sabato 13 dicembre 2025

Filtro anti-spoofing AGCOM: prime riflessioni sul blocco delle telefonate marketing

Torniamo a focalizzare la nostra attenzione sulle recenti novità introdotte da AGCOM, autorità garante per le telecomunicazioni, e volte a contrastare le telefonate marketing insistenti o, ancor peggio, le truffe telefoniche.

Abbiamo già trattato la questione (vedi qui), manifestando qualche dubbio, peraltro confermato dalle continue segnalazioni ricevute durante questi ultimi mesi.

Dal 19 novembre 2025 è attiva la seconda fase del filtro anti-spoofing di AGCOM, che blocca automaticamente le chiamate dall’estero camuffate con numeri mobili italiani. 

E forse questo è un effettivo passo importante nella lotta contro il telemarketing illecito e truffe telefoniche, in quanto nella prima fase, avviata lo scorso 19 agosto, le telefonate oggetto di blocco erano solo quelle falsificate con numeri fissi italiani.


- Dove interviene il blocco delle telefonate

Dallo scorso 19 novembre, vengono bloccate tutte le telefonate che arrivano da paese stranieri, oltreché dall'Italia, e che usano numeri italiani falsi.

Come ha comunicato AGCOM con un recente studio, le telefonate bloccate solo nei giorni tra il 19 e il 21 novembre scorso sono 7,46 milioni e quindi un numero esorbitante.

E' stato appurato, inoltre, che il 50%, 70%, fino al 90% delle chiamate da mobile risultavano spoofing e sono state bloccate, ciò vuol dire che le linee telefoniche sono inondate da chiamate truffa che arrivano dall'estero sfruttando numerazioni mobili “clonate”.

Questo è uno degli effetti dello "spoofing" che viene identificato nel “spoofing del CLI” (Calling Line Identificator) e lo “spoofing dell’ID” (Identificativo).

Con un recente comunicato stampa, AGCOM ha segnalato l'evoluzione di queste condotte illecite, le quali si stanno evolvendo con nuove tecniche, quali:

        (A) Aumento delle chiamate dall’estero con numeri internazionali veri

→ Non possono essere bloccate automaticamente.

        (B) Possibile crescita di spoofing generato dall’Italia

→ Qui il soggetto è identificabile e sanzionabile.

venerdì 12 dicembre 2025

lunedì 8 dicembre 2025

L’Arbitro assicurativo è pronto a operare: dal 15 gennaio 2026 via ai primi ricorsi

Torniamo a trattare la figura del nuovo arbitro assicurativo, di cui abbiamo avuto modo di tracciare gli aspetti fondamentali con un nostro precedente intervento (clicca qui), in quanto finalmente anche questo nuovo organismo sta per entrare in funzione. 

Con la nomina del Presidente e dei membri effettivi e supplenti del Collegio Arbitrale, avvenuta con il provvedimento IVASS n. 160 del 7 ottobre 2025, entra finalmente in funzione l’Arbitro Assicurativo, diventando operativo a partire dal 15 gennaio 2026, data dalla quale sarà possibile depositare i primi ricorsi on line.


La composizione del Collegio

Il Collegio è composto da 19 membri tra effettivi e supplenti, ed è presieduto dalla Prof.ssa Avv. Concetta Brescia Morra.

Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, l’organo decidente è nominato dall’IVASS e si compone di cinque membri:

- il Presidente e due componenti designati dall’IVASS;

- un membro designato dalle associazioni di categoria delle imprese;

- un componente scelto congiuntamente dalle associazioni degli intermediari assicurativi;

- un rappresentante indicato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);

- per le controversie tra soggetti diversi dai consumatori, un membro designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La durata dell’incarico è di 5 anni per il Presidente e 3 anni per gli altri componenti.


