primo può vantarsi e si è vantato ai quattro venti di avere piazzato 7,3 miliardi di euro di Btp Italia 2,45% 26-3-2016. I secondi invece non hanno motivi per essere contenti: i titoli pagati 100 valevano venerdì scorso circa 96,5.
Meglio la mattonella. Gli sarebbe quindi convenuto tenere i soldi sotto il materasso e sottoscrivere ora la nuova emissione, cioè i Btp Italia 11-6-2016 in collocamento fino al 7 giugno, sempre che l'ardore patriottico non gli sia passato. Né questi sono commenti col senno del poi, perché limiti e rischi di quel prestito erano noti già al momento del collocamento, quando giornalisti, gestori di fondi e altri pretesi esperti sproloquiavano all'unisono, colti da un improvviso attacco di nazionalismo finanziario.

venerdì 30 marzo 2012

Beppe Scienza: BTP – pregi e difetti di un successo non scontato

C'è da aspettarsi un default dell'Italia per pura distrazione? Viene da temerlo, leggendo la presentazione del Btp Italia, definito il primo titolo di Stato italiano indicizzato all'inflazione italiana. Al Tesoro si sono dimenticati di avere già un'emissione con tale caratteristica: la Repubblica Italiana 2,25% 2019, diventata a ogni effetto un titolo dello Stato, dopo che se l'è accollato dalla Cassa Depositi e Prestiti il 20-9-2007. Facciamo però conto che si ricorderanno di pagarne interessi e rimborso. 

Purtroppo non c'è solo questa pecca nei documenti con cui i Btp Italia 26-3-2016 sono stati presentati a risparmiatori, operatori e alla stampa. Dire che non brillino per chiarezza è un eufemismo.

Ma a parte tali aspetti, conviene esaminarli in modo obiettivo, anziché abbandonarsi a una specie di esaltazione patriottico-finanziaria. Soprattutto merita confrontarli con le altre soluzioni anti-carovita per i risparmiatori italiani, fra cui in particolare gli analoghi titoli indicizzati all'inflazione europea, ovvero i Btp-i. Premesso che l'articolo va in stampa prima del loro debutto in Borsa, le considerazioni seguenti restano valide, anche se quoteranno un po' sopra o sotto i 100 euro.

sabato 24 marzo 2012

Da Trentino inBlu al blog: richiesta dei documenti alla banca e diritto di accesso ai dati personali


Nel nostro incontro con Mr. Dub abbiamo risposto, tra le altre, a questa mail.

From "filippoxxxx" [xxxx@gmail.com] 
To info@consumatoreinformato.it
Subject: Informazione
                                  Date 23/12/2011 16:10

Salve, vi scrivo per chiedervi se la banca può chiedermi tutti questi soldi.
Un mese fa ho trovato alcuni prelevamenti dal mio conto corrente che non ho fatto e quindi sono andato in banca per chiedere chiarimenti.
Visto che non mi sapevano dire nulla, ho mandato una lettera di reclamo e chiesto di vedere chi e quando aveva disposto i prelevamenti.
Due settimane fa sono andato in banca per prendere i documenti fotocopiati e i funzionari della banca mi hanno chiesto 200,00 euro per delle fotocopie!!!! (circa 100/120 fotocopie).
Si sono giustificati dicendomi “regolamento interno”.
Ma è possibile chiedere così tanto per delle fotocopie?
Fatemi sapere.

Saluti e auguri.
Filippo


Cosa fare quando la banca ti chiede somme assurde per ottenere copia dei tuoi documenti (anche quelli che hai firmato)?
E' legittima questa richiesta?

Non è una novità che le banche pretendono immotivatamente eccessive somme di denaro per rilasciare documenti chiesti dal cliente. 

In alcuni casi è accaduto che alcuni istituti di credito si siano rifiutati di rilasciare al correntista i documenti relativi al rapporto bancario intercorso tra quest'ultimo e la banca.

Ricordiamo che la banca ha l'obbligo di conservare i documenti quanto meno degli ultimi dieci anni.

Nel caso del nostro lettore, come in altri casi, di fronte a richieste esorbitanti provenienti dalla banca è possibile richiamare il provvedimento del Garante Privacy che vi proponiamo di seguito.

L'Autorità garante ha sancito l'obbligo della banca di fornire copia gratuita (o comunque a costi limitati) al cliente dei suoi documenti relativi al conto corrente.

