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sabato 7 gennaio 2023

Happiness: anche a Trieste viene dichiarata la nullità dell'iscrizione a Getaway

Anche due consumatori triestini possono dire di aver visto riconosciuto, con l'aiuto della nostra associazione, il loro diritto a non dover pagare per le spese di gestione richieste da Club Getaway.

Ancora una volta, dei consumatori non dovranno aspettare, con ansia, la richiesta di pagamento per un certificato che non hanno mai potuto utilizzare; vedersi contattare in modo assiduo (via telefono, mail, whatsapp etc....) per dover pagare le spese di gestione di un prodotto vacanza che, invero, non hanno mai voluto.

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto la nullità di un altro contratto di vendita del certificato getaway, avvenuto attraverso Happiness (in precedenza denominata Travel Sun, e successivamente mutata in Atlantis), società che ha operato per anni nel mercato proponendo questo prodotto vacanza ai consumatori.

Molti consumatori sono divenuti proprietari di questa iscrizione senza aver ricevuto complete e trasparenti informazioni al momento della firma dei contratti, e lo stesso modello contrattuale sottoposto alla loro sottoscrizione ha presentato gravi lacune e violazioni di legge, così come accertato da vari tribunali (vedi qui e qui).

domenica 14 agosto 2022

Passeggero accanto al conducente ubriaco: quid iuris in caso di sinistro?

Capita, ogni tanto, che la sentenza oggetto del nostro commento proposto ogni domenica esca dagli argomenti trattati dal blog, ossia i rapporti commerciali e i diritti/obblighi dei consumatori.

Quest'oggi, la nostra attenzione si focalizza su una vicenda comune, un incidente stradale, e del concorso di colpa nella causazione del fatto illecito.

I temi che affiorano dalla sentenza di cui oggi proponiamo la lettura, la dettagliata pronuncia del Tribunale di Trieste, sono intrinsecamente collegati con il fatto concreto. È inevitabile, allora, un riassunto nel quale si valorizzino quegli elementi che, nella valutazione del giudice ordinario, hanno precluso la completa rifusione del sinistrato. 

Questi, all’epoca un infradiciottenne, dopo aver festeggiato il proprio compleanno, è stato trasportato verso casa nel pieno della notte dal padre. Sennonché il conducente, il quale da anni era sprovvisto della patente di guida a motivo di precedenti penali, si pose alla guida in conclamato stato di ebbrezza e nonostante l’invito contrario da parte del proprietario del mezzo: dunque il giovane passeggero ha subito le circostanze, in quanto il veicolo si è schiantato contro il muro laterale della strada. 

A causa di quell’impatto, il ragazzo ha riportato una commozione cerebrale che, nei postumi invalidanti, gli ha impedito di proseguire le attività sportive che esercitava da agonista; pure gli ha imposto di optare a dei lavori manuali saltuari, e niente altro. 

La vicenda, per la quale si è visto citare il Fondo di Garanzia delle Vittime della strada (poiché il veicolo non era assicurato), ha posto diverse questioni. 

- Il concorso di colpa nella causazione dell’evento di danno - (articolo 1227 codice civile) 

La prima delle questioni, che anche un quivis de populo potrebbe porsi è la seguente: cosa ci faceva, il ragazzo, in quell’autovettura e in compagnia di un conducente ubriaco? 

Traducendo la domanda - volutamente posta in modo rozzo - in termini civilistici, dobbiamo chiederci se il contegno del ragazzo (che è stato quello di salire in un’automobile nonostante egli fosse consapevole dell’ebbrezza del conducente) assurge ad un comportamento che, in sé e di per sé, ha contribuito a causare l’evento di danno (ossia, il trauma cranico).

Valutando il fatto materiale, nella sua concretezza, dobbiamo constatare che il minore deve essere stato grado di cogliere l’ebbrezza alcolica del padre, tanto più che era uscito con lui in occasione del suo compleanno; e, di conseguenza, era nelle condizioni di rappresentarsi il rischio, assai prossimo, di subire le conseguenze pericolose di un incidente stradale. Una regola di prudenza gli imponeva, quantomeno, di rifiutare il passaggio offerto dal padre più che alticcio. 

Se, da un lato, il sinistro è stato causato dal padre, e non dal figlio, è altrettanto innegabile che, se il figlio non fosse stato nell’abitacolo del veicolo, non avrebbe subito nessun trauma cranico. 