- Le competenze dell’Arbitro Assicurativo

Ricordiamo che l’Arbitro Assicurativo potrà essere adito da qualsiasi soggetto non operante professionalmente nel settore assicurativo, per controversie relative a:

- prestazioni o servizi assicurativi;

- rapporti previdenziali, bancari o finanziari connessi a prodotti assicurativi;

- richieste di indennizzo o pagamento rivolte alle imprese assicurative.

Restano escluse le controversie sui sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e della Caccia e quelle di competenza della CONSAP.

Il Decreto n. 215/2024, all’articolo 3, individua inoltre gli importi massimi entro i quali è possibile ricorrere all’arbitrato, quando la controversia riguarda somme di denaro.

domenica 7 dicembre 2025

Rinnovo automatico - clausola vessatoria - specifica approvazione (art. 1341 c.c.)

Il provvedimento oggetto del nostro commento odierno non riguarda rapporti tra un professionista ed un consumatore, ma richiama un principio - la vessatorietà della clausola contrattuale ex art. 1341 c.c. - che può essere considerato valido anche per noi consumatori.

La Cassazione affronta un tema che, nella pratica, ricorre spesso nei c.d. contratti per adesione, ovvero fondati su un modello contrattuale predisposto da una delle parti (il venditore): la validità delle clausole di rinnovo automatico nei contratti predisposti unilateralmente da un’impresa.

In termini più semplici, il contratto prevede il rinnovo automatico senza che tale carattere vessatorio sia segnalato alla controparte, trattandosi di clausola contraria a quanto previsto dall'art. 1341 c.c..

  • Art. 1341 c.c. - clausole vessatorie
L'art. 1341 c.c. tratta le clausole vessatorie inserite in un modulo contrattuale predisposto da una parte, prevedendo che: "Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.".

L’articolo in parola è decisivo nella disciplina dei contratti per adesione, creato da una parte e sottoposto/imposto all'altra parte, la quale può solo accettare o rifiutare in blocco, senza possibilità di trattativa vera e propria.

La norma introduce due importanti principi: 

Il primo comma introduce un principio di trasparenza, in quanto si prevede che le condizioni generali di contratto sono valide ed efficaci solo se l’altra parte le conosce o avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza.

E' evidente la finalità del primo comma, ossia quella di costringere colui che predispone il modello contrattuale di attivarsi per portare a conoscenza dell’altra parte il contenuto delle condizioni. Diversamente, le condizioni contrattuali non possono vincolare colui che non le ha conosciute ed approvate.

Il secondo comma, invece, introduce una protezione verso l’aderente rispetto alle “clausole vessatorie”, prevedendo l'inefficacia di tutte le clausole che introducono una serie di limitazioni verso la controparte.

Tali limitazioni, predisposte unilateralmente da colui che propone il contratto, sono vincolanti per l'aderente solo se le ha approvate per iscritto, in modo specifico (la famosa “doppia firma”).

Tale doppia firma ha il fine di garantire la giusta attenzione alla controparte, al fine di comprendere quale limitazione ai propri diritti sta approvando, sempreché sia predisposta in modo corretto e rispettoso della legge (sull'approvazione in blocco delle clausole vessatorie, si rinvia a questo nostro precedente intervento clicca qui). 

Si considera vessatoria anche la clausola che prevede la tacita proroga del contratto, ma lo è anche nel caso in cui la proroga tacita vale per entrambe le parti?

La soluzione alla domanda arriva dalla Cassazione con il provvedimento segnalato con questo nostro intervento.
  • La decisione della Cassazione 

L’ordinanza affronta un tema che, nella pratica, ricorre spesso nei rapporti commerciali standardizzati: la validità delle clausole di rinnovo automatico nei contratti predisposti unilateralmente da un’impresa. 

Il caso nasce da un contratto di fornitura e assistenza software, dove la società debitrice aveva contestato l’efficacia di una clausola che prorogava automaticamente il rapporto oltre il termine pattuito. Il Tribunale aveva ritenuto la clausola valida, sostenendo che non fosse vessatoria perché operante “a favore di entrambe le parti”.