Trattasi, infatti, di dati personali del cliente il cui accesso non può essere negato/limitato dalla banca.

Di seguito, vi proponiamo il provvedimento del Garante che potete anche scaricare ed utilizzare nel caso di richieste come quelle ricevute dal nostro lettore.


sabato 10 marzo 2012

Da Trentino inBlu al blog: Authority in Italia (7) Bankitalia

Ultima settimana dedicata ai soggetti che svolgono attività di vigilanza e controllo nel territorio nazionale, soggetti necessari per la tutela del consumatore, ma anche oggetto di discussione in merito al loro effettivo ruolo svolto in nostro favore. 

L'incontro radiofonico con gli amici Trentino inBlu (venerdì ore 11:05) è stato focalizzato sulla Banca Centrale della Repubblica Italiana: la Banca d’Italia. 

1. BANKITALIA

La Banca d’Italia è stata istituita nel lontano 1893, al termine di un lungo processo di riordino del sistema bancario italiano, ed ha assunto sin dalle proprie origini il compito di assicurare l’attività di tesoreria dello Stato, diffusione della moneta e controllo dell’attività bancaria.

L’Istituto, sotto il controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha continuato a svolgere la propria attività durante questi anni garantendo un intervento rapido per la soluzione delle varie crisi bancarie che sono intervenute nel nostro Paese.

Con il Decreto n. 43 del 1998, la Banca d’Italia viene resa più autonoma dallo Stato italiano al fine di poter aderire al sistema europeo delle banche centrali ed operare in assoluta indipendenza.

Successivamente, ossia nel 2006, viene cancellato l’obbligo di presenza dello Stato nella Banca d’Italia, la quale viene controllata solo da soggetti privati.

Occorre ricordare, infatti, che la Banca d’Italia è un soggetto di diritto pubblico, controllata dai principali istituti di credito italiani (che si suddividono le quote di partecipazione), come si evince dal documento che trovate in fondo a questo post.

La Banca d’Italia è attualmente presieduta da Ignazio Visco, nominato alcuni mesi addietro, ha sede centrale a Roma, anche se esistono filiali in ogni città italiana.
La filiale della Banca d’Italia di Trento è situata in Piazza Alessandro Vittoria, 6
tel. 0461 212111 fax Ufficio Segreteria 0461 984498
fax Divisione Vigilanza: 0461 212222 fax Ufficio Ipac 0461 212269
indirizzo email posta certificata trento@pec.bancaditalia.it (posta elettronica certificata)
indirizzo email trento.segreteria@bancaditalia.it
 

2. FUNZIONI DI BANKITALIA

La Banca d’Italia, specialmente in seguito agli ultimi interventi legislativi, svolge una attività di controllo e coordinamento all’interno del Sistema europeo di banche centrali (SEBC),

- In coordinamento con il SEBC, la Banca d'Italia svolge attività di vigilanza e controllo, nonchè disciplina della politica monetaria sia nazionale che comunitaria: svolge tali compiti e funzioni ai sensi del Trattato CE (art. 105) e dello Statuto del SEBC (art. 3). Il controllo operato dalla Banca d’Italia riguarda anche il riciclaggio del denaro.

- Esercita, inoltre, attività di controllo sugli istituti bancari che svolgono intermediazione di moneta e, d'intesa con la CONSOB, sugli intermediari non bancari (SIM, SICAV e SGR).
- Interviene in fase legislativa suggerendo possibili norme da introdurre e, in fase di interpretazione delle norme primarie, introduce regolamenti, istruzioni volte a permettere la corretta interpretazione delle norme nazionali.

- adotta provvedimenti sanzionatori nei confronti delle banche che violino le norme previste in materia di trasparenza e tutela del risparmio.

- gestisce il servizio di Centrale Rischi.
 
3. SERVIZI UTILI PER L’UTENTE

Il singolo utente può recarsi presso lo sportello della filiale della Banca d’Italia della propria città per usufruire di alcuni servizi resi al pubblico tra i quali:
▪ Pagamento ed emissione dei vaglia cambiari
▪ Banconote sospette di falsità
▪ Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
▪ Esposti in materia di servizi bancari e finanziari

▪ Informazioni sui dati della Centrale di allarme interbancaria
▪ Informazioni sui dati della Centrale dei rischi

Specialmente questi ultimi servizi sono, in particolar modo negli ultimi tempi, stati oggetto dell’interesse da parte degli utenti, i quali di frequente sono venuti a conoscenza di aver ricevuto una segnalazione presso la Banca d’Italia.

