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domenica 13 settembre 2015

Certificato Santo Domingo - è nullo il contratto di acquisto........ma non quello di finanziamento

La sentenza che vi proponiamo di seguito ci consente di trattare un argomento molto delicato, ossia quali  sono le conseguenze nel caso in cui il giudice ci dia torto, respingendo le nostre richieste.

Chiunque si sia trovato costretto a confrontarsi con il sistema giustizia, sia come attore che nella veste di convenuto, si è chiesto (od ha chiesto all'avvocato): ma posso vincere?

Quando vi recate da un avvocato (o una associazione di categoria, o anche un consulente legale), uno dei quesiti che ponete al professionista è "quante possibilità abbiamo di vincere la causa?". 

Un serio professionista vi deve informare su tutti i rischi che si corrono quando avviamo una controversia legale, chiarendovi che non esiste una certezza assoluta (il famoso "100%") di vittoria.


Non esiste alcuna certezza assoluta di vincere una causa prima di iniziarla, e chi vi dice "questa la vinciamo di sicuro", vi sta raccontando una falsità.

Infatti, come già scritto in precedenza, esistono rischi e pericoli che accompagnano un procedimento civile e che devono essere tenuti in debita considerazione.

Quali? Qui di seguito, alcuni rischi collegati alla causa civile, prendendo ad esempio, in conclusione, la recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano.

(a) Esiste una generale "alea di rischio" per chi chiede giustizia al giudice

Quando decidete di andare per giudici dovete sapere che esiste un generale, e non cancellabile, rischio di poter perdere la causa per qualsiasi motivo.

In altri termini, dovete comprendere che anche se vi siete affidati al miglior avvocato, non è lui che scrive la sentenza, ma un'altra persona: il giudice.

E il giudice può vedere le cose in maniera diversa e per voi non favorevole, e può decidere di darvi torto, anche se siete convinti di disporre di ottime ragioni per ottenere un esito positivo.

In conclusione, diffidate dell'avvocato che vi assicura, oltre ogni ombra di dubbio, la vittoria della causa, perché esiste sempre e comunque un potenziale pericolo di non ottenere il risultato sperato, e quindi perdere la causa, od ottenere una vittoria diversa (inferiore) a quella prospettata dal professionista.

(b) Gli specifici rischi giuridici della causa

Oltre al generale rischio di poter arrivare ad un giudizio diverso da quello sperato, dovete ricordare che quando avviate una controversia legale contro un'altra persona (o una società), vi sono una serie di questioni/problemi di natura giuridica che devono essere risolti dal giudice e che, in ultima istanza, possono divenire decisivi per la soluzione, favorevole o meno, del vostro fascicolo.

Si tratta di questioni di diritto che il vostro legale deve conoscere, o dovrebbe, e che può esporvi sin da subito, in quanto si traducono in specifici rischi della causa.

E sono rischi che dovete cercare di conoscere e, unitamente al professionista a cui affidate l'incarico, decidere se affrontare o meno prima di avviare la lite legale.

Stiamo parlando di questioni processuali, ovvero problemi del processo, e questioni di merito, ossia peculiari problemi giuridici connessi alla vostra specifica storia, e che potrebbero condizionare, in modo decisivo, l'esito del giudizio finale.

Di solito, l'avvocato non affronta con voi tutte le questioni giuridiche, anche perché non avete tutte le competenze specifiche per poter comprendere alcuni aspetti tecnici.

Ma quando si tratta di questioni rilevanti, dalla cui soluzione dipende l'esito positivo della controversia, il legale non può nascondervele e voi avete il diritto di essere informati ed esprimere un consenso consapevole.

E quindi, non esitate a chiedere spiegazioni al vostro legale in merito ad eventuali rischi della causa, oppure un chiarimento rispetto agli effetti collegati alla causa.

Ricordatevi, infatti, che nel processo civile italiano prevale il principio secondo il quale "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte......" (art. 91 c.p.c.).

In altre parole, CHI PERDE PAGA!

(c) Un esempio di rischio della causa - il Tribunale dichiara nullo il contratto di vendita di un certificato di associazione.......ma non quello di finanziamento.

Ed ora passiamo ad un esempio di rischi collegati all'azione legale e come, con poco, si può ottenere un risultato non conforme a quello sperato dal consumatore.

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano ha ad oggetto un contratto di acquisto di un certificato di associazione a Santo Domingo da parte di un consumatore milanese, avvenuto nell'anno 2009.

Il nostro amico consumatore si faceva convincere dai promotori della società venditrice ad acquistare questo particolare prodotto vacanza, anche se avanzava agli stessi un dubbio: "non dispongo subito della somma per acquistare la vacanza". 

Nessun problema. I promotori fanno firmare al nostro consumatore milanese un contratto di finanziamento, mediante il quale finanzia parte rilevante del contratto di acquisto del diritto vacanza.

Ora, se avete già letto altri interventi del blog, dovreste sapere che esistono molte sentenze ove è stato stabilito che questi contratti di vendita di diritti vacanza non sono validi (nulli) perché non rispettano le regole previste dal Codice del Consumo (un esempio? clicca qui).

Ed i giudici italiani, applicando il diritto comunitario, in molte circostanze hanno accertato l'esistenza di un collegamento tra il contratto di acquisto del diritto vacanza e quello con il quale il consumatore "paga" l'acquisto: il contratto di finanziamento.

Quale conseguenza? contratto di vendita  del certificato vacanza non valido=contratto collegato a contratto di finanziamento=contratto di finanziamento non valido.

E quindi, la nullità del contratto di finanziamento legittima il nostro consumatore ad ottenere la restituzione dei denari ottenuti dalla banca (un esempio? clicca qui). 

E quindi, anche il nostro amico milanese si è rivolto al Tribunale di Milano fiducioso che il giudice, accertata la nullità del contratto di vendita del diritto vacanza, riconoscesse l'esistenza del collegamento negoziale tra i due contratti, dichiarando nullo anche il finanziamento, con conseguente restituzione della somma finanziata.

Eccovi un esempio ove il giudice non decide in senso totalmente favorevole al consumatore, ed anzi quest'ultimo rimane con il classico "pugno di mosche in mano", costretto a pagare le spese di lite.

Ma come è arrivato il Tribunale di Milano a negare le aspettative del consumatore?

Nella causa consumatore vs. venditore certificato Santo Domingo e Banca, il giudice decide che:

a. il contratto di vendita del certificato di Santo Domingo non è valido, perché viola le norme del Codice del Consumo, e comunque l'oggetto del contratto non è determinato, violando le regole del Codice Civile. Conseguenza, la società venditrice viene condannata a restituire la somma pagata dal nostro consumatore. Queste società, però, non dispongono di alcun patrimonio da aggredire, tant'è che è quasi impossibile recuperare le somme dal venditore.

b. il contratto di finanziamento, invece, è valido poiché il Tribunale di Milano, pur riconoscendo l'esistenza di numerose sentenze ove è stato accertato il collegamento negoziale, ritiene che il consumatore non abbia fornito alcuna prova che i due contratti siano strettamente connessi tra loro.