La Corte di Cassazione non ritiene corretta questa impostazione, partendo dal presupposto che per i contratti standardizzati è prevista una specifica tutela in favore dell'aderente che sia consumatore o piccola impresa. 

Il punto centrale della decisione è molto chiaro: la reciprocità della clausola non basta a escluderne la natura vessatoria.

La ragione da cui trae fondamento la decisione assunta dai giudici di legittimità è abbastanza chiara: una proroga automatica — proprio per il modo in cui funziona — estende la durata del vincolo contrattuale senza che l’aderente esprima nuovamente un consenso. 

Conseguenza inevitabile: la “reciprocità” non è un indice che elimina la vessatorietà, ma un dato intrinseco alla natura stessa della clausola.

Se si accettasse il ragionamento del Tribunale — osserva la Cassazione — l’art. 1341, comma 2, verrebbe sostanzialmente svuotato: basterebbe etichettare come “bilaterale” qualsiasi meccanismo di rinnovo automatico per aggirare la regola della doppia sottoscrizione. Un risultato evidentemente contrario allo spirito della norma, che mira a tutelare la libertà contrattuale dell’aderente di decidere se proseguire o meno un rapporto.

Da qui l’importanza del richiamo al carattere di contratto per adesione: la vessatorietà non scatta automaticamente per ogni clausola di proroga, ma solo quando il contratto è stato predisposto da una parte e l’altra si è limitata ad aderirvi, senza possibilità reale di modifiche o trattativa. Per questo la Cassazione rimette la causa al Tribunale, chiedendogli di verificare se il contratto in questione fosse effettivamente strutturato come modulo o formulario. Se sì, la clausola non specificamente sottoscritta dovrà essere considerata nulla, e con essa il credito fatto valere nel decreto ingiuntivo.

Corte di Cassazione - Sezione III^ Civ. Ordinanza n. 221795/2023

sabato 6 dicembre 2025

Previdenza complementare: quando e come riscattare la tua posizione

Negli ultimi tempi abbiamo ricevuto varie richieste di chiarimento in merito alla previdenza complementare ed in particolare alle regole che disciplinano la possibilità di poter riscattare il capitale versato in anticipo prima della pensione

Con questo nostro intervento, ci vogliamo riferire a coloro che hanno aderito a una forma di previdenza complementare (un fondo pensione o una polizza integrativa) e vogliano riscattare la somma in anticipo rispetto alla scadenza, evidenziando che esistono determinati limiti all'esercizio del diritto, così come previsti dal Decreto Legislativo 252/2005.


Cos'è la previdenza complementare

La previdenza complementare è un sistema volontario di risparmio pensato per i lavoratori, il cui fine dovrebbe essere quello di garantire, al momento in cui si termina la vita lavorativa, di disporre di un importo mensile a titolo di pensione più sicuro e adeguato. Come è noto, la previdenza complementare può essere alternativa al TFR spettante al lavoratore e si affianca a quella obbligatoria.

Occorre ricordare che questo tipo di previdenza è disciplinata dal D.lgs. 252/2005, normativa che regola l'istituzione dei fondi pensione e, più in generale, della pensione integrativa che si aggiunge a quella pubblica e di cui possono beneficiare i lavoratori - dipendenti e autonomi - che vi aderiscono.

venerdì 5 dicembre 2025

La nuova bolletta dell'energia (3)


Fonte: ARERA

lunedì 1 dicembre 2025

Le false assicurazioni on line: informarsi per evitare la truffa

Negli ultimi anni i siti fraudolenti nel settore delle assicurazioni auto stanno diventando un problema serio. L’IVASS – l’Autorità che vigila sulle assicurazioni – ha già individuato centinaia di portali falsi che promettono polizze a prezzi stracciati ma che, in realtà, non valgono nulla.

Purtroppo esistono tecniche consolidate, mediante le quali il consumatore viene sollecitato all'acquisto di false polizze assicurative, a prezzi stracciati, attraverso falsi documenti.