Usualmente, l'istituto bancario deve usualmente segnalare alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia l'indebitamento del proprio cliente (la c.d. sofferenza bancaria), al fine di rendere noto al sistema bancario l'esistenza di un potenziale cattivo pagatore.

Abbiamo già trattato l’argomento in altra trasmissione di Trentino inBlu (“Da Trentino inBlu al blog: i SIC” e “Da Trentino inBlu al blog: quando la segnalazione alla Banca d’Italia diventa illegittima”) ed abbiamo osservato come, in alcune circostanze, tale segnalazione è errata o non aggiornata.

L’utente può, recandosi alla filiale della Banca d’Italia, verificare se esiste una segnalazione nei propri confronti e se tale indicazione è corretta.



sabato 3 dicembre 2011

Da Trentino inBlu al blog: l'operazione di cambio del conto corrente


In questa puntata continueremo ad affrontare il "problema "del rapporto di conto corrente dopo aver evidenziato quali sono i principali oneri di spesa da tener presente al momento della scelta del conto corrente, o nella sua gestione ordinaria.

Una volta fatto questo controllo, abbiamo un'idea chiara di quanto ci costi il nostro conto corrente. Se effettivamente rileviamo che il costo è troppo alto rispetto alle nostre esigenze, magari anche per la presenza di servizi compresi nel pacchetto, ma non dalle richieste (o meglio non utilizzati), possiamo talvolta decidere di cambiare tipologia di conto, o d’istituto di credito.

In questa puntata analizzeremo in particolare il cambio di conto corrente, con contestuale cambio del proprio istituto credito.

Anche in questo contesto è molto utile sapere quali sono i costi che dovremo affrontare per trasferir il nostro conto corrente o eventualmente se trasferire sul nuovo conto corrente soltanto alcuni servizi attivi sul nostro conto oppure l'intera totalità che nostri rapporti.

In questo senso, come visto la scorsa settimana, può essere molto utile visitare il sito di www.pattichiari.it. Alla luce del fatto che non tutte le banche o istituti di credito aderiscono all'iniziativa, tenteremo di mettere in luce quelli che sono elementi comuni cui prestare attenzione al momento del cambio e conto corrente.

Come detto, primo passo essenziale è quello di aprire un nuovo conto corrente scegliendo in 
base alle proprie esigenze e forme di operatività. Nella scelta oculata di questi due fattori si può anche avere un notevole risparmio. Giova ripeterlo spesso molte persone aprono una tipologia di conto corrente anche costosa con servizi che solitamente non utilizza, e questo è sicuramente il primo errore da evitare.

Per capire quali siano le nostre reali necessità è solitamente sufficiente prendere gli ultimi estratti conto e vedere quale tipologia di operazioni solitamente poniamo in essere. Sulla base di quest’analisi sarà facilissimo cercare la tipologia di conto adatto a noi. Ciò serve ad evitare che siano gli altri a decidere per noi, magari allettandoci con le più svariate offerte di cui non abbiamo assolutamente bisogno.

Una volta individuata la tipologia e la Banca che lo deve fornire, possiamo iniziare il trasferimento vero e proprio.

Per prima cosa quindi si dovranno compilare i moduli in cui fornire:
- dati anagrafici del titolare del conto ed eventuali contitolari o dati anagrafici di persona giuridica, nonché naturalmente i dati riguardanti il vecchio conto corrente

- indicare la data partire dalla quale saranno addebitate nuovo conto corrente le eventuali domiciliazione RID sia in attivo sia passivo

- indicare se eventualmente avviene contestualmente anche il trasferimento degli addebiti di rate di mutuo o di prestito (giova ricordare che possa cambiare conto corrente anche se il mutuo o il prestito sono attivi presso la vecchia banca).

- indicare la data fino alla quale autorizzo la vecchia banca ad addebitare eventuali domiciliazione RID per concludere rapporti in corso. In questo contesto importante controllare che non vi siano sfasi temporali soprattutto al fine di evitare problemi legati al mancato pagamento di qualche servizio (esempio pagamento rata mutuo potrebbe comportare notevoli problemi).

