sabato 13 aprile 2024
venerdì 14 gennaio 2022
domenica 3 ottobre 2021
Omessa comunicazione al debitore? Comunque legittima la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi
Questa domenica vi segnaliamo una recente ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia, seguendo un proprio orientamento, ha sostanzialmente neutralizzato l'efficacia della norma, l'art. 125, 3° comma TUB, legittimando la condotta omissiva della banca.
Il provvedimento, se confermato in futuro, rappresenta un ulteriore esempio di travalicamento del dato normativo, con l'evidente effetto di ridurre le difese del consumatore, e favorire le condotte omissive del professionista, il sistema bancario nel caso di specie.
L'art. 125, 3° comma del TUB stabilisce che: "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina [...]".
L'obbligo appena menzionato è stabilito anche all'art. 4, comma 7 del Codice di Deontologia privacy, ponendo a carico dell'intermediario un dovere informativo verso il contraente debole, con il fine di favorire il debitore consentendogli di azzerare il suo debito ed evitare la segnalazione.
Esiste, a tal proposito, una Circolare della Banca d'Italia (n. 139/99) che intima l'operatore professionale ad agire in tal senso, proprio con il fine di avvisare il cliente della sua prossima segnalazione e le relative conseguenze.
L'obbligo informativo ha una finalità di tutela del contraente debole (il consumatore/debitore moroso), cercando di favorire un suo adempimento del debito verso la banca.
Quale conseguenza nel caso di omessa comunicazione? la segnalazione alla banca dati (Centrale Rischi o banca dati privati) diviene illegittima (vedi qui).
Nel caso di specie, la finanziaria aveva segnalato il credito a “sofferenza”, senza comunicare il preavviso al cliente, consentendogli il rientro in bonis.
Il consumatore si era rivolto al Tribunale di Foggia, ha lamentato la illegittimità della segnalazione, stante la carenza di comunicazione inviata al debitore moroso, e chiedendo la rimozione del suo nominativo dalla Centrale Rischi.
Il Tribunale ha affrontato la questione, premettendo che ai fini della legittimità della segnalazione presso la banca dati della Centrale Rischi, il creditore deve rispettare due presupposti:
1. presupposto sostanziale: il credito vantato e segnalato deve essere veritiero;
2. presupposto formale: il debitore deve essere preavvisato della sua iscrizione presso la Centrale Rischi.
Il giudice foggiano, però, considera questo secondo adempimento come una formalità, la cui omissione non inficia la legittimità della segnalazione, o meglio la condotta omissiva del professionista può essere oggetto di contestazione da parte del debitore solo se questi dimostra che avrebbe potuto coprire il proprio debito prima della segnalazione.
Il Tribunale afferma che: "Tali garanzie procedurali non devono essere lette solo come un mero adempimento formale fine a se stesso, bensì interpretando le finalità a cui esse tendono, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare per tempo il presupposto di segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa [...]".
Orbene, leggendo queste poche righe si penserebbe di essere di fronte ad un giudice garantista, ed invece il senso di tale principio è quello opposto: se il debitore non dimostra che, avvisato dalla controparte, avrebbe messo in campo tutte le azioni volte ad evitare la sua segnalazione nelle banche dati, anche l'inadempimento informativo della banca non comporta alcun effetto sulla segnalazione.
Il Tribunale di Foggia reinterpreta la norma, dandone un nuovo significato, e di fatto introduce un obbligo probatorio (diabolico?) in capo del debitore, sgravando di ogni responsabilità la banca che non ha adempiuto ad un obbligo di legge.
In termini più semplici: ancora una volta se la banca non adempie ai propri obblighi (informativi), non ne risponde davanti al giudice: questa soluzione non ci convince.