Di conseguenza, accertata l'autonomia del contratto di finanziamento rispetto a quello di vendita, questi non può essere dichiarato nullo.


c. il consumatore, anche se aveva vinto contro la società venditrice, è rimasto soccombente verso la banca, venendo condannato a pagare le spese legali verso la finanziaria.

Da qui, potete comprendere come vi possono essere molte questioni, vicende, problematiche che condizionano, a volte in modo determinante, la vita di una causa legale, portando ad un risultato diverso da quello sperato (ed auspicato) dal consumatore.

Qui interviene anche la già citata "alea di rischio" collegata all'azione legale che si conclude con la decisione del giudice che potrebbe disattendere le nostre speranze, e che dovete tenere sempre in debita considerazione quando iniziate la vostra esperienza con la giustizia italiana.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Milano.

domenica 12 aprile 2015

Si alla restituzione delle rate del finanziamento se non viene consegnato il veicolo finanziato

Di recente abbiamo ricevuto molte richieste da persone che si avvicinano all'Associazione con il seguente quesito "Ho fatto un finanziamento per acquistare un veicolo [o ristrutturare casa - installare un impianto fotovoltaico - pagare spese odontoiatriche - acquistare un diritto vacanza etc.], ma alla fine non ho ottenuto il bene/servizio per il quale ho firmato il contratto con la banca. Devo continuare a pagare le rate del finanziamento?".

Il problema sollevato da molti consumatori presenta due aspetti:

a) il contratto principale oggetto di finanziamento non è stato eseguito e, quindi, il consumatore non ha ottenuto quanto promesso;

b) il consumatore continua, in ogni caso, a versare le rate del contratto di finanziamento.

Il tema è stato oggetto della recente sentenza del Tribunale di Taranto (sentenza n. 392/2015), al quale si è rivolto un consumatore per chiedere, in parole semplici, di non dover più pagare le rate del finanziamento ed ottenere la restituzione di quelle già versate.

Cosa era successo nella vicenda affrontata dal giudice pugliese?

Un consumatore pugliese si reca presso un rivenditore di motocicli usati e chiede di poter acquistare una Suzuki, modello X 600/R3, impegnandosi a versare una parte dell'importo pattuito in contanti, e il residuo con un contratto di finanziamento.

Il contratto di finanziamento veniva sottoscritto dall'acquirente con Fiditalia, finanziaria con la quale il venditore aveva un accordo di esclusiva, e prevedeva al restituzione della somma stabilita, maggiorata di interessi, mediante dodici rate periodiche.

L'acquirente non otteneva, però, il motociclo usato ed anzi veniva a scoprire, a seguito di formale denunzia presentata alla locale Compagnia dei Carabinieri, che il motoveicolo era stato radiato, ossia non esisteva più.

Il consumatore, quindi, si rivolgeva alla finanziaria chiedendo di non pagare più le restanti rate del finanziamento, ed ottenere la restituzione di quelle già versate sino ad allora.

A seguito di rifiuto di Fiditalia, il consumatore conveniva la società avanti al Tribunale di Taranto chiedendo la risoluzione del contratto di finanziamento, con restituzione della somma versata sino ad allora.

Il Tribunale ha accolto la domanda proposta dal consumatore, richiamando il recente orientamento sviluppatosi in materia di contratto di finanziamento e clausola di esclusiva in seno alla Corte di Giustizia Europea (Causa C-509/2007 con sentenza del 23 aprile 2009), la quale ha chiarito che esiste un diritto per l'acquirente di far dichiarare risolto il contratto di finanziamento collegato a quello principale rimasto inadempiuto, anche laddove non sussista alcuna clausola di esclusiva tra venditore e finanziatore.

Nel caso di specie, infatti, Fiditalia si era costituita in giudizio contestando l'assenza di qualsiasi accordo di esclusiva tra la stessa e il rivenditore di motocicli e, quindi, impossibilità da parte della società che aveva erogato il credito all'acquirente di restituirgli la somma finanziata, essendo estranea all'esito sfortunato della vendita.

Ed anzi esisteva una apposita clausola del contratto di finanziamento che limitava la responsabilità della finanziaria per eventuali inadempimenti del venditore principale.

Il Tribunale smentisce le conclusioni di Fiditalia, richiamando il passaggio della sentenza comunitaria ove viene specificato che "l'art. 11, n. 2 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame, l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni principali che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore".

Il Giudice arriva ad estendere questo principio al caso oggetto della sua decisione, sostenendo che la clausola che limita la responsabilità di Fiditalia, finanziatore nell'acquisto del motociclo usato, non è efficace e quindi, non può essere esclusa quest'ultima dall'obbligo di restituzione delle somme versate, a titolo di rate, dal consumatore per l'acquisto di un bene, la Suzuki, mai avvenuto.

Il consumatore può, nel caso in cui il bene/servizio finanziato non sia stato consegnato, agire verso la finanziaria per chiedere l'interruzione del pagamento delle rate e la restituzione di quelle versate in precedenza, come risulta dalla sentenza che potete leggere di seguito.

domenica 9 novembre 2014

Collegamento negoziale nel credito al consumo: importante intervento della Cassazione

L'acquisto di beni e servizi avviene sempre più spesso attraverso forme più o meno particolari di credito al consumo, ossia un finanziamento concesso da parte della banca e che consente al consumatore di perfezionare l'acquisto e rimborsare la somma ricevuta all'istituto di credito, attraverso più rate.

La materia è sempre più dibattuta, in particolar modo laddove il consumatore non ottenga il bene e il servizio oggetto di finanziamento, e quindi si trovi nella bizzarra situazione di dover pagare per un disservizio.


La Cassazione è intervenuta di recente, chiarendo alcuni aspetti inerenti la materia, ed in particolare diritti ed obblighi del consumatore e del soggetto che eroga il credito in suo favore.


La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, con la sentenza che potete leggere di seguito, di dover specificare i limiti e l’ambito di applicazione dell’art. 125, comma 4 del Testo Unico Bancario (norma vigente al periodo oggetto dell’intervento giurisprudenziale), chiarendo che l’azione legale prevista dalla norma in parola non esclude le altre azioni previste in favore del consumatore,ma anzi rappresenta un mezzo di difesa ulteriore per il contraente debole.


I giudici di legittimità intervengono in un settore, quello del credito al consumo, molto diffuso in questi ultimi anni, ove si sono ripetuti gli episodi di rapporti bancari accesi con il solo fine di finanziare l’acquisto di un bene, o la fornitura di un servizio. Il tema molto delicato, affrontato anche nella sentenza pronunciata lo scorso settembre 2014, è collegato alla circostanza, tutt’altro che rara, per la quale a fronte del pagamento delle rate del contratto di finanziamento, il consumatore non ottiene il bene finanziato, oppure si trova di fronte ad un inadempimento da parte della società che offre il servizio. Si pensi, a tal proposito, all’acquisto di un certificato di associazione o di altro diritto di multiproprietà, argomento molto trattato in questo blog, e all’impossibilità da parte del consumatore di poter usufruire del periodo vacanza.