Ciò accade, in particolare, per le polizze RCA, ove il consumatore stipula la polizza online o al telefono, paga il premio e riceve documenti che sembrano in tutto e per tutto autentici. 

Quando l'automobilista scopre la truffa? in caso di controllo su strada o, peggio ancora, dopo un incidente, scopre di non avere alcuna copertura.


I rischi concreti per chi cade nella trappola

Quali sono i rischi per coloro che guidano con una assicurazione falsa?

(a) Multe salatissime: guidare senza assicurazione comporta sanzioni da 866 a oltre 3.400 euro, oltre al sequestro del veicolo.

(b) Danni da pagare di tasca propria: se si provoca un incidente, ogni spesa – dalle riparazioni alle cure mediche – resta a carico del responsabile.

(c) Recupero delle somme dal Fondo Vittime della Strada: anche se le vittime vengono inizialmente risarcite dal Fondo, quest’ultimo poi si rivale sul truffato, chiedendo indietro tutti i soldi.


Come si presentano queste truffe

Usualmente, l'offerta di assicurazioni RCA false transita attraverso siti internet e social network (Facebook, Instagram, ecc.): il truffatore cerca di usare canali alternativi, considerando che l'IVASS, autorità garante, tende a censurare i siti web fasulli in modo sempre rapido.

Uno dei punti forti delle polizze truffe è l'offerta di prezzi troppo bassi per essere veri, studiati per attirare chi cerca di risparmiare.

In secondo luogo, il nome utilizzato è simile alle compagnie più famose, al fine di confondere il consumatore.

Infine, le comunicazioni tra il truffatore e la vittima avviene tramite WhatsApp o telefono con proposte aggressive e tempi di decisione rapidissimi.


I consigli pratici per non farsi fregare

Quali consigli per evitare la truffa?

In primo luogo, devi verificare se la compagnia promotrice dispone dell'autorizzazione a svolgere attività di intermediazione assicurativa.

Prima di sottoscrivere un contratto e pagare, puoi controllare se  la compagnia è presente negli elenchi ufficiali dell’IVASS (clicca qui).

In secondo luogo dovete diffidare delle offerte troppo vantaggiose: se vi viene proposta una polizza RCA a metà prezzo rispetto alla media di mercato è quasi certamente una truffa.

Altro suggerimento: se il contatto è un sito web senza indirizzo fisico, senza numero fisso o con email generiche (tipo Gmail o Yahoo), deve suonare un campanello d’allarme perché forse l'offerta è farlocca.

Non guasta, sotto questo profilo, dare uno sguardo alla recensioni on line, anche se anche queste potrebbero essere inventate attraverso falsi account.

domenica 30 novembre 2025

La mediazione sospende il termine per l'impugnazione della delibera condominiale

Anche questa domenica trattiamo una questione relativa ai rapporti condominiali, argomento molto caro ai lettori di questo blog, anche perché sono molti i contrasti che emergono nei rapporti tra condomini.

Il principio emerso dalla sentenza oggetto del nostro intervento è che occorre prestare molta attenzione al termine entro il quale impugnare una delibera condominiale, in quanto il termine è molto breve anche quando c'è di mezzo una mediazione civile.


- Impugnazione di una delibera condominiale: 30 giorni dalla comunicazione (art. 1137 c.c.)

Chi vuole contestare una delibera dell’assemblea condominiale (ad esempio per errori nel bilancio, modalità di convocazione o gestione delle spese) ha solo 30 giorni di tempo dall’assemblea o dalla comunicazione del verbale (art. 1137 c.c.).

Come è noto, si tratta di un termine perentorio, cosicché se non si agisce entro tale spazio temporale non si può più fare nulla.


- La mediazione civile (D. Lgs. n. 28/2010) - avvio della procedura obbligatorio - sospensione termine di impugnazione

E' noto che dal 2010 la materia condominiale è soggetta a mediazione obbligatoria: prima di andare in tribunale, occorre tentare un accordo davanti a un organismo di mediazione. 