Tribunale di Foggia Sez. II^ Civ. Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18 settembre 2021.
domenica 7 febbraio 2021
Segnalazione alla Centrale rischi: libertà di forma del preavviso inviato al consumatore
Questa domenica torniamo a trattare la segnalazione del consumatore ad una delle banche dati - pubbliche o private - nel caso di ritardi prolungati nell'assolvimento dei propri obblighi finanziari verso la banca creditrice.
Abbiamo trattato l'argomento anche in altri nostri precedenti interventi, ove potete approfondire i termini della questione (clicca qui), chiarendo la responsabilità che può gravare sull'istituto di credito nel caso in cui la sua segnalazione sia errata (vedi qui).
Senza voler tornare sull'argomento, ci limitiamo a ricordare che nel caso in cui otteniamo un finanziamento dalla banca e non restituiamo le rate in modo regolare, o interrompiamo il pagamento verso la banca, quest'ultima non solo è legittimata a chiederci l'immediato rientro dalla nostra esposizione nei suoi confronti, ma deve segnalarci nei sistemi di informazione creditizia per rendere noto agli altri intermediari bancari che esiste una situazione di difficoltà del cliente.
Occorre ricordare che esiste una tutela preventiva in favore del consumatore, nel senso che prima di procedere alla segnalazione, la banca deve avvertire il cliente attraverso il preavviso di segnalazione (vedasi art. 4, comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia e art. 125, comma 3 del TUB).
Come deve essere il preavviso di segnalazione? esiste un obbligo di forma?
Il quesito è stato di recente risolto, con un provvedimento assai discutibile, dall'Arbitro Bancario e Finanziario - collegio di Torino con la decisione n. 21202 del 26 novembre 2020.
Nel caso di specie, un cliente moroso nel pagamento delle rate di due finanziamenti conclusi con una banca, era stato segnalato alla Centrale rischi della Banca d'Italia dall'intermediario bancario.
Il consumatore aveva lamentato la circostanza di non essere stato avvertito preventivamente dall'istituto di credito dell'inserimento del suo nominativo nella CR, classificando come "illegittima "la segnalazione.
Durante il procedimento era emerso, però, che la banca aveva inviato delle raccomandata senza ricevuta di ritorno al cliente, contenenti il preavviso di segnalazione, e che il consumatore aveva negato di aver ricevuto dette comunicazioni.
Orbene, l'Arbitro bancario ha ritenuto assolto l'obbligo di preavviso con la mera raccomandata, seppur priva di prova della sua ricezione da parte del consumatore, introducendo un pericoloso principio di libertà della forma.
Nella decisione che potete leggere di seguito vengono ricordati i principi che caratterizzano la prova della comunicazione della prossima segnalazione del cliente al sistema di informazione creditizia, ossia:
a.- deve essere provato che il preavviso sia pervenuto all'indirizzo del destinatario (art. 4 Codice deontologico;
b.- nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto il preavviso, l'onere della prova deve essere fornito dall'intermediario;
c.- la comunicazione deve essere tempestiva, completa e attuale.
Ciò detto, il giudicante ha ritenuto non sussistere alcun vincolo di forma sia sotto il profilo della contenuto della comunicazione, sia dal punto di vista della modalità a mezzo della quale viene informato il cliente, risultando provata la consegna del preavviso anche con il sistema delle presunzioni. E ciò perché, a detta di ABF, non si può certo dare una lettura troppo formalistica della disposizione citata sull'obbligo di preavviso.
Così facendo, viene fortemente limitato il diritto del consumatore ad essere avvisato del rischio di segnalazione, magari dandogli la possibilità di porre rimedio al suo ritardo con l'intermediario bancario, e sono favorite condotte poco lineari delle banche, arrivando a legittimare la segnalazione in assenza di piena prova della comunicazione al contraente debole.