Le banche dovrebbero effettuare e attivare i RID non oltre 10 giorni lavorativi dalla data della tua richiesta. Una volta che siamo assolutamente certi di aver fatto correttamente queste importanti operazione (che solitamente creano non pochi problemi) possiamo richiedere finalmente alla vecchia banca la chiusura del conto corrente.

Tale richiesta va fatta in forma scritta, e noi raccomandiamo maggior sicurezza di farla anche tramite raccomandata. Contestualmente si riconsegneranno alla banca tutti gli strumenti di pagamento di cui si è eventualmente in possesso. In questo caso giova precisare che qualora si sia titolare di un rapporto di carta di credito se la carta stessa non è emessa dalla stessa banca, non deve essere restituita ma semplicemente trasferito l'addebito su altro conto corrente.

Controllare naturalmente che il nuovo conto corrente sia convenzionato con il circuito della carta di credito.

Ricordiamo che per legge a chiusura del conto corrente é gratuita.

È possibile naturalmente anche trasferire eventuale titoli con semplice richiesta alla nuova banca.

Ricordiamo infine che è anche possibile contestualmente o successivamente al cambio di conto corrente spostare il mutuo, come esposto nelle puntate precedenti.

Ricordiamo solo che l'operazione di portabilità deve avvenire entro 30 giorni. Dopo tale termine il titolare del conto corrente ha diritto a richiedere un risarcimento pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.




sabato 26 novembre 2011

Da Trentino inBlu al blog: i rapporti banca - utente



In questa e nelle prossime puntate, tratteremo il rapporto tra i clienti che le banche evidenziando le varie tipologie di offerte che ci propongono.

Cominceremo ad analizzare quello che il più comune rapporto tra banca e cliente e che riguarda naturalmente il conto corrente.

Tutti sappiamo, che con rapporto di conto corrente la banca ci offre una serie di servizi (accredito dello stipendio o della pensione, pagamenti, bonifici domiciliazione bollette, uso di varie carte di debito di credito uso degli assegni, versamenti di denaro in conto corrente, prelievo di denaro in conto corrente ecc.).

Tutti questi servizi naturalmente hanno un costo, che la banca ci propone al momento della sottoscrizione del rapporto di conto corrente, di cui che spesso ne ignoriamo il contenuto.
Analizzeremo quindi quali sono costi standard di ogni conto corrente proposto, per capire infine quali siano i reali costi che andiamo sostenere.

Un aiuto sicuramente importante c'è dato dalla sottoscrizione di molte banche di un sistema di autoregolamentazione sottoscritto nel 2003 che porta il nome di patti chiari cui aderiscono, ben il 75% degli istituti presenti sul territorio nazionale.

Nello stesso sito http://www.pattichiari.it/ si possono trovare preziose informazioni per mettere a confronto le varie proposte di conto corrente.

Tuttavia non tutte le realtà bancarie vicino a noi aderiscono a tale iniziativa, pertanto riteniamo utile evidenziare quali siano i costi cui prestare attenzione nel nostro conto corrente.
Naturalmente il costo del nostro conto corrente dipenderà anche in parte dal tipo di utilizzo che ne faremo (vi è notevole differenza tra l'utilizzo di un conto corrente da parte di un pensionato, di una giovane famiglia, di un'impresa ecc.) e del tipo di operatività (sportello o home banking).

Analizzeremo in primis quelle "voci comuni" presenti in questi conti.

Principalmente per valutare il costo del nostro conto corrente dobbiamo tener presente che esso è composto di una parte fissa e una parte variabile. Da parte di costo fissa naturalmente non dipende dal tipo di utilizzo del conto e comprende generalmente il canone annuo, l'imposta di bollo, spese d’invio comunicazioni ed estratti di conto corrente, eventuali carte di pagamento comprese nel contratto.

Giova evidenziare spesso le banche propongono di conti cosiddetti "a pacchetto” in cui il canone comprende anche una serie di servizi aggiuntivi e un numero limitato o illimitato di operazioni.

Questi conti a pacchetto si distinguono da quelli conosciuti come conti ordinari in cui oltre al canone fisso, le spese dipendono dal numero di operazioni effettuate (più operazioni più spese.)

Altra tipologia di conti sono quelli in convenzione sottoscritte per determinate categorie di clienti.