Si pensi, come nel caso affrontato dalla Suprema Corte, all’acquisto di un veicolo avvenuto a mezzo di finanziamento, altro argomento ripetutamente trattato da Consumatore Informato, e all’evenienza che l’auto risulti presentare vizi che non ne consentano un corretto uso.


In tali casi, il consumatore si trova nella assurda situazione di dover “pagare per un disservizio”, e quindi non poter giovarsi del bene/servizio oggetto di finanziamento.

A seguito della riforma del 2010, il D. Lgs. n. 385/1993 prevede che “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile”.

Con la risoluzione del contratto principale, il consumatore può decidere di non pagare le rate future del finanziamento e chiedere la restituzione degli importi già versati, proprio in ragione del collegamento esistete tra i rapporti contrattuali.

In tema di credito al consumo, il collegamento tra i contratti è oggetto di disciplinata già da prima del 2010, e nel caso affrontato dalla Corte sono stati presi in considerazione gli articoli 121 e seguenti del TUB, in particolare l’art. 124, comma 3 il quale, secondo la Cassazione, deve “essere interpretata come previsione di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi, contenenti i requisiti ivi indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore prevista dall'art. 125, comma 4, si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Conseguentemente, il soddisfacimento delle condizioni di cui a tale articolo può essere richiesto solo rispetto alle azioni proposte ai sensi di detta disposizione. In ogni altro caso, spetta al giudice di merito individuare le conseguenze, in riferimento al contratto ed al rapporto di finanziamento, del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, secondo i principi vigenti in materia contrattuale.”.

La Corte chiarisce che la norma del Testo Unico Bancario non si sostituisce ai normali rimedi messi a disposizione del consumatore, ma rappresenta un ulteriore mezzo di difesa e tutela in favore di quest'ultimo, sempre che ne ricorrano i presupposti.

domenica 12 ottobre 2014

Anthea - se il consumatore viene raggirato, la vendita della multiproprietà non è valida

Anche il Tribunale di Lodi si è espresso in favore dei consumatori nella ormai prolungata vicenda delle vendite di multiproprietà o certificati di associazione similari, condannando una società che ha a lungo operato nel settore: Anthea.

L'intervento giurisprudenziale è interessante, in quanto il Tribunale di Lodi ha accertato che nella concreta fattispecie i consumatori erano stati raggirati dai promotori della società Anthea, i quali, dopo il rituale incontro di presentazione presso una struttura alberghiera, avevano incontrato le loro potenziali vittime presso l'abitazione di queste ultime.

In quella sede, ai consumatori veniva fatto sottoscrivere un contratto di acquisto di un diritto vacanza presso il "club GVC Pinelake Resort Carnforth Lancashire England", nella convinzione che se non avessero dato seguito alla proposta contrattuale, avrebbero dovuto versare una ingente somma a titolo di penale.

Contestualmente, gli acquirenti sottoscrivevano un contratto di finanziamento con l'allora Finemiro, con il quale "finanziavano" parte dell'acquisto del prodotto vacanza in oggetto.

Il Tribunale di Lodi ha considerato non corretta l'attività di Anthea, così definendola "In buona sostanza dunque la truffa sopra descritta è stata realizzata da società venete collegate tra loro (avendo la medesima sede legale e gli stessi amministratori) venditrici di una forma particolare di multiproprietà - detta floating time - mediante la contemporanea sottoscrizione di un modulo di finanziamento Finemiro proprio per la vendita di quel particolarissimo prodotto".

Il giudice lombardo ha accertato che la volontà degli acquirenti era stata falsata dai promotori di Anthea, i quali avevano reso informazioni non veritiere rispetto al prodotto vacanza oggetto di vendita e all'impossibilità di esercitare il diritto di recesso, così come potete leggere nella sentenza che trovate qui di seguito.

Con la sentenza, inoltre, viene accertata l'esistenza del collegamento negoziale tra il contratto di vendita del prodotto vacanza e il finanziamento, con conseguente condanna della finanziaria a restituire ai consumatori la somma finanziata.

Leggi la sentenza di seguito. 

domenica 22 dicembre 2013

New Club Elite - anche il Tribunale di Milano libera i consumatori dal certificato di associazione

Nuova sentenza favorevole ai consumatori possessori dei certificati di associazione proposti da New Club Elite, attraverso alcuni promotori italiani.

Il Tribunale di Milano ha, con una recente pronuncia che potete leggere di seguito, accertato e dichiarato la nullità della vendita del certificato di associazione "New Club Elite", riconoscendo la indeterminatezza dell'oggetto del contratto (aggiornamento qui).

Il Giudice milanese, riprendendo argomentazioni già affrontate da altri tribunali in vicende analoghe (vedi), ha sostenuto che "Come già accennato, il contratto in questione avrebbe ad oggetto la cessione di un certificato associativo che dovrebbe attribuire agli attori la possibilità di godere di un periodo di villeggiatura annuale presso una delle strutture non meglio identificate, a disposizione della stessa convenuta ____. Si tratta di un contratto che di fatto viene a riproporre, con alcune modifiche, profili già presenti nell'istituto della multiproprietà, e cioè di una fattispecie di godimento di una unità immobiliare, la cui qualificazione giuridica, come è noto, ancora risulta discussa sia in dottrina che in giurisprudenza. Ciò che ai presenti fini rileva, tuttavia è il principio generale per cui in ogni caso un contratto avente ad oggetto la cessione di un periodo di godimento su un bene immobile deve comunque presentare adeguati requisiti di determinatezza o determinabilità," e che quindi "Non vi è, infatti, alcun concreto elemento di individuazione del periodo dell'anno in cui era possibile esercitare il godimento della settimana di vacanze, così come, in realtà, neppure è ben chiaro quale fosse l'oggetto di tale "godimento", stanti i contraddittori (o confusori) riferimenti, ora alla proprietà, ora ad un non meglio determinato diritto di godimento, ora ad un semplice periodo di vacanze presso un club turistico. Particolarmente incidente sul profilo dell'incertezza è poi il sistema di godimento di tipo "flottante", in quanto nè nel contratto, e neppure nelle condizioni e nel regolamento allegati, è possibile comprendere quale fosse il criterio di individuazione della settimana di godimento. Manca, in tutto l'insieme delle previsioni che dovevano regolare il diritto associativo, qualunque regola che permettesse di stabilire le modalità ed i termini con i quali il singolo associato avrebbe dovuto esprimere la sua scelta del periodo di godimento, così come manca alcuna forma di garanzia in ordine al fatto che tale periodo di godimento potesse avvenire in alta stagione. In sintesi, l'esame di tutti documenti prodotti dagli attori rende evidente che la determinazione del luogo e del periodo di godimento che discendeva dalla titolarità del certificato associativo risultava del tutto indeterminata ed aleatoria, conducendo ad una vera e propria indeterminatezza dell'oggetto della prestazione che gli attori potevano lecitamente attendersi.".