Tale valutazione presuppone che il soggetto abbia il dovere di evitare di sottoporsi a rischi superiori alla norma che sono prevedibili ed evitabili: e ciò alla luce del principio di solidarietà sociale che, stando alle parole del giudice ordinario comporta “anche l'obbligo di ciascuno di essere responsabile e valutare le conseguenze dei propri atti, in definitiva contempera le scelte di dislocazione del rischio con il principio di precauzione al fine di realizzare una finalità comune di prevenzione”. Detto in altri termini: quando si verificano dei sinistri ciascuno di noi ha anche il dovere, perlomeno, di prevedere le conseguenze di quelli e di evitarli, se il fatto è nella propria sfera di controllo. 

Di conseguenza, ne ricaviamo la massima per cui sottoporsi ad un rischio prevedibile ed evitabile contribuisce a causare l’evento, benché il fatto sia stato posto in essere da terzi. E di quel contributo deve farsi carico, sia pure parzialmente, la vittima stessa del danno. 

- La valutazione del danno patrimoniale e non patrimoniale

Ci siamo recentemente soffermati su questo tema, sotto la diversa angolatura del decorso della prescrizione (vedi qui); qui, invece, lo affrontiamo sotto il profilo dell’accertamento e della relativa liquidazione. 

Con riferimento al danno non patrimoniale, il giudice ordinario, rilevando i postumi invalidanti e quantificandone l’entità grazie alla tabella del Tribunale di Milano, ha distinto tra due modalità di liquidazione dell’inabilità. 

La prima riguarda quelle tipologie di danno alla persona (descritte, ma non per questo suddivise in sottocategorie, per evitare la locupletazione delle voci) che sono “standardizzabili” in quanto la loro incidenza è ricorrente.  

La seconda riguarda, invece, le “personalizzazioni” in aumento delle percentuali: il danneggiato deve, cioè, dimostrare che il caso concreto presenta delle particolarità che non rientrano nella normale incidenza della lesione. Ricorrente, ad esempio, è il caso della lesione cerebrale conseguente al sinistro per la quale il danneggiato sconvolge, in modo plateale e con profili patologici, la propria personalità e quindi le relazioni con gli altri.

Esse esauriscono, quindi, l’intero danno non patrimoniale patito dal soggetto, sia quello relativo all’integrità psicofisica (c.d. danno biologico), che quello relativo alla sofferenza soggettiva e alla vita di relazione. 

Nel caso, è stato apprezzato il profilo di personalizzazione richiesto dall’attore, ossia la sua impossibilità, a causa di ricorrenti cefalee, di svolgere il pugilato agonistico, rinunciando ad una componente essenziale della propria vita di relazione. 

Rispetto al danno patrimoniale, il giudice si è limitato a negare la risarcibilità in re ipsa loquitur di tale tipologia: il danneggiato, testualmente: “è quindi onerato della prova che i postumi di carattere psicofisico incidano anche, riducendola, sulla capacità di lavoro specifica; provato tale elemento, è in secondo luogo necessaria “la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico”. In definitiva, non è possibile desumere dai postumi invalidanti la presenza di danni patrimoniali: tanto è vero che, nel caso che ci riguarda, l’attore si è pure dedicato ad attività manuali che non hanno comportato alcuna recessione".

Tribunale di Trieste - sentenza del 22 luglio 2016.

domenica 10 luglio 2022

Il limite della prescrizione alla richiesta di danno da vacanza rovinata

Questa domenica torniamo a trattare una vicenda relativa all'acquisto di un pacchetto vacanza e decisa, anche in tale circostanza, dal Tribunale di Trieste.

Il provvedimento del Tribunale di Trieste si presta per l'approfondimento di taluni aspetti non sempre così chiari per coloro che, essendo incappati in vacanze rovinose, intendono aver ragione in giudizio di tutti i danni che asseriscono di aver patito. 

Nel caso, il turista ha sottoscritto un pacchetto turistico “tutto compreso” che, in aderenza ad un dépliant pubblicitario, imponeva all’agenzia di viaggi di far convolare il turista presso una struttura turistica a tre stelle, con la riserva di definire gli elementi accessori della vacanza anche nell’imminenza del viaggio. 

Sennonché il turista, a suo dire, si era visto riservare servizi di secondo ordine (assenza del telefono in camera, vivande scadenti) e per di più dopo aver perso più di un giorno di vacanza tra i disservizi disseminati nel viaggio di andata e quello di ritorno. 