Indipendentemente da quale tipo di conto corrente sottoscriviamo i costi sono evidenziati dall'indicatore sintetico di corso che stima il costo del conto corrente in conformità a uno o più profili di operatività.

Al momento della sottoscrizione del conto propiniamo di prestare particolare attenzione ad alcune voci e nel dubbio chiedere chiarificazioni su eventuali costi aggiuntivi.
In particolare e per elencare solo i più comuni:
  1. conto correnti in promozione (generalmente ai nuovi clienti è offerto questo tipo di conto corrente per attirare la clientela).
  2. Presenza di eventuale canone decrescente (per giacenza, per patrimonio, per servizi). In alcuni casi il canone che parte da un importo mensile massimo si può ridurre fino ad arrivare a zero in relazione al possesso e/o utilizzo di alcuni prodotti e/o servizi ed al patrimonio posseduto con la Banca.
  3. Eventuali carte Bancomat incluse
  4. Eventuali carte di credito incluse
  5. Eventuali carte revolving o multifunzione
  6. Sportelli Bancomat evoluti con servizi di versamento.
  7. Servizi della banca via Internet inclusi nel canone.
  8. Eventuali servizi di assistenza telefonica
  9. Agevolazioni sui mutui (comprendenti spese di istruttoria dei mutui).
  10. Servizi di sicurezza con sms, costi e operatività
  11. Diritti di custodia
  12. Agevolazioni per l'uso di cassette di sicurezza (o eventuali sconti in base alla misura richiesta).
  13. Agevolazioni su eventuali assicurazioni casa, famiglia, auto, sanitarie.
  14. Agevolazioni su negoziazione titoli
  15. Tutor in filiale
  16. Costi estratto conto
  17. Condizioni economiche per gli assegni
Naturalmente a questi costi vi è da aggiungere sempre l’imposta di Bollo annuale salvo diversa indicazione della banca.  

domenica 20 novembre 2011

L'associazione consumatori non è sempre legittimata ad ottenere da Bankitalia i documenti dei propri associati


Questa settimana vi proponiamo una sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha riaffermato il principio secondo il quale le associazioni di consumatori non possono accedere alla visione dei documenti dei propri associati presso un istituto di credito (o anche Bankitalia).

Il giudice amministrativo ha evidenziato l'assenza di un interesse diffuso generico e generalizzato che, secondo CODACONS, giustificherebbe tale accesso ai documenti da parte dell'associazione.

E' necessario, invece, che l'interesse sia determinato, specifico ed effettivo e si deve concretizzare in una concreta necessità di prendere conoscenza di atti che possono incidere in via diretta e immediata sugli interessi degli associati, ovvero quelli tutelati dall'associazione rappresentativa.

sabato 19 novembre 2011

Da Trentino InBlu al blog: società di rating e giudizio di affidabilità creditizia

Un argomento molto dibattuto di recente nel nostro paese riguarda il giudizio di affidamento (c.d. rating) che viene attribuito a stati, comuni, società pubbliche, società private, debiti finanziari etc.
Molto spesso questi giudizi sono utilizzati strumentalmente dalle banche per vendere ai piccoli risparmiatori valori mobiliari, quali azioni – obbligazioni – quote di fondi comuni etc.
In cosa consiste questo giudizio e chi lo esprime?
 
a.- La agenzie di rating
Una società di rating è un soggetto indipendente che esprime una opinione, sotto forma di giudizio di merito, sul rischio di credito di società ed enti statali.

Il giudizio espresso dalle agenzie di rating è formalmente indipendente anche se non pochi dubbi si sono di recente addensati sulla effettiva autonomia di queste società.

In particolare, le più famose agenzie di rating, le americane Moody's – Standard & Poor's – Fitch's ratings, sono controllate da importanti banche d'affari e fondi comuni internazionali.

Queste agenzie di rating sono state oggetto di critiche da parte degli analisti finanziari indipendenti, i quali hanno contestato la posizione di conflitto di interessi con il resto del mercato.

Esistono, però, altre agenzie di rating appartenenti ad altri paesi come ad esempio la cinese Dagong Global, la giapponese Japan Credit Rating Agency, la canadese Dominion Bond Rating Agency.

Anche a livello europeo si sta discutendo l'ipotesi, per ora molto lontana, di introdurre una agenzia di rating pubblica, indipendente e sovranazionale (vedi infra).
 
b.- rating
Il risultato dell'attività di controllo, analisi e valutazione operato dalla singola agenzia di rating si esprime attraverso un giudizio di affidabilità del soggetto sottoposto ad analisi, il c.d. rating.