Il Giudice milanese, con la medesima sentenza, ha riconosciuto anche il diritto dei consumatori ad ottenere la restituzione dei denari spesi per il finanziamento per l'acquisto del certificato di associazione, esistendo un chiaro ed indiscutibile collegamento tra i due contratti, sicché la nullità del primo (quello di vendita del certificato New Club Elite) comporta la nullità del secondo (quello di finanziamento).

Quale conseguenza? riportiamo la sentenza del Tribunale di Milano "La declaratoria di nullità del contratto di finanziamento, tuttavia, fa sì che il finanziamento medesimo erogato dalla ______ alla ______ venga a costituire vero e proprio indebito oggettivo, legittimando, conseguentemente, la stessa _____ alla ripetizione della somma erogata all'altra convenuta, e conduce, conseguentemente all'accoglimento della domanda riconvenzionale impropria formulata da _____ (e regolarmente notificata all'altra convenuta), volta ad ottenere la restituzione del suddetto importo, comprensivo degli interessi dalla data della erogazione (doc. 10 attori) al saldo effettivo."

Di seguito, potete leggere tutta la sentenza del Tribunale di Milano.

venerdì 15 novembre 2013

New Club Elite: il giudice libera i consumatori dal contratto.....e restituisce loro i soldi!

 Girando in internet è facile trovare forum dove la domanda è la seguente

Mi posso liberare del contratto con New Club Elite?

I titolari di questo diritto vacanza, commercializzato dalla società Dreams, prima, e successivamente dalla Rubino Srl (poi Golden Crown), è uno dei prodotti del settore più venduti, e che sta costringendo i consumatori a pagare inutili spese di gestione annuali.

Per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it

Si sprecano, quindi, i post in rete dove ci si confronta per trovare una soluzione definitiva, con chi racconta la propria storia, e chi propone soluzioni più o meno assurde.

Non manca, inoltre, la solita proposta di rottamazione attraverso una società che si limita ad operare una mera cessione a titolo gratuito del diritto vacanza, salvo farsi pagare laute commissioni per il proprio servizio.

E le storie si moltiplicano, come chi ha acquistato New Club Elite, sottoscrivendo cambiali per poter pagare il prezzo pattuito; o ancora chi si è affidato ad un legale solo per ottenere il riconoscimento del proprio diritto vacanza.

Non manca chi si rammarica di essere stato contattato telefonicamente da qualche promotore, al fin di poter ottenere il famigerato “certificato”, salvo poi accorgersi di possedere un mero pezzo di carta.

I forum si concludono con la solita affermazione “non esiste alcuna possibilità di poter uscire dal contratto di Club Elite” e quindi si è costretti a rimanere legati a questo rapporto contrattuale, versando spese annuali che, anno dopo anno, diventano sempre più elevate.

Ancora una volta, e con estremo piacere, possiamo citare una recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Mantova, con la quale due consumatori virgiliani hanno ottenuto un risultato eccezionale, vedendosi liberati dalla multiproprietà ed ottenendo la restituzione di parte consistente della somma pagata per l'acquisto di un certificato New Club Elite.

venerdì 9 agosto 2013

Il Tribunale di Verona dichiara la nullità del contratto di Mediterraneo Srl!

Siamo lieti di segnalare una nuova significativa vittoria dei multiproprietari nei confronti delle società che hanno venduto loro diritti vacanza risultati, successivamente, del tutto inutilizzabili.

Una multiproprietaria si è rivolta al Tribunale di Verona chiedendo che venisse dichiarata la nullità di un certificato di associazione sottoscritto nel 2003 con la società Mediterraneo Srl, ed avente ad oggetto l'acquisto di un non preciso diritto vacanza, simile alla multiproprietà, da utilizzare nel complesso turistico Mediterranean Club Cala Pi.

Il periodo di godimento era compreso tra la settimana 1 e la settimana 52 di ogni anno solare, previa prenotazione/comunicazione da inoltrare all'ente gestore, il quale poteva anche rifiutare la richiesta del multiproprietario.

Il Tribunale di Verona ha considerato il contratto di Mediterraneo Srl, che potete visionare in questo post, nullo perché privo di tutti gli elementi richiesti dalla normativa di settore, come indicati all'art. 1 del D. Lgs. n. 427/1998 ( norma applicabile ratione temporis e successivamente confluito nel Codice del Consumo).

Nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona sono evidenziate tutte le carenze contrattuali del contratto di Mediterraneo Srl, evidenziando che "manca, infatti, ogni specificazione in ordine al tipo di associazione cui il contraente si è associato - persona giuridica o ente di fatto - così come non vi è alcuna indicazione è fornita in relazione al regolamento di tale ente".

Nel caso di specie, osserva ancora il Tribunale di Verona, "Con riferimento al diritto di godimento, vi è solo un generico riferimento al tipo di appartamento con indicazione dei posti letto e alla usufruibilità per una settimana l'anno senza indicazione della natura e delle condizioni di esercizio del diritto e la stessa descrizione dell'immobile".

In assenza di tali elementi, il Tribunale di Verona ha considerato nullo il contratto di vendita del certificato di associazione, che potete vedere di seguito, ed ha condannato la società a restituire i denari alla consumatrice.

Quest'ultima, inoltre, è liberata dall'obbligo di dover pagare le spese di gestione annuali nei confronti del resort Mediterranean Cala PI.



venerdì 22 marzo 2013

Il giudice dichiara la nullità del certificato di associazione del resort “Marbesa Club Coronado”

Il certificato di associazione attribuiva ai consumatori il diritto di poter utilizzare un appartamento bilocale per una settimana l’anno, prevedendo l’obbligo di pagare delle spese condominiali.

Le spese di gestione non erano state specificate nel contratto e il promotore della società che vendeva questi diritti vacanza, l’allora Summertime, sosteneva che “tranquilli, le spese di gestione che pagate ogni anno sono minime. Comprare questo diritto vacanza è un vero affare. Un investimento.”. 

Invece che un affare per gli acquirenti la multiproprietà si è rivelata un vero e proprio problema, perché non sono mai riusciti ad andare al resort e sono stati costretti per anni a pagare le spese condominiali alla società di gestione, la Heritage resorts.

Abbiamo già raccontato storie simili, anche perché molte persone si sono avvicinate alla nostra Associazione raccontandoci la loro vicenda e mostrandoci le richieste di pagamento di esose spese di gestione annuali provenienti da resorts spagnoli.

Queste spese, in molti casi, sono prive di giustificazione e si fondano su contratti di vendita di multiproprietà o diritti similari non sempre regolari e rispettosi della normativa di settore. 

Tale conclusione è stata confermata dal Tribunale di Biella, il quale di recente ha dichiarato la nullità del contratto con cui due consumatori biellesi avevano acquistato un certificato di associazione in uno dei famosi resort spagnoli: il Marbesa Club Coronado.

