sabato 17 gennaio 2026
venerdì 16 gennaio 2026
Previdenza. Così quella dedicata ai bimbi gonfia gli iscritti ai fondi pensione. Il caso del Trentino
| Fonte: Il Fatto Quotidiano 24 novembre 2025 |
Tali iniziative - analogo discorso vale per l’iscrizione automatica di tutti i dipendenti prevista da alcuni contratti di lavoro - concorrono a gonfiare surrettiziamente la percentuale delle adesioni alla previdenza integrativa, decisamene bassa. Questa è una spina nel fianco di quanti ne traggono profitti, prebende o poltrone. Se è una tale meraviglia, perché tanti la rimutano? Mettiamoci dentro anche i poppanti. Magari non verseranno poi più nulla, ma fanno numero.
lunedì 12 gennaio 2026
2026: arrivano i soliti aumenti
Cari consumatori, anche per il 2026 non mancheranno i soliti aumenti che renderanno più cara la vita quotidiana e ciò quale conseguenza di una serie di aumenti concreti che derivano da scelte normative e fiscali già operative.
E quindi, mentre da una parte abbiamo già evidenziato come con il nuovo anno si potrebbe registrare un ulteriore cambiamento che potrebbe caratterizzare la scelta del consumatore (vedi qui), sotto altro profilo la questione prezzo rimane centrale anche a causa degli aumenti che stanno riguardando beni e servizi primari.
Alcuni rincari sono espliciti, altri più subdoli, perché frammentati o nascosti dietro formule tecniche come “adeguamenti”, “armonizzazioni” o “riallineamenti” che, di fatto, comportano un costo più elevato per la fornitura del servizio o l'acquisto dei beni.
Il risultato, però, è chiaro: il peso complessivo sui bilanci familiari aumenta, soprattutto per chi utilizza l’auto, viaggia, consuma prodotti soggetti ad accisa o acquista online.
In questa analisi dei rincari del 2026, vogliamo dare uno sguardo anche agli altri paesi europei, confrontando i costi offerti per i servizi e beni oggetto dell'aumento intervenuto in Italia.
domenica 11 gennaio 2026
Fornitura di energia e condominio: il foro del consumatore coincide con il luogo dell’immobile
Con l’ordinanza in esame la Corte torna ad affrontare una questione attinente alla natura giuridica del condominio e, in particolare, alla qualificazione del soggetto che esso rappresenta nei rapporti giuridici.
Si tratta di un profilo tutt’altro che marginale, poiché da tale qualificazione discendono rilevanti conseguenze operative e processuali, soprattutto con riferimento alla disciplina applicabile e all’individuazione delle regole di competenza nelle controversie che coinvolgono il condominio.
Il Giudice di legittimità ribadisce un principio di particolare rilievo pratico nelle controversie tra fornitori di servizi energetici e condomini: il foro del consumatore, ai sensi dell’art. 66-bis del Codice del Consumo, va individuato nel luogo in cui è situato l’edificio condominiale e non nel domicilio dell’amministratore.
Abbiamo già trattato questo tipo di vicenda (vedi qui), evidenziando che il condominio, pur essendo un ente di gestione privo di personalità giuridica, agisce nei rapporti contrattuali attraverso l’amministratore quale mandatario dei singoli partecipanti. Ne consegue che i condomini devono essere qualificati come consumatori, quando il contratto è concluso per finalità estranee ad attività imprenditoriali o professionali.
Chiarita la natura consumeristica del rapporto, la Cassazione si sofferma sull’individuazione del “domicilio del consumatore”, criterio che fonda una competenza territoriale inderogabile.
Correttamente, la Corte osserva che tale domicilio non può essere fatto coincidere con lo studio dell’amministratore, soluzione che introdurrebbe un elemento variabile e potenzialmente arbitrario, rimesso alle scelte organizzative di un singolo soggetto.
Il centro degli interessi del condominio – e quindi il suo domicilio rilevante ai fini della competenza – coincide con il luogo in cui è ubicato lo stabile, ove si svolge la vita condominiale e dove vengono concretamente erogati i servizi oggetto del contratto.
La decisione assume particolare importanza per la tutela dei consumatori, poiché evita che i condomini siano costretti a difendersi in fori lontani o scomodi, individuati in base al domicilio dell’amministratore. Al tempo stesso, rafforza la certezza del diritto, distinguendo nettamente tra foro competente e luogo di notificazione degli atti, quest’ultimo sì coincidente con il domicilio dell’amministratore.
In conclusione, la Cassazione conferma un orientamento volto a garantire un’applicazione effettiva del foro del consumatore anche nei rapporti condominiali, rafforzando le tutele sostanziali e processuali dei cittadini nei confronti dei fornitori di servizi essenziali.
Di seguito, la sentenza Cass. Civ. III^ n. 32083/2025.
sabato 10 gennaio 2026
Acquisti online e intelligenza artificiale: come cambia la tutela del consumatore
La mediazione civile come soluzione delle controversie sorte tra professionista e consumatore torna di attualità alla luce della riforma proposta dall'Unione Europea a tutela dei consumatori che hanno acquistato prodotti commerciali on line all'interno del mercato europeo e che, fino allo scorso luglio 2025, si sono affidati alla piattaforma ODR (On Line Resolution) per trovare una tutela verso l'operatore professionale transfrontaliero.
