domenica 28 dicembre 2025

Rapporto bancario internazionale e consumatore europeo: siamo sempre tutelati?

L'ultima sentenza del 2025 riguarda i diritti spettanti ai consumatori nei rapporti bancari conclusi con un istituto di credito di un paese straniero.

E questo tema viene trattato con la sentenza del 4 dicembre 2025, causa C-279/24, provvedimento mediante il quale la Corte di Giustizia dell’Unione europea interpreta le norme europee al fine di chiarire quale legge si applica ai rapporti bancari quando il professionista inizia a “dirigere” la propria attività verso lo Stato di residenza del consumatore solo dopo la conclusione del contratto.

Nel caso di specie, un consumatore residente in Italia sottoscrive contratto bancario con un istituto di credito austriaco, accettando una clausola, ossia di sottoporre le regole del contratto alla legge austriaca

Solo in un momento successivo, la banca ha iniziato a promuovere la propria attività anche sul territorio italiano ed in seguito, si pone il problema di quale legge applicare.


- La posizione della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia chiarisce un punto fondamentale: la legge applicabile al contratto deve essere determinata con riferimento alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto.

Se, in quella data, il professionista non dirigeva la propria attività verso lo Stato di residenza del consumatore, non trova applicazione l’articolo 6 del regolamento Roma I, anche se tale attività viene diretta verso quello Stato in un momento successivo.

In altre parole, il successivo “orientamento” dell’attività del professionista verso il Paese del consumatore non comporta automaticamente il cambio della legge applicabile. La clausola di scelta della legge resta valida, purché legittimamente concordata all’origine.


- Quale conseguenza per i consumatori?

La sentenza è particolarmente significativa perché mette in equilibrio due esigenze fondamentali: da un lato la tutela del consumatore, considerato parte debole del rapporto contrattuale; dall’altro la certezza del diritto e la prevedibilità delle regole applicabili ai contratti transfrontalieri.

La Corte ribadisce che la protezione del consumatore non può spingersi fino a modificare retroattivamente la legge applicabile a un contratto validamente concluso, poiché ciò comprometterebbe la stabilità dei rapporti giuridici.

Il consumatore deve prestare molta attenzione alle clausole contrattuale sottoscrive, ed in particolare quella riferita alla scelta della legge, come evidenzia il giudice europeo, ove viene dato risalto anche alle clausole di scelta della legge: esse non sono automaticamente abusive solo perché non informano il consumatore di una tutela futura e ipotetica che potrebbe derivare dall’articolo 6 del regolamento Roma I: la valutazione di abusività va effettuata tenendo conto della situazione esistente al momento della stipula.

Per noi consumatori è quindi importante, addirittura essenziale prestare attenzione fin dall’inizio alle clausole contrattuali, soprattutto quando si instaurano rapporti con operatori esteri, al fine di evitare spiacevoli sorprese in seguito.

Occorre, in altri termini, informarsi in anticipo in merito alle norme applicabili in altro paese ed è importante la corretta informazione preventiva e di una costante vigilanza sulle pratiche contrattuali transfrontaliere.

Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia.

sabato 27 dicembre 2025

Quali prospettive per i consumatori nel 2026

Arrivati al termine del 2025, se da una parte siamo chiamati a fare un punto dell'anno appena concluso, sotto altro profilo dobbiamo proiettarci sul nuovo anno, in quanto il 2026 si presenta come un anno di transizione importante per il mercato italiano. 

Da più parti si parla, sotto il profilo dei dati economici, di crescita lenta ma solida, con un miglioramento sostanziale dei redditi dei consumatori.

Premesso che non riusciamo a vedere questi segnali di crescita, pur rimanendo fiduciosi, vediamo alcune delle questioni che riguarderanno noi consumatori per il nuovo anno, dove sinteticamente dovrebbero prevalere temi quali la spesa totale in lieve aumento, inflazione in calo, atteggiamento psicologico prudente e priorità di acquisto più evolute, dove opportunità e rischi convivono.


1. Il paradosso della crescita moderata: lieve crescita del reddito e scelte più caute

Secondo le indagini di settore più recente, la spesa interna totale sarebbe in lieve, ma costante crescita, pari al +0,9%, riferita non solo ai consumi primari, ma anche agli altri settori dell'economia.

