Il provvedimento oggetto del nostro commento odierno non riguarda rapporti tra un professionista ed un consumatore, ma richiama un principio - la vessatorietà della clausola contrattuale ex art. 1341 c.c. - che può essere considerato valido anche per noi consumatori.
La Cassazione affronta un tema che, nella pratica, ricorre spesso nei c.d. contratti per adesione, ovvero fondati su un modello contrattuale predisposto da una delle parti (il venditore): la validità delle clausole di rinnovo automatico nei contratti predisposti unilateralmente da un’impresa.
In termini più semplici, il contratto prevede il rinnovo automatico senza che tale carattere vessatorio sia segnalato alla controparte, trattandosi di clausola contraria a quanto previsto dall'art. 1341 c.c..
- Art. 1341 c.c. - clausole vessatorie
L'art. 1341 c.c. tratta le clausole vessatorie inserite in un modulo contrattuale predisposto da una parte, prevedendo che: "Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.".
L’articolo in parola è decisivo nella disciplina dei contratti per adesione, creato da una parte e sottoposto/imposto all'altra parte, la quale può solo accettare o rifiutare in blocco, senza possibilità di trattativa vera e propria.
La norma introduce due importanti principi:
Il primo comma introduce un principio di trasparenza, in quanto si prevede che le condizioni generali di contratto sono valide ed efficaci solo se l’altra parte le conosce o avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza.
E' evidente la finalità del primo comma, ossia quella di costringere colui che predispone il modello contrattuale di attivarsi per portare a conoscenza dell’altra parte il contenuto delle condizioni. Diversamente, le condizioni contrattuali non possono vincolare colui che non le ha conosciute ed approvate.
Il secondo comma, invece, introduce una protezione verso l’aderente rispetto alle “clausole vessatorie”, prevedendo l'inefficacia di tutte le clausole che introducono una serie di limitazioni verso la controparte.
Tali limitazioni, predisposte unilateralmente da colui che propone il contratto, sono vincolanti per l'aderente solo se le ha approvate per iscritto, in modo specifico (la famosa “doppia firma”).
Tale doppia firma ha il fine di garantire la giusta attenzione alla controparte, al fine di comprendere quale limitazione ai propri diritti sta approvando, sempreché sia predisposta in modo corretto e rispettoso della legge (sull'approvazione in blocco delle clausole vessatorie, si rinvia a questo nostro precedente intervento clicca qui).
Si considera vessatoria anche la clausola che prevede la tacita proroga del contratto, ma lo è anche nel caso in cui la proroga tacita vale per entrambe le parti?
La soluzione alla domanda arriva dalla Cassazione con il provvedimento segnalato con questo nostro intervento.
- La decisione della Cassazione
L’ordinanza affronta un tema che, nella pratica, ricorre spesso nei rapporti commerciali standardizzati: la validità delle clausole di rinnovo automatico nei contratti predisposti unilateralmente da un’impresa.
Il caso nasce da un contratto di fornitura e assistenza software, dove la società debitrice aveva contestato l’efficacia di una clausola che prorogava automaticamente il rapporto oltre il termine pattuito. Il Tribunale aveva ritenuto la clausola valida, sostenendo che non fosse vessatoria perché operante “a favore di entrambe le parti”.
La Corte di Cassazione non ritiene corretta questa impostazione, partendo dal presupposto che per i contratti standardizzati è prevista una specifica tutela in favore dell'aderente che sia consumatore o piccola impresa.
Il punto centrale della decisione è molto chiaro: la reciprocità della clausola non basta a escluderne la natura vessatoria.
La ragione da cui trae fondamento la decisione assunta dai giudici di legittimità è abbastanza chiara: una proroga automatica — proprio per il modo in cui funziona — estende la durata del vincolo contrattuale senza che l’aderente esprima nuovamente un consenso.
Conseguenza inevitabile: la “reciprocità” non è un indice che elimina la vessatorietà, ma un dato intrinseco alla natura stessa della clausola.
Se si accettasse il ragionamento del Tribunale — osserva la Cassazione — l’art. 1341, comma 2, verrebbe sostanzialmente svuotato: basterebbe etichettare come “bilaterale” qualsiasi meccanismo di rinnovo automatico per aggirare la regola della doppia sottoscrizione. Un risultato evidentemente contrario allo spirito della norma, che mira a tutelare la libertà contrattuale dell’aderente di decidere se proseguire o meno un rapporto.
Da qui l’importanza del richiamo al carattere di contratto per adesione: la vessatorietà non scatta automaticamente per ogni clausola di proroga, ma solo quando il contratto è stato predisposto da una parte e l’altra si è limitata ad aderirvi, senza possibilità reale di modifiche o trattativa. Per questo la Cassazione rimette la causa al Tribunale, chiedendogli di verificare se il contratto in questione fosse effettivamente strutturato come modulo o formulario. Se sì, la clausola non specificamente sottoscritta dovrà essere considerata nulla, e con essa il credito fatto valere nel decreto ingiuntivo.
Corte di Cassazione - Sezione III^ Civ. Ordinanza n. 221795/2023