Difatti, nella vicenda oggetto della decisione di ABF, il collegio considera assolto il dovere con questa non condivisibile motivazione: "Quanto alla eccepita assenza di preavviso, il Collegio rileva che, oltre alle plurime comunicazioni ordinarie cui si è dato contezza, le due raccomandate prodotte godono della presunzione di recapito atteso che la produzione di una lettera raccomandata, anche in mancanza di ricevimento, oltra a costituire prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, fa sorgere una presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e dalla sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. Cass. nn. 24015 e 22687 del 2017; Cass. 12594/2007, 86492006, 758/2006, 22133/2004)".
In conclusione, la banca ha adempiuto al proprio obbligo in modo lasco, ma tant'è è sufficiente a dimostrare che il consumatore è stato tutelato....anche se non risulta provato che ha ricevuto la comunicazione.
ABF - collegio di Torino - decisione n. 21202/2020.
domenica 23 dicembre 2018
Segnalazione al CRIF: quando è illegittima e dannosa per il consumatore
La pronuncia dell'ABF ci consente, senza entrate nel cuore della vicenda, di dare risposta a due usuali quesiti posti dai nostri lettori/consumatori.
(a) Quando la segnalazione al CRIF è legittima?
Occorre premettere che l'istituto di credito può segnalarvi al Crif solo quando avete "saltato" il pagamento di due rate del vostro finanziamento (mutuo), mentre il ritardato pagamento di una sola mensilità non giustifica alcun intervento della banca (vedi anche qui).
Operata questa doverosa premessa, il Collegio chiarisce che sono due i presupposti che giustificano la segnalazione rendendola legittima:
(1) veridicità sostanziale: la segnalazione deve corrispondere all'inadempimento del consumatore (esempio, il numero delle rate/l'importo non versato/le scadenze non rispettate devono corrispondere tra dato reale e quanto indicato al CRIF);
(2) garanzie procedurali: la banca deve, prima di provvedere alla segnalazione, preavvisare/comunicare al consumatore la sua prossima iscrizione al CRIF.
Tale ultimo adempimento, in particolare, è molto delicato perché deve avvenire in modo tempestivo e chiaro, consentendo al cliente di poter sanare la posizione ed evitare una sua iscrizione alla banca dati.
Nel caso in cui uno di questi presupposti non sia rispettato, l'indicazione del consumatore/debitore al CRIF diviene illegittima, con conseguente obbligo della banca di provvedere alla sua cancellazione.
(b) Se la segnalazione è illegittima, quando posso lamentare un danno alla banca che ha sbagliato?
domenica 18 marzo 2018
Ti hanno iscritto a sofferenza alla Centrale Rischi? Cosa puoi fare per cancellare la segnalazione
Questa Associazione ha denunciato più volte questo modus operandi, anche tutelando i propri associati da evidenti casi di errata segnalazione alla Banca d'Italia o alle altre banche dati private (scrivi la tua storia a sos@consumatoreinformato.it).
Per tale ragione, questa domenica riteniamo importante proporvi in lettura il recentissimo provvedimento con il quale il Tribunale di Lanciano (ordinanza del 12 febbraio 2018 che potete leggere qui sotto) ha ordinato ad una banca di provvedere all'eliminazione del nominativo di un proprio cliente dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia, erroneamente indicato con il rischio "a sofferenza", in quanto l'istituto di credito aveva segnalato il consumatore nella banca dati senza avere né verificato la sua situazione patrimoniale né informato quest'ultimo dell'imminente aggravamento della sua immagine creditizia.
(obbligo informativo dell'intermediario)
Il primo in quanto "l'istituto di credito non ha fornito alcun elemento probatorio (...) idoneo a dimostrare che, prima dell'iscrizione a sofferenza della sua posizione, la società fosse stata posta a conoscenza di tanto". A sostegno di tale assunto, ha richiamato le innumerevoli previsioni di legge e regolamento che indicano come deve fare la banca prima di segnalare il passaggio a sofferenza (v. art. 125 Testo Unico Bancario; art. 4, co. 7, del Codice in materia di protezione dei dati personali; la Circolare n. 139 del 11.02.1991 della Banca d'Italia).