A nostro parere, l'aumento di retribuzione e occupazione è così esiguo da giustificare la lenta ripresa dei consumi, anche in considerazione all'approccio prudente dei consumatori che noi individuiamo nei seguenti motivi:

- la volatilità degli anni scorsi scoraggia i consumatori;

- la disponibilità economica non coincide più automaticamente con il desiderio di spendere;

- si privilegia la qualità alla quantità degli acquisti;

- si parla di consumatore più "maturo", ossia meno emotiva e più razionale.

Quest'ultimo aspetto è quello che abbiamo voluto aggiungere perché viene "commercializzato" da più parti, ma non ne siamo così convinti, ritenendo il consumatore non ancora totalmente attento alle proposte che riceve, anche attraverso le nuove piattaforme.

Ed infatti, si sta sviluppando un nuovo settore di mercato caratterizzato da offerte sicure, con pacchetti garantiti e garanzie sul prodotto aggiuntive, a dimostrazione del rischio che viene avvertito dai consumatori.


2. L’inflazione in calo: stabilità, ma attenzione all’effetto psicologico

L’inflazione si sta attestando attorno all’1,5% e questo dato potrebbe garantire la stabilità, ossia il presupposto necessario per l'incremento del potere di acquisto per i consumatori.

Ma questa tranquillità e sensazione di normalità può indurre il consumatore a percepire un minor rischio di spesa? o non indurlo al risparmio?

E' più probabile che in questa epoca, il consumatore guardi più al presente che al futuro e il risparmio rappresenti un aspetto secondario, in quanto il reddito viene largamento destinato al consumo corrente. 

Ciò nonostante, riteniamo che serva dell'equilibrio per il consumatore e il 2026 deve essere caratterizzato da nuovi valori e tipologie di scelte.


3. Il nuovo consumatore 2026: consapevole, valoriale, selettivo

Il consumatore maturo, utilizzando questo termine abusato, passa da un nuovo approccio agli acquisto, e quindi stiamo parlando di una vera trasformazione di tipo culturale.

Il consumatore del 2026 non compra più “perché può”, ma solo se ciò che acquista ha senso ed è funzionale alle proprie idee e progetti.

Sembra una banalità, ma in verità si va oltre all'atteggiamento mentale "bulimico" ove si comprava qualsiasi cosa, specialmente se in offerta, anche se non necessario.

Le priorità si spostano su:

- Qualità duratura, invece della quantità.

- Etica e sostenibilità, per evitare sprechi e premiare aziende responsabili.

-Made in Italy autentico, come garanzia di eccellenza e tracciabilità.

E quindi cresce il grado di selezione: si compra meno, ma meglio. si compra sicuro e più vicino (dal punto di vista territoriale - km 0).

Sotto altro profilo, non possono essere ignorati i crescenti episodi di greenwashing, etichette poco trasparenti e comunicazioni valoriali fittizie, ovverosia condotte commerciali scorrette che danneggiano i consumatori, alterando il mercato.


4. Consumo 2026: i settori del nuovo mercato

Nel 2026 potrebbero risultare vincenti alcuni settori più dinamici ed attenti alle nuove dinamiche che riguardano i consumi, ed in particolare:

    a.- Turismo ed esperienze

Dopo anni di restrizioni, gli italiani investono in momenti, emozioni, viaggi brevi ma frequenti.

Rischio: prezzi in forte rialzo nei periodi di punta e pratiche commerciali poco trasparenti sulla cancellazione ed offerte non trasparenti (vedasi certificati vacanza - multiproprietà).

    b.- Largo consumo di qualità

Non si rinuncia ai prodotti essenziali, ma si privilegiano versioni premium e con filiera chiara.

Rischio: il consumatore potrebbe essere raggirato dalle proposte "upgrade”: aumentano i costi per maggiori servizi e qualità non sempre reale.

    c.- Salute e benessere

La cura di sé è diventata prioritaria: fitness, prevenzione, alimentazione avanzata.

Rischio: proliferazione di servizi e prodotti non regolamentati, integratori miracolosi, abbonamenti vincolanti.