La vacanza è un bene che concerne le finalità ludiche e ricreative della persona, le quali devono essere appagate e soddisfatte da servizi di elevato standard qualitativo, definiti puntualmente nella stipulazione contrattuale. Quando questo standard viene disatteso da parte della filiera del turismo (l’organizzatore, il venditore dei pacchetti turistici etc., di cui vedi qui), allora si controverte per i danni da vacanza rovinata, la cui disciplina oggi è trasfusa negli articoli 45 e 46 del Codice del Turismo. 

Tale disciplina, come in molti altri settori, deriva sia dal versante comunitario (la risalente direttiva n. 90/314/CEE) che da quello del nostro ordinamento, il quale ha attuato le disposizioni sovranazionali. 

Come spesso accade nei settori regolati da fonti multilivello, sono diversi i presupposti concettuali che hanno animato gli estensori di quelle fonti: e ciò si osserva a proposito della disciplina delle poste di danno da inadempimento contrattuale del pacchetto turistico. 

Nel nostro ordinamento è assai consolidata la suddivisione che discende dal codice civile e vuole che siano risarcibili i danni di natura patrimoniale e quelli non patrimoniali. Tra i primi, per esemplificare, sono ricomprese le spese derivanti dall’inadempimento contrattuale; tra i secondi, le conseguenze dei traumi che il turista abbia sostenuto a causa dell’inadempimento. Ciò avviene in ossequio a quella norma centrale in tema di danno - l’articolo 2059 del codice civile - per la quale i danni non patrimoniali sono risarcibili se, e soltanto se, sono previsti da una disposizione di legge. 

In sede comunitaria, invece, il pensiero è un altro, e non segue la bipartizione tra danni patrimoniali e non patrimoniali. Come abbiamo scritto poc’anzi, la vacanza è un bene della vita che richiede la concordanza tra i servizi offerti dal professionista e esigenze del consumatore. Qualora questa sia rilevante, il consumatore può lamentare il danno da inadempimento contrattuale; danno, però, che comprende diverse poste che se nel nostro ordinamento avrebbero una valenza meramente descrittiva, in sede comunitaria comportano il computo di termini di prescrizione differenti.  

- DANNI CORPORALI (PRESCRIZIONE = TRE ANNI)

Da un lato vi sono, testualmente, i “danni corporali”. Questi non sono da interpretarsi come danni alla sfera soggettiva della persona (e ciò anche a motivo di una infelicissima traduzione della direttiva da parte del legislatore italiano, nella quale si è parlato di “danni personali”), bensì, restrittivamente, come pregiudizi alla sfera fisica della persona. Questa tipologia di danno soggiace al termine di prescrizione di tre anni dal rientro dal viaggio. 

- DANNI NON CORPORALI (PRESCRIZIONE= UN ANNO)

Dall’altro lato vi sono i danni che non sono corporali, e quindi i danni che concernono la sfera psichica della persona, i quali invece soggiacciono al termine di prescrizione di un solo anno.  

Premessa questa distinzione, erra chi assimila i danni non patrimoniali a quelli corporali e i danni patrimoniali a quelli non corporali: diversi, infatti, sono gli ordini concettuali e gli ordinamenti che hanno elaborato queste distinzioni. 

Con ciò, ovviamente, non vogliamo negare che il danno da vacanza rovinata non rappresenti, per la nostra giurisprudenza, un pregiudizio di natura non patrimoniale; quello che vogliamo dire, piuttosto, è che il disagio è di natura psicologica e comprende le occasioni ricreative e di svago mancate per via degli inadempimenti contrattuali. Poi, si potrà discutere sulla gravità dell’inadempimento, poiché non tutti i disservizi sono determinanti. Ma una strategia difensiva accorta in questa materia prevede un’interruzione tempestiva (anzi, sarebbe meglio dire “fulminea”) della prescrizione, quasi all’indomani della chiusura del soggiorno turistico. Ciò risponde ad una logica 

Di seguito, la pronuncia  alla quale ci siamo riferiti per il commento.

domenica 26 giugno 2022

Programma vacanze sicure - contratto generico: si alla nullità

La sentenza di cui oggi offriamo il commento, la
numero 625 pubblicata dal Tribunale di Trieste il 9 novembre 2019,  ci permette di puntualizzare alcuni aspetti inerenti alla validità dei c.d. contratti vacanza.