Il diverso giudizio di merito è finalizzato a chiarire la rischiosità del soggetto emittente, o dell'emissione azionaria/obbligazionaria, nel breve/medio/lungo termine.

Il giudizio è variabile, ossia il singolo soggetto viene sottoposto regolarmente ad una valutazione che può crescere o decrescere attraverso il c.d. “notch”: consiste nel cambio del giudizio di rating che può essere aumentato o “tagliato”.

Se ad esempio il giudizio di uno Stato passa da “Aaa” a “Aa1” allora abbiamo avuto un “notch” al ribasso, ovvero l'agenzia di rating ha espresso una valutazione di minor fiducia nei confronti dello Stato, manifestata attraverso il rating.

Quali sono i parametri di giudizio di affidabilità espressi dalle agenzie di rating. Ve li proponiamo di seguito.
image
 
c.- procedimento per ottenere un giudizio di rating
Il giudizio di rating non viene predisposto da parte delle agenzie nei confronti di tutti i soggetti, pubblici o privati, o delle emissioni di prodotti finanziari, ma deve seguire un preciso percorso.

- istanza di rating
A molti non è noto che il giudizio di solvibilità viene usualmente chiesto dalla società/Stato che intende sottoporre alla valutazione indipendente dell'agenzia il proprio debito o l'emissione obbligazionaria che intende proporre sul mercato.

In base al giudizio, infatti, risulterà più agevole “piazzare” il prestito obbligazionario tra gli investitori, sia istituzionali che privati, ed ottenere il relativo importo.

Per ottenere un giudizio di rating, quindi, la società o lo Stato si rivolge all'Agenzia e chiede di essere sottoposto a valutazione. Il servizio prestato dalla società è a pagamento.

- la fase di analisi del soggetto
L'agenzia ottiene l'incarico ed opera una scrupolosa analisi di tutti i dati del soggetto richiedente, sia pubblici che privati. Acquisisce informazioni dai manager della società e accerta eventuali ulteriori dati tramite soggetti terzi. Se necessario, avvia proprie indagini in merito alla solidità finanziaria ed economica del soggetto.

- Il giudizio di rating
All'esito dell'attività di controllo ed analisi, l'intero lavoro viene sottoposto ad un soggetto collegiale, il comitato di rating, il cui compito è quello di valutare tutto il materiale raccolto ed esprimere, sottoforma di giudizio, una opinione in merito al soggetto richiedente o all'emissione obbligazionaria sottoposta a giudizio.

- Opposizione al giudizio di rating
L'Agenzia di rating comunica l'esito della propria attività alla società o allo Stato destinatari, chiarendo i termini della propria valutazione e rendendo noto, oltre al giudizio di rating, anche la il report che verrà reso pubblico ai mercati.

Il richiedente può proporre una istanza con la quale opporsi al giudizio e produrre nuovi documenti e dati al comitato. Quest'ultimo deve riunirsi e, presa visione della nuova documentazione ricevuta, deve esprimere un nuovo giudizio di affidabilità creditizia.

- Pubblicazione del giudizio di rating
All'esito del nuovo incontro, l'Agenzia di rating provvede a pubblicare il giudizio espresso rendendolo noto ai mercati, a meno che il soggetto non chieda che tale giudizio non sia sottoposto a pubblicazione.
 
d.- quanto sono attendibili questi giudizi? La proposta UE di introdurre una agenzia di rating statale
In questi ultimi anni si sono levati sempre più frequentemente critiche e dubbi in merito alle valutazioni espresse dalle società di rating le quali sono state accusate di essere in posizione di conflitto di interesse o comunque di non operare con la dovuta professionalità e trasparenza.

E' evidente che quando un'Agenzia riceve un incarico da un soggetto, pubblico o privato, di sottoporre quest'ultimo ad un giudizio in merito all'affidabilità economica di quest'ultimo, già si trova in un potenziale conflitto di interesse, in quanto “chi viene controllato è anche colui che paga per essere sottoposto a controllo”.

Un secondo conflitto di interesse potenziale è riscontrabile, come esposto in precedenza, dalla stessa composizione dei soggetti azionisti di queste società, i quali sono banche d'affari o grandi fondi comuni.