Il giudice ha dichiarato invalido il contratto di acquisto del diritto vacanza, premettendo che “Le condizioni del contratto prevedono che il certificato di associazione “attribuisce al titolare il diritto omissis di occupare, godere ed utilizzare, in via piena ed esclusiva, un appartamento Bilocale – 4 posti letto di superficie pari a circa 50 mq., descritto nel Certificato di Associazione medesimo, in periodi settimanali di ‘fascia rossa’ – cioè in periodi di alta stagione che vanno dalla settimana n. 9 alla settimana n. 47 dell’anno solare – da comunicare alla Società di Gestione


Il Tribunale di Biella ha osservato, di seguito, che “Dal contenuto del contratto, come sopra riportato, non è possibile ricavare in quale settimana dell’anno gli acquirenti siano legittimati a godere dell’immobile, né emergono le precise modalità con le quali gli attori possono scegliere il periodo di godimento; in particolare, non è precisato se la comunicazione alla società di gestione della settimana prescelta sia di per sé sufficiente ad attribuire il diritto di godere dell’immobile durante tale settimana, oppure se sia necessaria una autorizzazione o una manifestazione di consenso da parte della società di gestione. Inoltre, l’appartamento oggetto del contratto non risulta in alcun modo specificato, non essendo stata indicata la precisa ubicazione dell’immobile, con conseguente impossibilità di individuare il concreto appartamento oggetto del diritto di godimento.”.

In effetti, il contratto sottoscritto dai consumatori biellesi era pieno di lacune, tant’è che risultava del tutto impossibile determinare in modo preciso il diritto acquisto.

Il Tribunale di Biella ha concluso osservando che “la mancanza degli elementi appena menzionati si traduce in un difetto di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto, in violazione del disposto di cui all’art. 1346 c.c.”, disponendo di fatto che i consumatori non devono più pagare le spese di gestione alla Heritage Resorts Marbesa Club.

Il risultato ottenuto è particolarmente importante perché la sentenza è stata pronunciata direttamente contro la società spagnola titolare del certificato di associazione venduto mediante società italiane.

La condanna del resort consente ai consumatori della Provincia di Biella che hanno agito in giudizio di poter dormire sonni tranquilli in quanto non dovranno più “sborsare” alcun euro per le spese di gestione.

domenica 24 febbraio 2013

Petchey Leisure Group, gestore dei resort di Fuerteventura, è stata acquisita da MGM

Un associato ci ha reso noto che la società Petchey Leisure Limited, gestore di alcuni resort di Fuerteventura (Tenerife), sarebbe stata di recente acquisita da Magnum Global Holdings Singapore Pte Limited.

Quest'ultima società avrebbe inviato una comunicazione a tutti i multiproprietari, rendendo nota la novità, ossia che Petchey sarebbe stata acquisita da MGM, come potete leggere di seguito.


La società di Singapore avrebbe inviato ai multiproprietari una ulteriore lettera ove presenta la sua struttura amministrativa, le strategie perseguite e i servizi offerti ai propri associati. 





Per coloro che sono titolari di un diritto di multiproprietà presso un resort amministrato da Petchey, vi invitiamo ad informarvi in merito e verificare se Petchey è ancora il soggetto legittimato a chiedere il pagamento delle spese di gestione annuali.

Inviateci qualsiasi aggiornamento a info@consumatoreinformato.it

venerdì 30 novembre 2012

Vacanza floating time: è solo un modo alternativo per riproporre la multiproprietà!

All'inizio la vendita di periodi di vacanza presso località turistiche avveniva con la formula della multiproprietà: il consumatore acquistava il diritto reale di godimento per una/due settimane presso un resort.

Come ogni diritto reale di godimento, anche la multiproprietà immobiliare era (ed è) un diritto assoluto, trasmissibile, ereditabile e che si trasferisce mediante rogito notarile.

In seguito, è arrivato il diritto di uso temporaneo, con il quale l'acquirente non diventava proprietario di alcun diritto reale, ma del mero diritto di utilizzare un appartamento o una stanza d'albergo per un turno (la famosa "settimana rossa" o ancora il "turno 43").

Una versione alternativa del diritto d'uso temporaneo è il certificato di associazione: il povero consumatore veniva iscritto al Club (membership) con tanto di certificato consegnato in una bellissima pergamena. 

L'iscrizione garantiva al consumatore la possibilità di poter prenotare dei giorni vacanza presso una struttura del resort. 

Successivamente sono arrivati i punti vacanza: il consumatore acquistava punti vacanza che poteva utilizzare in varie strutture messe a sua disposizione dal Club per periodi pre determinati.

Le società di intermediazione di questi prodotti vacanza vendevano i "vacation points" anche attraverso una permuta (rottamazione) della multiproprietà.

Tutti questi diversi modi di acquisto di diritti vacanza temporaneo presentano due caratteristiche comuni:

1. non avete mai utilizzato il diritto acquistato (anche perché quando telefone per prenotare la sua settimana, il responsabile del resort vi comunica che in quella settimana non è possibile soggiornare);

2. continuate a pagare esose spese di gestione annuali;

Per non parlare della famosa affermazione "potete scambiare il vostro diritto con altri attraverso il circuito RCI o Interval": chi mai è riuscito a scambiare con continuità il proprio diritto di vacanza temporanea?

Questo tipo di prodotti vacanza si sono dimostrati per quello che sono: tentativi di spillare soldi ai consumatori con operazioni commerciali tutt'altro che limpide. 

La Corte d'Appello di Trieste ha brillantemente ricostruito il fenomeno della vendita di multiproprietà e simili, sostenendo che per tutte queste vendite si possa parlare di truffa contrattuale "Perciò il suo consenso è stato carpito con l’inganno e con artifizi idonei a indebolire vistosamente la sua capacità di critica e di giudizio, oltreché la sua stessa volontà: in ciò consiste, a giudizio di questo collegio, la truffa contrattuale: il contraente giunge a esprimere il consenso dopo essere stato manipolato da un contraente che, oltre a non rappresentare in modo trasparente e completo i dati della operazione (ben sapendo che in tal modo mai avrebbe conquistato l’interesse del cliente) - in assoluta violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono ispirare qualsivoglia lecita operazione negoziale (artt 1337 cod civ) – lo conduce ad acquistare un prodotto e ad assumere una obbligazione che egli mai avrebbe accettato di sottoscrivere se fosse stato esattamente informato del contenuto e degli effetti del contratto." (vedi qui).

L'ultima frontiera che arriva dal mondo della multiproprietà ha un nome accattivante: floating time.


La vacanza floating time è, a detta di coloro che lo offrono, una forma di multiproprietà caratterizzata per la sua estrema praticità: il consumatore può prenotare i giorni vacanza, anche meno di una settimana, qualche giorno prima del periodo in cui intende utilizzare il suo diritto di floating time....sempre che riesca a trovare la disponibilità di una struttura disposta ad accoglierlo.


I sostenitori del floating time affermano che l'acquirente di questo diritto sostiene le spese di gestione solo qualora eserciti il suo diritto.