5. Le implicazioni per le imprese: trasparenza o perdita di fiducia

Sotto altro profilo, queste nuove tendenze costringono le aziende a un cambiamento radicale:

  • Il prezzo basso non è più la leva principale.
  • La trasparenza diventa un requisito, non un vantaggio competitivo.
  • L’esperienza d’acquisto vale quanto il prodotto stesso.
  • La comunicazione deve parlare di valori, non solo di funzionalità.

Chi non saprà offrire autenticità sincerità rischia di essere immediatamente escluso dalle scelte dei consumatori.

Segnaliamo come diventano importanti due termini: trasparenza e chiarezza

Le imprese non possono più nascondere le informazioni o tenere condotte poco trasparenti, anche perché la punizione da parte dei consumatori non è più basata sulle denunce, cause o segnalazioni all'Antitrust, ma arriva tramite il web attraverso la condanna digitale.

In altri termini, le aziende sono chiamate a tutelare la propria reputazione ed immagine, in quanto il danno reputazionale diventa più grave di quello tradizionale.


6. Le attenzioni fondamentali per il consumatore 2026

Cosa deve fare il consumatore nel 2026 per tutelare davvero il proprio potere d’acquisto?

La domanda non è semplice e possiamo solo azzardare alcuni suggerimenti, tra i quali:

a.- Controllare etichette e certificazioni, specialmente su sostenibilità e Made in Italy.

b.- Evitare finanziamenti inutili e valutare attentamente tassi e costi nascosti.

c.- Verificare le condizioni di recesso (turismo, palestre, servizi digitali).

d.- Diffidare dei claim emotivi e dei prodotti “miracolosi”.

e.- Confrontare sempre prezzi e alternative, specialmente in periodi promozionali.

f.- Una spesa consapevole è la migliore forma di tutela.

In conclusione, probabilmente con il prossimo anno si spenderà di meno perché si vuole spendere meglio.

Ed è proprio in questa consapevolezza che si trova la trasformazione più significativa del mercato italiano contemporaneo.

Di seguito, uno schema dei principali aspetti che riguardano il possibile andamento dei consumi nel 2026 e le prospettive per i consumatori.

venerdì 26 dicembre 2025

Nuda proprietà: cos'è, come funziona e ne vale la pena?

La nuda proprietà è una modalità di alienazione della casa che sta incontrando, negli ultimi decenni, un apprezzamento crescente sul mercato immobiliare, in quanto viene considerata una soluzione alternativa per chi investe sul mattone e, dall'altra parte, consente a chi non possiede liquidità di poterla ottenere senza perdere la propria abitazione.

E quindi abbiamo pensato di fare un approfondimento sulla nuda proprietà e le regole che la riguardano.


1. Nuda proprietà - aspetti giuridici

Secondo la più diffusa definizione, la nuda proprietà consiste in una tipologia di proprietà limitata, poiché sul medesimo immobile si creano due distinte posizioni:

- il titolare di un diritto reale minore (tipicamente l’usufrutto) che mantiene la disponibilità del bene, godendone dei frutti, con precisi limiti, per un determinato periodo (usualmente la sua vita);

- Il nudo proprietario, invece, conserva la titolarità giuridica del bene, entrando nella sua disponibilità ad un determinato termine (usualmente la morte dell'usufruttuario).

    1.1 Struttura del rapporto

Come anticipato:

a. Nudo proprietario → titolare della proprietà, ma senza potere di godimento fino all’estinzione dell’usufrutto.

b. Usufruttuario → titolare di un diritto reale di godimento ricavato dagli artt. 981 ss. c.c.

L’effetto tipico creato dalla nuda proprietà è la scissione tra titolarità e godimento, fino al momento in cui la proprietà torna piena quando scatta il termine dell’usufrutto (es. morte dell’usufruttuario o decorso del termine).

    1.2 Diritti e obblighi

Nudo proprietario

Obblighi: lavori straordinari ex art. 1005 c.c., contributi strutturali di miglioramento, concorso nelle liti che riguardano proprietà e usufrutto.

Diritti: alienare la nuda proprietà, ipotecarla, disporne; non può arrecar danno all’usufrutto.