Esiste, infine, un conflitto d'interessi di riflesso, ossia il giudizio, positivo o negativo, espresso verso un soggetto può essere “influenzato” dalle conseguenze che possono riverberarsi verso altra società.

Al di là dei problemi di conflitto di interessi, dall'attività svolta da queste società si evince sempre con maggior continuità che il giudizio espresso non sempre esprime la reale situazione economica/finanziaria del soggetto sottoposto ad analisi finanziaria.

Nel passato si sono riscontrati notevoli errori di giudizio, ad esempio l'omessa corretta valutazione di Parmalat o Lehman Brothers.

Anche a livello di debito sovrano sono aumentati i casi di errata valutazione espressa dalle società di rating come accaduto per i titoli irlandesi o la recente debacle per il giudizio nei confronti della Francia.

Tale ultimo evento ha indotto la Commissione europea a riproporre l'idea di creare un'Agenzia di rating europea indipendente e statale.

In questi ultimi giorni la proposta è stata però accantonata proprio per evitare che tale soggetto vada ad allargare il mercato controllato dalle tre sorelle Moody's, Fitch, Standard and Poor's.

L'idea che si sta sviluppando è quella di prevedere sanzioni verso queste società nel caso di giudizi errati o comunque poco trasparenti.

Il fine più importante è, come dichiarato da Mario Nava, Direttore per le Istituzioni finanziarie della Commissione Europea, quello di garantire che“il giudizio dell'investitore non sia dipendente solo e soltanto dal giudizio delle agenzie di rating".

Qui un estratto della trasmissione del 18 novembre 2011.

sabato 29 ottobre 2011

Da Trentino inBlu al blog: cambiamo il mutuo: negoziazione vs. surrogazione

Il pagamento della rata del mutuo è un problema centrale nella vita delle famiglie italiane ed è in netto aumento la percentuale dei nuclei familiari che non riescono ad onorare il finanziamento della propria casa.
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Il problema è stato oggetto di interventi politici, si pensi alla sospensione del pagamento delle rate, il cui fine è stato quello di aiutare la parte della popolazione più in difficoltà nell’ adempimento del proprio debito bancario.
Tale difficoltà si è più facilmente presentata per chi aveva scelto il mutuo a tasso variabile, collegato ad indici quali, ad esempio, l’EURIBOR, e quindi si è trovato nella situazione di non poter più sostenere la rata mensile.
Esistono, invero, delle possibilità di cambiare le condizioni di mutuo attraverso un istituto nuovo e temporaneo, in quanto introdotto solo con il DL 70/2011, la negoziazione del mutuo, ovvero con un altro strumento ormai introdotto nel nostro paese da anni, la portabilità del mutuo, e che consente al debitore di cambiare banca ed ottenere diverse condizioni.

a. la negoziazione del mutuo ex DL 70/2011
In generale, le condizioni del mutuo possono essere modificate solo con l’accordo tra cliente e banca.
Il Decreto Legge 70/2011 (c.d. decreto Sviluppo) ha introdotto la possibilità per il mutuatario di poter modificare le condizioni del contratto, con una rinegoziazione del mutuo anche senza il consenso della banca.
La norma ha, invero, riconosciuto tale opportunità solo al verificarsi di una serie di condizioni, tant’è che tale misura riguarda solo una piccola parte dei mutuatari.
Quali sono le condizioni per l’applicazione delle norme previste ex DL 70/2011?
1) deve trattarsi di mutuo ipotecario;
2) l’importo originario del finanziamento deve essere inferiore a 200.000,00;
3) il mutuo deve essere stato contratto per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;
4) il mutuo deve presentare una rata con tasso variabile;
5) il mutuatario deve avere dichiarazione Isee non superiore a 35.000,00;
6) il mutuatario non deve aver omesso o ritardato il pagamento di alcuna rata;

Queste condizioni, invero, limitano l’ambito di applicazione della misura introdotta con il Decreto Legge 70/2011, la quale ha anche una validità temporale temporanea in quanto la misura può essere usufruita sino al 31 dicembre 2012 e solo per i mutui accesi prima del 14 maggio 2011.

b. surrogazione del mutuo - la portabilità
La surrogazione del mutuo è, contrariamente alla negoziazione, una opportunità che viene prevista anche dal codice civile, che disciplina l'ipotesi generale della surrogazione agli artt. 1201 e seguenti.
Per quello che ci interessa, l'atto di surrogazione di un mutuo da parte del debitore è previsto dall'art. 1202 c.c. "Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo".