Anche tale aspetto lascia qualche dubbio perché a colui che acquista una vacanza floating time non è permesso di poter sapere, in anticipo, a quali spese potrebbe andare incontro nel caso in cui decida di esercitare il suo diritto di vacanza.    

Insomma, la flessibilità è solo apparente ed in realtà anche con la vacanza floating time è elevato il rischio di pagare per un prodotto vacanza di cui non si usufruisce quasi mai.


Vi invitiamo, quindi, a leggere con attenzione i contratti che vi sottopongono e non sottoscrivere alcun accordo se non siete realmente convinti.


Vi ricordiamo che chi vi propone l'acquisto di un prodotto vacanza simile ad una multiproprietà deve rispettare le seguenti norme previste agli artt. 70 e seguenti del Codice del Consumo:

domenica 21 ottobre 2012

Disfarsi definitivamente della multiproprietà si può - altra sentenza favorevole per i consumatori

La questione multiproprietà riguarda molti consumatori italiani sollecitati (o meglio costretti) a pagare le spese annuali per dei costosissimi diritti di godimento a tempo parziale.

Negli ultimi anni si sono sviluppati modelli di diritto alternativi alla multiproprietà (certificati di associazione, punti vacanza, altri diritti) che però non hanno fatto altro che riprendere lo schema giuridico già disciplinato nel lontano 1998.

La domanda che si rivolge l'acquirente del diritto di multiproprietà (o del certificato di associazione) è sempre la solita: come posso liberarmi definitivamente di questo problema?

Purtroppo, dobbiamo continuamente segnalare la presenza di società (o associazioni) che promettono di risolvere il vostro problema in modo definitivo attraverso una permuta della vostra multiproprietà o simili (certificato di associazione - diritto di godimento d'uso - punti vacanza) con altro simile prodotto.

Accade, quindi, che vi liberate della vostra palla al piede (la multiproprietà) per ottenere la palla di qualcun altro.

La strada per potervi disfare della multiproprietà è quella indicata dal Tribunale di Torino con la recente sentenza che vi proponiamo di seguito.

La vicenda è la solita: una società che vende certificati di associazioni, la Dream Club, contattava un consumatore, offrendogli la possibilità di acquistare questo prodotto vacanza.

Il promotore di Dream Club si recava presso l'abitazione del cliente e gli proponeva l'acquisto del certificato vacanza, sostenendo che si trattava di un buon investimento.

L'acquisto veniva pagato dal consumatore attraverso un finanziamento acceso con Carifin e che finanziava parte dell'acquisto del certificato di associazione.

Il Tribunale di Torino, chiamato ad esprimersi in merito all'acquisto del certificato di associazione, ha dichiarato la nullità dell'acquisto ed ha ordinato alla società finanziaria di restituire al consumatore parte del denaro che questi ultimi avevano versato per l'acquisto della multiproprietà.

La sentenza che vi proponiamo di seguito ha consentito al consumatore di ottenere tre risultati:

1- cancellare il certificato di associazione (diritto di multiproprietà);
 

2- rendere non dovute altre somme nei confronti del resort (spese annuali); 

3- vedere restituita la somma finanziata;

Vi pare poco?

domenica 29 luglio 2012

La 1° sentenza in Italia con cui viene rottamata una multiproprietà!

Questa domenica vi proponiamo la prima sentenza in Italia con la quale è stata "rottamata" una multiproprietà.

Il caso risolto dal Tribunale di Torino ha ad oggetto un contratto di permuta di una multiproprietà con punti vacanza offerto da una società ad un malcapitato un consumatore.

In altri termini, il consumatore ha ceduto le proprie multiproprietà alla società di rottamazione ed ha ottenuto, dopo aver versato altre migliaia di euro, un nuovo certificato di godimento da esercitare presso il resort Caberto II.

Il cliente non ha mai usufruito del diritto, ma è stato costretto a versare le spese annuali.

Il consumatore si è rivolto al Tribunale di Torino per liberarsi definitivamente del pseudo multiproprietà e poter finalmente non dover versare altri euro.

Il Tribunale di Torino ha considerato nullo il contratto relativo al nuovo diritto di godimento individuando vizi tali da renderlo invalido ed inefficace.

Il giudice ha condannato la società che ha rottamato la multiproprietà a restituire al consumatore i soldi versati per l'acquisto dei punti vacanza.

Il precedente creato con la sentenza del Tribunale di Torino, il primo in Italia, è importante perché consente ad altri consumatori di poter vedere cancellata la multiproprietà, o simili (tipo punti vacanza o certificati di associazione) anche quando tale acquisto è conseguenza di una permuta con altro prodotto vacanziero.

Il giudice ha analizzato il contratto relativo al certificato di godimento ed ha ritenuto, applicando in via analogica, nullo l'accordo in quanto contrario alle norme previste in materia di multiproprietà dal Codice del Consumo.

Il Tribunale di Torino ha, di conseguenza, cancellato il contratto di multiproprietà, liberando il consumatore dal dover pagare le spese annuali.

Questa sentenza dimostra, come sostenuto da Consumatore Informato, che il modo più semplice e sicuro per poter cancellare la multiproprietà è quello di adire il giudice nazionale.

Per maggiori informazioni e valutazioni sul contratto sottoscritto, scrivete a info@consumatoreinformato.it

domenica 13 maggio 2012

L'Antitrust torna ad affrontare le pratiche commerciali riguardanti la multiproprietà

Questa domenica concentriamo la nostra attenzione sul recente provvedimento pronunciato da AGCM nei confronti di Executive Travel Company e relativo ad alcune pratiche commerciali avviate da quest'ultima attraverso siti internet.

1. Premessa - sanzione amministrativa verso Holiday Business Consulting SpA
Con provvedimento n. 18545 del 25 giugno 2008, l'Autorità Garante Concorrenza e Mercato aveva sanzionatola società Holiday Business Consulting SpA  per violazione degli artt. 20, 21, 22 del Codice del Consumo, avendo quest'ultima posto in essere una pratica commerciale scorretta con danno nei confronti dei consumatori.
L'Autorità, in particolare, aveva contestato alla società di aver diffuso dei messaggi ingannevoli volti a promuovere l'adesione di un club - "Genesis Vacation Club Gold" con l'acquisizione di punti vacanza. L'adesione a questo club avveniva attraverso la cessione di settimane vacanza e la conversione nei punti da utilizzare per potere usufruire dei servizi turistici.
Il potenziale acquirente, però, non veniva reso edotto dalla società di varie informazioni utili per potere evincere le condizioni economiche di fruizione del servizio reclamizzato e la convenienza economica dell'offerta.