La domanda di mediazione sospende il termine di decadenza, ma – come ha ribadito il Tribunale di Bari (sentenza n. 3025/2025) – non per sempre.

La sospensione ha la durata di 3 mesi (prorogabili a 6 se tutte le parti sono d’accordo).

Scaduto questo termine, riprende a decorrere il conto alla rovescia: entro i successivi 30 giorni bisogna depositare il ricorso in tribunale, anche se la mediazione non è ancora formalmente chiusa.


- Il Tribunale di Bari: sentenza n. 3025/2025

Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bari prende le mosse dall'impugnazione di una delibera assembleare da parte di due condomini, contrari a quanto deciso durante l'assemblea condominiale.

I due condomini avevano impugnato la delibera assembleare del 30 aprile 2021, sollevando vari vizi di forma e sostanza, avviando la mediazione il 1° giugno 2021, depositando il ricorso in tribunale solo il 29 giugno 2022, cioè ben 14 mesi dopo la delibera.

E' evidente che il giudice, accertato il palese ritardo nella proposizione dell'impugnazione della delibera, si è visto costretto a dichiararne la inammissibilità, con condanna degli attori a pagare oltre 7.500 euro di spese legali.

La lezione da questa sentenza è chiara: non basta avviare la mediazione per essere sicuri dell'effetto sospensivo per l'impugnazione.

Se la mediazione non si conclude entro il termine di legge, bisogna depositare il ricorso entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo (3 o 6 mesi): se non rispetti questo termine, perdi il diritto di impugnare, anche se la delibera è palesemente viziata.

Consiglio pratico
Chi intende impugnare una delibera deve muoversi subito e affidarsi a un legale o ad una associazione (sos@consumatoreinformato.it) che segua attentamente i termini. La mediazione ha come fine la ricerca di un accordo rapido.

Tribunale di Bari - sentenza n. 3025/2025

sabato 29 novembre 2025

Bolzano: anche nel 2026 l'agevolazione per il mutuo prima casa

Fonte: comunicato stampa
31 ottobre 2025
A partire dal nuovo anno, le banche altoatesine avranno la possibilità di erogare mutui agevolati per finanziare l'acquisto della prima casa. I dettagli sono stati resi noti giovedì 30 ottobre nel corso di una conferenza stampa. Nella seduta di venerdì 31 ottobre, invece, la Giunta provinciale ha approvato i relativi necessari criteri, dando così il via a questo nuovo strumento di sostegno.

“Sono lieta che con il mutuo agevolato abbiamo creato questo terzo pilastro nell’ambito delle agevolazioni edilizie. Con la decisione odierna viene ora attuato come misura centrale della Riforma Abitare. Esso consiste in condizioni di interesse attrattive, che abbiamo negoziato con le banche locali, e in un contributo provinciale concesso annualmente al mutuatario”, così l'assessora provinciale all'Edilizia abitativa Ulli Mair riassume la nuova misura.

In questo modo la Provincia autonoma di Bolzano contribuisce al raggiungimento di uno degli obiettivi principali della Riforma Abitare, ovvero il sostegno finanziario alle cittadine e ai cittadini altoatesini che desiderano acquistare un alloggio. Anche perché il mutuo agevolato è cumulabile con i contributi già esistenti per la costruzione, l'acquisto o il risanamento della casa di proprietà, nonché con il modello Risparmio Casa.

A partire dal 1° gennaio, i tre maggiori istituti bancari altoatesini (Federazione Cooperative Raiffeisen, Sparkasse e Volksbank) potranno offrire il mutuo agevolato. Lo potranno offrire anche tutte le altre banche che stipuleranno un accordo in tal senso con la Provincia.

I criteri approvati dalla Giunta provinciale il 31 ottobre regolano, tra l'altro, i requisiti per la concessione del mutuo, le sue caratteristiche e il contributo provinciale che viene erogato annualmente ai mutuatari.

venerdì 28 novembre 2025

La nuova bolletta dell'energia (2)


Fonte: ARERA
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