Una surrogazione del mutuo deve rispettare tre caratteristiche:

a) mutuo e quietanza devono presentare data certa;
b) deve essere indicata con certezza la destinazione della somma oggetto di mutuo;
c) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

La surrogazione del mutuo avviene attraverso atto pubblico.

La surrogazione dei mutui bancari prende il nome di portabilità del mutuo e consente al mutuatario di sostituire l'istituto di credito che ha erogato inizialmente il mutuo con altra banca, che ad esempio propone condizioni migliori, mantenendo viva l’ipoteca originariamente costituita.

Occorre ricordare che tale opportunità è stata introdotta con il decreto Bersani sulle liberalizzazioni – decreto legge 7/2007 – il quale ha disposto la previsione ex lege del meccanismo già previsto dall'articolo 1202 del codice civile anche nei rapporti bancari.
Tale norma non era infatti utilizzabile in precedenza in quanto le banche inserivano alcune clausole nel contratto proprio per escludere tale possibilità alla clientela. 
Il decreto Bersani ha permesso di attivare la procedura di portabilità del mutuo da una banca ad altro istituto di credito, vietando la possibilità di inserimento di penali o altri oneri nel contratto di finanziamento.

L'art. 8, DL n. 7/2007, convertito con modificazione nella L.n. 40/2007, reca disposizioni sulla portabilità del mutuo, stabilendo che:

> la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude a debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui all'art. 1202 cod. civ. (comma 1);

> nel caso di surrogazione per volontà del debitore il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato (comma 2);

> è nullo ogni patto che impedisca o renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione (comma 3);

> la predetta surrogazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali (comma 4). 


La procedura per la portabilità del mutuo si articola in tre fasi:
  • Fase di avvio della procedura
Il cliente prende contatto con altro istituto di credito e verifica la possibilità di spostare il proprio mutuo. Richiede, alla banca originaria, l'indicazione dell'esatto importo del debito residuo e concorda con la nuova banca una possibile data di formalizzazione dell'operazione.
La banca subentrante comunica alla banca originaria la data di formalizzazione dell'operazione e richiede essa stessa l'importo oggetto di mutuo.

  • Comunicazione dell'importo residuo di mutuo
La banca originaria rende noto, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, alla banca l'importo residuo avvalendosi dei sistemi di colloquio elettronico interbancario e conferma la data di formalizzazione dell'operazione. 

  • Formalizzazione dell'operazione di portabilità del mutuo
La banca subentrante procede alla realizzazione dell'operazione di portabilità con la firma di nuovo contratto  con il cliente e con la sostituzione nelle garanzie. 
Questa fase avviene attraverso atto pubblico e si perfezione con il contestuale rilascio della quietanza da parte della banca originaria.

La banca subentrante provvede a richiedere l'annotazione ai sensi dell'art. 2843 cod. civ. del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria già iscritta , in conseguenza della stipula del nuovo contratto di mutuo.

c.- cosa scegliere?
La scelta tra negoziazione o surrogazione è inevitabilmente legata al rapporto bancario intrattenuto e all'esigenza che si deve soddisfare. La possibilità introdotta con il Decreto sviluppo permette al cliente di negoziare il mutuo con maggiore forza contrattuale, ma pur sempre limitato in quanto la banca può sempre riconoscere un tasso fisso maggiore (comprensivo anche di spread) maggiore sul nuovo contratto di finanziamento oggetto di negoziazione.

Il potere contrattuale può essere maggiore per la portabilità perchè il mutuatario può stabilire più facilmente le condizioni per il trasferimento del mutuo. 

Le difficoltà maggiori s'incontrano nel trovare una banca disposta ad accettare nuove condizioni contrattuali da parte del cliente.
Qui potete ascoltare parte della trasmissione del 28 ottobre 2011.


lunedì 19 settembre 2011

Beppe Scienza: vendono l'Italia alla Cina

Pechino pronta ad investire in titoli di Stato italiani. Sarebbe una soluzione tampone, rischiosa per i cinesi più che per noi italiani. Perché se hai 10 mila euro di debito con una banca, hai un problema. Se hai 100 milioni di euro di debito con una banca, la banca ha un problema.
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