2. febbraio 2011 - nuova segnalazione    
Nel febbraio 2011, uno studio legale, per conto di diversi consumatori, ha segnalato che la pratica commerciale oggetto del provvedimento n. 18545 è stata reiterata da altra società, Executive Travel Company.
Il segnalante ha in particolare contestato che la pratica commerciale scorretta di HBC è proseguita con altri soggetti commerciali "HBC S.r.l. aveva mutato la propria denominazione in Mediatime Group S.r.l. (attiva tra il 9 maggio 2007 e il 14 giugno 2010, in quanto cancellata il 20 maggio 2011) e poneva in essere una campagna pubblicitaria sul sito www.clubvacanzenavigator.com, destinata a possessori di multiproprietà o di vacanze a punti, avente ad oggetto l'adesione al "Club Vacanze Navigator" con modalità sostanzialmente analoghe a quelle censurate dall'Autorità con il citato provvedimento n. 18545 del 2008. Parimenti, posta in liquidazione Mediatime Group S.r.l. il 13 maggio 2010 anche la società ETC S.r.l., costituita il 29 luglio 2009, diffondeva su internet messaggi pubblicitari diretti a commercializzare l'adesione ad altro club, "Expo Vacation Club", che attribuiva il diritto a usufruire di servizi turistici senza corredare detti messaggi delle informazioni rilevanti necessarie al fine della valutazione del costo dei predetti servizi e, dunque, della convenienza economica dell'offerta [...]" (Provvedimento 23350).


Il legale segnalante ha proposto una serie di elementi di analogia tra la condotta sanzionata da AGCM con il provvedimento n. 18545 e la pratica commerciale avviata da ETC, deducendo la continuità dell'attività pubblicitaria.
  
Sulla base di questa segnalazione, l'Antitrust ha deciso di avviare una procedimento nei confronti di Executive Travel Company (vedi).


3. le difese di ETC
La società, invitata da AGCM a prendere posizione, ha contestato qualsiasi collegamento tra l'attività dell'allora HBC e la propria, affermando di essere soggetto giuridico assolutamente autonomo e diverso da Holiday Business Consulting "ETC S.r.l. [...] escludeva la sussistenza di una ipotesi di inottemperanza rimarcando di essere un soggetto giuridico ben distinto da HBC S.r.l. e negando di essere una società e negando di essere una società "riorganizzata" al fine di eludere la delibera dell'Autorità. A tal fine il professionista invocava il carattere personale della responsabilità che osta al configurarsi di una responsabilità di una persona (fisica o giuridica) che non sia autrice di una infrazione, rilevando come l’Autorità avrebbe conferito eccessivo valore alla circostanza che il signor xxx rivestiva, dapprima, la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione di HBC S.r.l. e di amministratore unico di ETC S.r.l., poi, trattandosi di manager di grande esperienza e conteso tra le società del settore.

ETC S.r.l. aggiungeva che i messaggi pubblicitari apparsi sul sito www.clubvacanzenavigator.com non sarebbero in alcun modo riferibili alla società e che le segnalazioni avversarie apparivano generiche e non circostanziate facendo riferimento ad una imprecisata pluralità di imprese operanti nel settore turistico.

Il professionista, poi, evidenziava la peculiarità dei prodotti commercializzati e dei canali di diffusione dei messaggi pubblicitari utilizzati; invero, a suo avviso, mentre il prodotto “Genesis”, commercializzato da HBC S.r.l. sul sito, 
prevedeva la rottamazione della multiproprietà attraverso la conversione di quest’ultima in punti e l’acquisto di una 
quota vacanza, il differente prodotto “Expo”, pubblicizzato sui diversi siti www.expovacationclub.com e , non si 
caratterizzava per un sistema a punti, ma veniva venduto con modalità “porta a porta” in tre differenti versioni (in 
base alla durata triennale, quinquennale o decennale). 

Quanto ai costi, ETC S.r.l. riferiva l’assoluta chiarezza e 
trasparenza dei documenti contrattuali comunicando di applicare un prezzo di listino e una quota da versare all’ atto 

della prenotazione, di importo variabile, compreso tra 99 e 249 euro (in relazione a diversi fattori, quali il periodo, 
l’ubicazione, il pregio del resort, le disponibilità residue al momento della prenotazione, l’andamento economico globale 
del settore, ecc.).
(Provvedimento 23350)
.


Per tali ragioni, ETC ha sostenuto la infondatezza delle contestazioni sollevate e l'assoluta legittimità della propria condotta. Ha in seguito riaffermato, con altra memoria, l'assoluta autonomia giuridica tra la stessa società e HBC.


4. L'Antitrust sanziona come pratica commerciale scorretta l'attività di ETC

L'Antitrust ha deciso, però, di non accogliere le difese proposte da Executive Travel Consulting per le seguenti ragioni.


(a) continuità di imprese

L'Antitrust ha individuato una serie di elementi dai quali risulta provato che esiste una continuità societaria tra HBC - Mediatime Group - ETC "
in particolare, ciò risulta comprovato da una molteplicità dei fattori: la sostanziale continuazione della medesima attività imprenditoriale, l’impiego dei medesimi dipendenti, “trasmigrati” da una società all’altra, dei medesimi venditori, dei medesimi fornitori (ivi compresa la web agency: all. nn. 45-51 al doc. n. 37 bis), il ricorso ai medesimi partner commerciali, alla nomina di un medesimo liquidatore e di un medesimo legale. Inoltre, particolarmente significativa è la stessa presenza del signor Marengo prima nella veste di presidente del Consiglio di Amministrazione di HBC S.r.l., poi, in quella di amministratore unico di Mediatime Group S.r.l. ed, infine, di ETC S.r.l..

A completare il quadro, dalle visure Cerved (all. nn. 1-3 al doc. 12) risulta la coincidenza della sede sociale per HBC S.r.l. e Mediatime Group S.r.l. in Piazzale Cadorna (MI).
La ricorrenza di una pluralità di siffatti fattori di identità così significativi porta a ritenere sussistente la continuità delle tre imprese."
(Provvedimento 23350).


(b) identità della pratica commerciale

Accertata la continuità tra le società, l'Autorità amministrativa di controllo ha altresì ritenuto esistere una identità tra la condotta commerciale posta in essere dall'allora HBC, e oggetto di sanzioni amministrativa, e la proposta contrattuale di Executive Travel Consulting, evidenziando che entrambe le comunicazioni commerciali facevano leva sulla rottamazione della multiproprietà.
Così AGCM solleva la contestazione a Executive Travel Consulting "A sostegno dell’identità della pratica commerciale convergono numerosi fattori. In primo luogo, l’offerta di adesione ad un club dietro pagamento di una somma di denaro, la sostanziale identità dei servizi turistici offerti con i medesimi partner commerciali (ad es.: cruisetime, vacanzetime), la presentazione di servizi turistici su siti internet, connotata da modalità analoghe sia per la carenza delle informazioni sulle condizioni economiche applicate, sia per la descrizione delle offerte attraverso link a pagine web anche graficamente molto simili. A ciò si aggiunge il ricorso a medesime tecniche di vendita e di marketing. A livello pubblicitario una evidente similitudine si è registrata con riferimento al ricorso al medesimo slogan “il cliente è sempre al primo posto” per promuovere il prodotto “Navigator” (doc. 17), già utilizzato per il prodotto “Genesis” (provvedimento sanzionatorio n. 18545).
Non possono essere, quindi, condivise le argomentazioni di ETC S.r.l. in merito alla diversità dei prodotti commercializzati che solo formalmente sono contraddistinti da una diversa denominazione.
In secondo luogo, le affermazioni di ETC S.r.l. di non svolgere attività di rottamazione della multiproprietà risultano 
smentite per tabulas dai documenti acquisti nel corso dell’istruttoria. Infatti, oltre ad essere stati prodotti diversi 
articoli di stampa che pongono enfasi sulla rottamazione della multiproprietà (doc. 30 e all. nn. 42 - 43 al doc. 54), 