Usufruttuario

Obblighi: manutenzione ordinaria, pagamento imposte annuali (IMU, TARI, ove dovute), obbligo di inventario e garanzia se richiesto (artt. 1002–1004 c.c.).

Diritti: godere e trarre utilità dal bene, concederlo in locazione (nei limiti dell'art. 999 c.c.), abitarlo personalmente o destinarlo a reddito.

Sotto questo profilo, la Cassazione ha ripetutamente chiarito che spetta all’usufruttuario tutto ciò che riguarda la conservazione e il godimento della cosa (ordinario), mentre il nudo proprietario è responsabile per tutto ciò che incide su struttura, sostanza e destinazione del bene, ossia le spese straordinarie che riguardano l'immobile.

giovedì 25 dicembre 2025

domenica 21 dicembre 2025

Contratto di assicurazione e validità delle clausole

Il nostro commento di questa domenica ha ad oggetto la validità delle clausole contrattuali d inserite in un contratto di assicurazione, nel caso in cui vi siano delle limitazioni all'esercizio dei diritti spettanti al soggetto danneggiato.

La pronuncia si inserisce nel solco giurisprudenziale che contrasta quelle clausole assicurative volte a sottrarre al soggetto esposto al rischio – e spesso effettivo danneggiato – la possibilità di far valere direttamente i diritti indennitari. 

La Corte di Cassazione (sentenza n. 16787/2025), qualificando come nulla la clausola che attribuiva esclusivamente al contraente la titolarità dei diritti derivanti dalla polizza, riafferma un principio di civiltà giuridica: chi sopporta il pregiudizio deve poter attivare la tutela risarcitoria, evitando limiti formali o barriere contrattuali predisposte unilateralmente, il cui fine esclusivo è quello di impedire l'esercizio dei diritti previsti dall'accordo.

In termini più semplici, quando firmiamo un contratto di assicurazione ci aspettiamo una serie di tutele ed invece, accade che nel momento in cui chiediamo assistenza - in esecuzione dell'accordo - ci vengono sollevate eccezioni o limitazioni che di fatto rendono inutile il contratto sottoscritto (e per il quale si è versato).

E ciò in considerazione che nei rapporti assicurativi il consumatore è tipicamente parte debole, destinatario di condizioni generali di contratto non negoziabili e spesso formulate con tecnicismi che ne ostacolano la comprensione

La nullità della clausola escludente, oltre a rimuovere un ostacolo ingiustificato alla tutela, si pone in coerenza con:

a. il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, che impedisce di svuotare di effettività la funzione indennitaria;

b. la funzione sociale dell’assicurazione, che non può essere compressa mediante accorgimenti redazionali;

c. la protezione dell’assicurato/beneficiario, valorizzata anche dal Codice del Consumo quando il contratto coinvolge un consumatore.

In tale prospettiva, la Cassazione opera un chiarimento netto: le clausole che sottraggono all’effettivo interessato il potere di richiedere l’indennizzo vanno sottoposte a scrutinio rigoroso e, quando incidono sul nucleo del diritto, devono essere dichiarate nulle.

Ciò pone un evidente limite verso gli operatori professionali:

  • le previsioni contrattuali che limitano o deviano l’esercizio dei diritti indennitari non vanno considerate scontate né intangibili;
  • la tutela giurisdizionale resta accessibile anche quando l’assicuratore oppone eccezioni basate su clausole predisposte unilateralmente.

Di seguito, la sentenza della Cassazione 23 giugno 2025 n. 16787.

sabato 20 dicembre 2025

False comunicazioni della Polizia - è truffa

Fonte: comunicato stampa
21 novembre 2025

In queste settimane molti cittadini stanno ricevendo SMS, apparentemente inviati dal proprio istituto bancario, che segnalano presunti problemi al conto corrente. Spesso, subito dopo, segue la telefonata su WhatsApp da parte di un numero sconosciuto, il cui profilo mostra l’immagine istituzionale di noti dirigenti della Polizia di Stato.

La novità della truffa è proprio questa: i criminali usano la foto del dirigente per apparire credibili e autorevoli nel momento in cui si presentano ai propri interlocutori e per convincerli a “mettere al sicuro” i propri risparmi seguendo le istruzioni ricevute. Di solito i truffatori chiedono di effettuare bonifici verso conti fraudolenti oppure di fornire credenziali, codici dispositivi e OTP.