Lo ricordiamo, ci troviamo di fronte a contratti atipici e ricorrenti nel settore (albergo, trasporto, alloggio, servizi collegati etc.) che oggi più che mai, a fronte della ingegnerizzazione dei processi turistici e della globalizzazione, sono collegati da rapporti di reciproca interdipendenza; rapporti che hanno come fulcro il turista che, al posto di definire con puntualità ed autonomia gli itinerari, si affida ai professionisti delle filiere (Organizzatori, Venditori etc.). 

Abbiamo già sviluppato la materia, ricordando che il diritto comunitario ha disciplinato la materia con la Direttiva 2008/122/EC, introdotta in Italia nel 2011.

La normativa è tesa a:

  • tutelare con più vigore il consumatore (questa volta nei panni del turista, soggetto “immancabilmente” sprovvisto di simmetria informativa rispetto ai professionisti del settore);
  • evitare che il professionista richieda al consumatore il pagamento anticipato di somme a qualsiasi titolo.

Fatta questa semplice premessa, dobbiamo capire come si coniuga l’esigenza di certezza e chiarezza da parte del turista con quella di offrire servizi flessibili e personalizzati. 

Flessibilità e chiarezza, almeno in astratto, sono  esigenze contrapposte: ciò che si determina prima di ufficializzare un rapporto (e quindi è chiaro), spesso viene posto in discussione dal modo di essere del rapporto nelle disparate circostanze ed eventualità (e quindi è flessibile). Tale flessibilità, però, può essere gestita con successo dal professionista che si attenga alle Linee Guida e alle buone prassi del settore. 

E tanto più quel professionista è in grado di prevedere e codificare le circostanze più ricorrenti nei servizi da lui offerti, e a farsene carico tramite la propria organizzazione imprenditoriale, quanto più è in grado di predeterminare il contenuto della propria offerta al pubblico. Un ruolo fondamentale, dunque, è giocato dall’informazione che il professionista offre al turista.  

Ad ogni buon conto, il Codice del consumo impone che tale offerta, e la successiva stipulazione nel contratto, sia sufficientemente chiara, completa e comprensibile. 

Brochure informative, opuscoli e successiva puntuazione vincolano il professionista alle prestazioni ivi determinate, e ciò per soddisfare l’esigenza di certezza del turista che si rivolge alla filiera del turismo. 

Veniamo, ora, all’esigenza di determinatezza dell’oggetto (articoli 1346 e 1418, comma 2, Codice Civile), ben nota causa strutturale e funzionale di invalidità del contratto. Per quanto, come abbiamo visto, l’andamento del rapporto sia flessibile e adattabile a posteriori, un conto è che il turista acceda a contenuti chiari e comprensibili; altro conto ancora è che l’oggetto delle prestazioni dedotto nel contratto sia determinabile. Infatti, può ben essere che il contenuto sia chiaro ed intellegibile, ma non per questo determinabile. 

A questo riguardo, l’istanza della flessibilità delle prestazioni incontra un limite invalicabile: come ha sottolineato nel 2017 la Cassazione, in una massima richiamata dalla sentenza in commento, la misura della prestazione può essere discrezionalmente determinata, anche in presenza di condizioni legittimanti, ma non da una soltanto delle parti.

Con riferimento al caso di specie, disparati erano i rinvii del contratto al sito internet per la determinabilità della qualità e della quantità delle prestazioni, e più segnatamente per:

  • l’individuazione delle mete turistiche accessibili con crociere a tariffa agevolata;
  • l’individuazione delle località nelle quali spendere un voucher di 500 Euro.

Sennonché il riferimento al sito internet (un link intertestuale) presenta svariati inconvenienti: tra questi, la possibilità da parte del gestore del sito di aggiornare e modificarne i contenuti, introducendo, posteriormente alla stipula, delle restrizioni ad insaputa del consumatore. Non è della legittimità del rinvio ai link che si discute (e nemmeno il Tribunale di Trieste ha discusso su questo), bensì dell’eventualità per nulla remota che il professionista, ad esempio, restringa la lista delle mete turistiche accessibili, a suo insindacabile giudizio e senza dimostrare quali sono stati i fatti esteriori e del tutto indipendenti dalla sua organizzazione (ad esempio, il rischio epidemiologico o terroristico di quella meta) che lo hanno indotto ad espungere la meta. 

Tribunale di Trieste - sentenza n. 625/2019.

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