numerosi segnalanti lamentano di esser stati indotti a cedere la multiproprietà pur senza aver ricevuto complete 
informazioni in ordine all’operazione contrattuale. Si segnalano, inoltre, le pagine sulla campagna di rottamazione della 
multiproprietà recanti il logo ETC, all’indirizzo www.rottamazionemultiproprieta.com (all. n. 43 al doc. n. 37 bis), anche 

la presenza del cristallino claim “Grazie a Expo Vacation Club puoi cedere definitivamente la tua multiproprietà” 
riportato su un volantino pubblicitario (all. n. 54 al doc. 54) ovvero del claim “Hai una multiproprietà? Passa a Expo 
Vacation Club e recuperi tutto l’investimento e i costi sostenuti” su altro volantino (all. n. 36 al doc. n. 37 bis).
Inoltre, all’indirizzo , compare l’apposito web form recante il quesito ben evidenziato in neretto: “Hai una 
multiproprietà? Inserisci qui i riferimenti”, seguito dai riquadri relativi a nome del residence, ubicazione, circuito di 
affiliazione, anno di acquisto e numero di settimane (doc. 16 e 30). Una schermata similare appare anche all’indirizzo 
www.clubvacanzenavigator.com/iniziative_speciali.php con l’espresso invito “Liberati dalla tua multiproprietà” (all. n. 7 
al doc. 12).

Giova, poi, aggiungere che lo stesso operatore telefonico contattato al numero 02.89092179, riportato sul sito 
www.expovacationclub.com accanto all’indirizzo di ETC S.r.l., confermava che l’attività realizzata con riferimento al club 
“Expo” era quella di rivendita di multiproprietà in cambio di servizi turistici (doc. 15).

Altro elemento degno di considerazione, sul piano operativo, è il fatto che in tutte e tre le attività delle società è 
stato riprodotto il medesimo modello articolato su tre figure: quella del marketer italiano che cura la distribuzione e 
commercializzazione del prodotto; quella del developer straniero, ossia la società che provvede alla progettazione e 
realizzazione del prodotto e che ne è proprietaria (Pechey Leisure Group per “Navigator” e Hayward Ventures Ldt. per 
“Expo”), del trustee che amministra il club (Hutchinson & Co. Trust Company Ltd. sia per “Genesis” che per “Navigator” 
e per “Expo”).

La documentazione in atti ha, pertanto, confermato, sul piano sostanziale, l’identità e continuità economica tra i 
soggetti HBC S.r.l., Mediatime Group S.r.l. ed ETC S.r.l., ossia che la persona giuridica che ha posto in essere la pratica 
commerciale censurata nel provvedimento n. 18545 del 2008 (ovvero, HBC S.r.l.) non è più attiva sul mercato e che, 
di fatto, l’attività di promozione dell’associazione a club turistici è stata proseguita con modalità sostanzialmente 
analoghe a quelle censurate dall’Autorità, dapprima, da Mediatime Group S.r.l. la quale pubblicizzava sul sito 
www.clubvacanzenavigator.com l’adesione al “Club Vacanze Navigator”, successivamente, da ETC S.r.l. la quale 
pubblicizzava sui siti e www.programmaexpo.com, l’adesione al club “Expo Vacation Club”.

In conclusione, si è registrata la sostanziale reiterazione della diffusione su internet di messaggi volti a 
reclamizzare dei prodotti associativi che attribuivano diritti a servizi turistici, pur presentati con denominazioni differenti
– al prodotto “Genesis” è stato sostituito il prodotto “Navigator” e poi quello “Expo” –, sempre con una 
ambigua descrizione dell’offerta perché carente delle informazioni sui costi e sulle condizioni economiche di fruizione 
dei servizi reclamizzati e, quindi, sulla effettiva convenienza economica.

Giova precisare che il sistema a punti che connotava il prodotto “Genesis” non appare un aspetto qualificante tale da 
incidere sulla prestazione che aveva ad oggetto servizi turistici.

Sotto il profilo oggettivo, pertanto, la pratica commerciale realizzata da ETC S.r.l e le modalità organizzative impiegate 
coincidono con quelle poste in essere da HBC S.r.l. e da Mediatime Group S.r.l..
(Provvedimento 23350).


(c) Provvedimento n. 18545 del 2008 - imputabilità a ETC - sanzione amministrativa

L'Antitrust ritiene, in conclusione, di dover sanzionare ETC per la condotta commerciale avviata via internet e volta a rottamare la multiproprietà.

La sanzione amministrativa viene irrogata ad ETC, in quanto l'Antitrust ritiene che la società avrebbe posto in essere una condotta commerciale speculare a quella già oggetto di sanzione amministrativa nei confronti di una società estinta, realizzando una 
“continuazione” delle 

violazioni del diritto della concorrenza. 

L'Autorità ha ritenuto che "Alla luce delle risultanze istruttorie e delle superiori considerazioni si ritiene che la condotta illecita in esame risulti unitariamente imputabile alla società ETC S.r.l.. Pertanto, il comportamento posto in essere dalla società Executive Travel Company S.r.l. costituisce inottemperanza alla delibera del 25 giugno 2008, n. 18545.(Provvedimento 23350)

Occorre ricordare che ETC può impugnare il provvedimento amministrativo richiamato davanti al TAR e contestarne la fondatezza.

5. Considerazioni conclusive
Premesso che la società sanzionata potrà vedere cancellata la sanzione amministrativa comminata dall'AGCM e quindi riconosciuta la legittimità della propria pratica commerciale, Consumatore Informato ritiene comunque positivo il nuovo intervento dell'Autorità garante volto a sanzionare pratiche commerciali collegate alla vendita di questi diritti.
Con questo intervento, l'Antitrust conferma il proprio ruolo di vigilanza anche per le offerte commerciali che vengono proposte via internet e con le quali molte società propongono i propri servizi in modo non del tutto trasparente.
Molto spesso, specialmente in materia di multiproprietà o punti vacanza, vi sono società che utilizzano in modo strumentale termini quale "rottamazione" o "rivendita" senza chiarire compiutamente i termini del rapporto contrattuale che viene instaurato con il potenziale cliente.
Il provvedimento che vi proponiamo di seguito affronta in modo corretto, a nostro parere, l'obbligo per il professionista di fornire in modo completo e trasparente al potenziale cliente le condizioni che caratterizzano la propria offerta.



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