Attenzione: si tratta di una truffa! Banche e Polizia di Stato non contattano i cittadini tramite WhatsApp, SMS o altre app di messaggistica per segnalare movimenti sospetti sul conto corrente, né richiedono credenziali, dati personali o informazioni finanziarie.

Se ricevi messaggi sospetti, non rispondere e non aprire eventuali link; in caso di dubbi rivolgiti alla tua banca utilizzando esclusivamente i canali ufficiali e segnala subito l’accaduto alla Polizia Postale attraverso il sito ufficiale del Commissariato di PS online.

venerdì 19 dicembre 2025

Btp valore. Sette aspetti (quasi tutti negativi) da tenere a mente per chi vorrà acquistare i Buoni

Fonte: Il Fatto Quotidiano
6 ottobre 2025

In effetti non si sa ancora tutto dei Buoni del Tesoro Poliennali, denominati Btp Valore, in offerta dal 20 ottobre. Ma sono partiti subito i commenti e - diciamolo pure - le sviolinature. Un coro di apprezzamenti a cui, nel mio piccolo, affiancherò una voce dissonante. Giudicheranno i lettori se è più convincente il coro plaudente o il mio controcanto. Si leggono infatti quasi solo osservazioni positive o che vogliono apparire tali: la perfezione è di questo mondo.

Primo: i Btp Valore sarebbero riservati ai piccoli risparmiatori italiani. Ma uno può sottoscriverne anche due milioni di euro! E pure se è straniero.

Secondo, viene sbandierato un premio di rimborso per chi li tiene sino alla scadenza nel 2032, che è una miseria: uno 0,09% annuo netto.

Terzo, per piaggeria o per ignoranza viene spacciata per difensiva la struttura di interessi crescenti, detta step-up: possono partire da un 3% annuo lordo per arrivare al 4% o più nell’ultimo biennio. Ma le quotazioni se ne fregano di ciò: conta il tasso finanziariamente medio.

Quarto, le cedole sono trimestrali e non semestrali. Ma ai tempi dei tassi al 20% faceva una bella differenza incassare 5 ogni tre mesi o 10 ogni sei. Ora cambia davvero poco… salvo per il piccolo risparmiatore che dicevamo, che ne sottoscriverà due milioni e non 20 mila euro.

Quinto, le cedole vengono presentate come un gradito reddito aggiuntivo a disposizione dei risparmiatori. Ma solo una metà si prospetta come reddito vero, cioè reale. L’altra metà, nell’ordine quindi dell’1,5% annuo, se la porta via l’inflazione. Spendere tutti gli interessi significa attingere al capitale.

Sono quindi una schifezza? No, sono né belli né brutti. E comunque a parte buoni e libretti postali - sesto - si tratta del solo investimento permesso ai un cliente accorto di Bancoposta, il quale saggiamente evita come il Covid tutti i vari fondi, gestioni, polizze, pip, pac che gli propongono con insistenza fastidiosa.

Allargando poi l’orizzonte - settimo - attualmente rappresentano una bella concorrenza i titoli del Tesoro francese indicizzati al costo della vita dell’eurozona, cioè le Oatei (genere grammaticale femminile!), con rendimenti allineati allo stesso livello. Difendono dall’inflazione e permettono di diversificare il rischio emittente.

lunedì 15 dicembre 2025

Wizz All You Can Fly - arriva la sanzione dell'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
14 novembre 2025
La società promuoveva l’abbonamento annuale “Wizz All You Can Fly” omettendo informazioni adeguate e puntuali sulle limitazioni dell’offerta. Accertata anche la vessatorietà di alcune clausole presenti nella versione originaria delle condizioni generali di contratto.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la violazione delle norme del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie da parte della compagnia aerea low cost Wizz Air Hungary Ltd e ha irrogato una sanzione di 500.000 euro. Il procedimento ha riguardato il servizio di abbonamento annuale “Wizz All You Can Fly”, che consente ai sottoscrittori di volare a una tariffa fissa su tutte le rotte internazionali operate dal vettore, a fronte del pagamento di un prezzo di 599,00 euro (499,00 nella fase iniziale della promozione).

domenica 14 dicembre 2025

Rapporto amministratore condominio e condomini - interessante intervento del Tribunale di Torino

Di recente abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimento in merito ai doveri che gravano sull'amministratore di condominio.