La chiusura della piattaforma rappresenta la conclusione di una esperienza non felice e che ha costretto il legislatore comunitario ad introdurre nuove regole, attraverso il Regolamento (UE) 2024/3228 che ha abrogato il precedente sistema di soluzione stragiudiziale delle controversie.
Con questo intervento, vogliamo sinteticamente analizzare i vari aspetti innovativi proposti con le nuove regole comunitarie, riservandoci un giudizio più completo con un futuro intervento.
1. Il nuovo quadro europeo dopo la chiusura della piattaforma ODR
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della riforma in materia di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), l’Unione Europea interviene in modo strutturale sugli strumenti di tutela dei consumatori negli acquisti online, colmando il vuoto lasciato dalla chiusura della piattaforma ODR il 20 luglio 2025.
L’intervento normativo non si limita a una riscrittura tecnica della disciplina ADR, ma si inserisce in un più ampio disegno di rafforzamento della fiducia dei consumatori nel mercato digitale, coordinandosi con altre direttive cardine in materia di consumo, tra cui:
- la direttiva (UE) 2015/2302 in materia di pacchetti turistici;
- la direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. Omnibus);
- la direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative.
In nuovo intervento legislativo prende le mosse dal presupposto che la tutela del consumatore online non può più limitarsi esclusivamente sull’accesso alla giurisdizione ordinaria, spesso inadeguata rispetto alla rapidità e alla dimensione transfrontaliera delle controversie digitali.
L'Unione Europea ha ravvisato, in questo senso, la necessità di istituire un nuovo sistema di gestione delle controversie, fondato su criteri di risoluzione delle liti adeguati alla specificità dei rapporti commerciali, al contesto digitale in cui operano consumatori e professionisti e all’esigenza di strumenti idonei a garantire interventi rapidi ed efficaci..
I dati europei evidenziano come circa un consumatore su quattro incontri problemi rilevanti negli acquisti online. Tuttavia, una parte significativa rinuncia ad agire, scoraggiata da:
- costi sproporzionati rispetto al valore della controversia;
- complessità procedurali;
- difficoltà linguistiche e giurisdizionali nei rapporti transfrontalieri.
La riforma prende atto di questa realtà e valorizza gli strumenti extragiudiziali, non come alternative “minori” alla tutela giudiziaria, ma come canali privilegiati di accesso effettivo ai diritti, in linea con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
venerdì 9 gennaio 2026
Fidelis Insurance Ireland Designated Activity Company. IVASS segnala le polizze contraffatte
Segnalazione IVASS: Fidelis Insurance Ireland Designated Activity Company è una polizza contraffatta by Consumatore Informato
lunedì 5 gennaio 2026
Teleselling sanzionato dall'Antitrust
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| Fonte: comunicato stampa 9 dicembre 2025 |
Le società contattavano i consumatori per proporre l’attivazione di contratti di energia e di telefonia e fornivano informazioni ingannevoli su identità del chiamante, oggetto della telefonata, convenienza economica delle offerte commerciali proposte.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per oltre 500 mila euro nei confronti di società di call center che promuovono la conclusione di contratti nel settore dell’energia (Titanium S.r.l. e Fire S.r.l.; J.Wolf Consulting S.r.l.) e nel settore delle telecomunicazioni (Nova Group S.r.l. e Communicate S.r.l.; Entiende S.r.l.). Nello specifico, le sanzioni sono state così articolate: 160 mila euro in solido a Titanium S.r.l. e Fire S.r.l., 120 mila euro a J.Wolf Consulting S.r.l., 80 mila euro a Nova Group S.r.l. e 40 mila euro a Communicate S.r.l.,120 mila euro a Entiende S.r.l.
domenica 4 gennaio 2026
Airbag difettoso. Il consumatore può chiedere il risarcimento anche al concessionario
- non è obbligato a individuare il “vero” produttore;
- può rivolgersi direttamente al fornitore italiano;
- può chiedere il risarcimento integrale del danno a uno qualsiasi dei soggetti responsabili.
- ricerche complesse su gruppi societari internazionali;
- cause contro soggetti esteri difficili da raggiungere.
sabato 3 gennaio 2026
2026: il prezzo non deve più essere il criterio di scelta per il consumatore
Con un nostro recente intervento abbiamo parlato delle prospettive per i consumatori nel 2026, valutando i diversi settori interessati dal consumo e il nuovo approccio al mercato dei prodotti e servizi.
Un aspetto che sta radicalmente cambiando negli ultimi anni e che anche nell'anno nuovo dovrebbe caratterizzare la scelta del consumatore è quello di non utilizzare più il prezzo come criterio di scelta nell'acquisto.
In altri termini, nell'approccio all'acquisto il prezzo del bene/servizio non è più il presupposto centrale di scelta.
Nel 2026 — in un contesto di crescita moderata, inflazione contenuta e consumatore più esigente — chi acquista è sempre più attento a origine, qualità, trasparenza e valori delle imprese.
E' ormai accertato che al momento dell'acquisto si va “oltre il prezzo”, prestando attenzione all' origine, qualità, sostenibilità e correttezza aziendale (reputazione aziendale).
Vediamo alcuni di questi nuovi criteri di ricerca del prodotto.
venerdì 2 gennaio 2026
"My world Energy": nullo il contratto e fine dell'iscrizione a Club Getaway