(obbligo di corretta segnalazione)
Il secondo poiché, in pratica, "non risulta che [la banca] abbia posto in essere un'istruttoria (...) con riferimento a tutti gli indici evidenziati (liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, la sussistenza di procedure esecutive, di protesti o decreto ingiuntivi)".
(obbligo di tutela del consumatore nell'accesso al credito)
il terzo ed ultimo, in quanto "la segnalazione ha proprio lo scopo di rendere edotte le banche sull'identità dei soggetti inaffidabili i quali, verosimilmente, non potranno più accedere al credito, con conseguente pregiudizio che assume il carattere dell'irreparabilità nel caso in cui la parte abbia bisogno di ricorrere a finanziamenti per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale".
Il mancato rispetto di questi tre presupposti rende
(A) illegittima la segnalazione;
(B) obbliga la banca a cancellarti subito dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia;
(C) ti legittima ad ottenere il risarcimento del danno da errata segnalazione.
(c) rivolgerti al giudice per ottenere un provvedimento di urgenza che condanni la banca a rettificare immediatamente il flusso di dati trasmesso alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con effetto retroattivo (come se il monitor della Centrale Rischi fosse "vergine") ed eventualmente chiedere il ristoro dei danni;
domenica 11 febbraio 2018
Segnalazione Centrale Rischi: la banca non vi può segnalare per il ritardo momentaneo di un pagamento
Qui di seguito la sentenza.
venerdì 15 marzo 2013
Se non paghi la rata del mutuo, rischi di entrare nella black list delle banche–come difendersi
domenica 13 gennaio 2013
Segnalazione errata della banca e violazione della privacy del cliente
Nella concreta fattispecie, un consumatore aveva concluso con un istituto di credito un contratto di apertura di apertura per un determinato importo mensile. Il cliente poteva spendere solo l'importo mensile previsto attraverso una carta di credito ricevuta dall'intermediario.
Egli decideva, successivamente, di chiudere il rapporto bancario in quanto la carta di credito messa a disposizione dall'intermediario non era mai stata utilizzata.
Comunicava la propria intenzione alla società, e questa provvedeva a rendergli nota la chiusura del conto e l'annullamento della carta.
Il Tribunale di Milano ha accolto le contestazioni sollevate dall'attore, riconoscendo il danno subito per violazione dei dati personali e condannando la banca al risarcimento del danno.
Il giudice ha riconosciuto come l'errata comunicazione verso il CRIF costituisca illegittima diffusione di un dato personale, comunque suscettibile di determinare la concreta attitudine alla lesione della riservatezza, tutelata dagli artt 1 e segg. nel decreto legislativo n. 196 del 2003.
In generale, il consumatore ha diritto di accedere alle informazioni sui propri dati contenute nelle diverse centrali rischi, sia private che pubbliche, e chiedere di ottenere gratuitamente la cancellazione o la modifica di eventuali dati inesatti.
Se dalla errata segnalazione ad un SIC (Sistemi di Informazione Creditizia) deriva un danno, o comunque un errato trattamento dei suoi dati personali, è altresì possibile chiedere il risarcimento del danno come accaduto nella vicenda affrontata dal Tribunale di Milano e che vi proponiamo qui di seguito.
giovedì 16 dicembre 2010
Da Trentino in Blu radio al blog: quando la segnalazione alla Centrale Rischi di Bankitalia diventa illegittima
L'incontro radiofonico di questa settimana è stato dedicato ad un argomento decisamente attuale ed importante: la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Di seguito riportiamo alcuni spunti della trasmissione.Danno e nesso di causalità.
venerdì 2 ottobre 2009
Zopa.it

Cos'è il social lending?
Il social lending (definito anche peer – to – peer lending) rappresenta una nuova forma di prestito, e si fonda sul passaggio della moneta direttamente dal prestatore (lender) al richiedente (borrower) con la quasi assenza di un intermediario (almeno secondo l'interpretazione offerta da taluni analisti).