Alcune mail ricevute in associazione (potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it) ci hanno convinto ad utilizzare questo commento di un provvedimento di un giudice per ricordare alcuni aspetti che riguardano il rapporto tra amministratore e condomini.

La decisione del Tribunale di Torino, infatti, offre diversi spunti da offrire ai lettori, sia sul piano della tutela dei diritti informativi, sia sul corretto riparto delle spese, sia – punto oggi sempre più decisivo – sull’obbligatorietà e funzione della mediazione civile nelle liti condominiali.


1. Mediazione civile: la tutela dei condòmini contro eccezioni pretestuose del condominio

Nel caso affrontato dal giudice torinese, il condominio aveva cercato di far dichiarare improcedibile l’impugnazione sostenendo un presunto difetto di “simmetria” tra la domanda presentata in mediazione e quella poi introdotta in giudizio.

Il Tribunale respinge l’eccezione, richiamando due principi che devono sempre essere tenuti in considerazione dai condòmini:

a) La mediazione è un procedimento informale e quindi gli atti non devono essere identici a quelli della causa; è sufficiente che l’oggetto della lite e i fatti costitutivi siano sostanzialmente gli stessi in entrambe le sedi.

b) È improcedibile solo la domanda che “amplia” il petitum

La domanda giudiziale sarebbe improcedibile solo se introducesse pretese nuove, fondate su fatti ulteriori rispetto a quelli indicati in mediazione.

Nel caso concreto ciò non era accaduto: oggetto della mediazione civile e della successiva causa era l’impugnazione delle delibere assembleari.

Il Tribunale evita che il Condominio utilizzi la mediazione come trappola procedurale, confermando un orientamento garantista: all’utente-condomino basta aver descritto in mediazione la stessa vicenda, senza necessità di formule tecniche o richieste identiche parola per parola.


2. Documentazione contabile: il giudice difende il diritto di accesso dei condòmini

La vicenda sottoposta alla decisione del Tribunale di Torino riguarda anche il diritto dei condomini di poter prendere visione dei documenti e la richiesta di integrazione documentale con la convocazione.

Gli attori avevano lamentato l’assenza, in convocazione, della nota esplicativa e del registro di contabilità (art. 1130-bis c.c.).

Il giudice, richiamando Cassazione, precisa che non esiste l’obbligo di allegare tutti i documenti alla convocazione. 

Allo stesso tempo, afferma un principio chiave:

  • Il condòmino deve poter ottenere i documenti che richiede, senza ostacoli.

È quindi essenziale che l’amministratore:

a.- metta a disposizione la documentazione,

b.- risponda alle richieste dei condòmini,

c.- garantisca trasparenza e consultabilità.

Il Giudice non accoglie la lamentela sollevata dai condomini, ma ribadisce una tutela fondamentale: l’amministratore non può sottrarsi all’obbligo di fornire i documenti richiesti anche attraverso il silenzio.


3. Sulle spese condominiali

La sentenza oggetto di commento affronta vari argomenti che riguardano i rapporti condominiali ed in particolare, il Tribunale esamina il tema delle spese condominiali, ribadisce un principio fondamentale, ovvero che l’amministratore può inserire nel rendiconto solo spese giustificate, documentate e correttamente imputate ai condòmini interessati.

In questa causa, i giudici hanno rilevato che alcune spese erano state:

- addebitate ai singoli condòmini senza una prova reale che fossero personali,

- calcolate o riportate in modo poco trasparente,

- attribuite come costi individuali quando, invece, erano spese comuni,

- oppure incluse nel consuntivo senza la necessaria documentazione.

Di fronte a contestazioni precise, spetta all’amministratore dimostrare che ogni voce è corretta e che la ripartizione segue le regole del condominio e se non viene provata dal professionista, il Tribunale può annullare la delibera di approvazione del consuntivo, come accaduto nel caso di specie.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Torino.

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