sabato 7 marzo 2026

Contratti finanziari online: cosa cambia dal 19 giugno 2026

Negli ultimi anni sempre più consumatori aprono conti correnti, richiedono carte, prestiti, polizze assicurative o investono online, direttamente tramite siti web e app. È una modalità comoda e veloce, ma spesso comporta la sottoscrizione di contratti complessi in pochi clic, con informazioni difficili da leggere, pulsanti che spingono ad accettare in fretta e percorsi di uscita poco chiari. Proprio per questi motivi, l’Unione europea ha approvato una nuova direttiva sui servizi finanziari conclusi a distanza, che l’Italia ha recepito modificando il Codice del consumo. Le nuove regole si applicano ai contratti conclusi dal 19 giugno 2026 in poi e rafforzano in modo significativo la tutela dei consumatori (per assistenza e maggiori informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


(1) informazioni pre contrattuali più chiare e trasparenti

Il primo cambiamento riguarda le informazioni che devono essere fornite prima della conclusione del contratto. Chi propone un servizio finanziario online dovrà mettere il consumatore nelle condizioni di capire davvero con chi sta contrattando, che tipo di prodotto sta sottoscrivendo, quali sono i costi complessivi, i rischi, la durata del rapporto e soprattutto se e come è possibile recedere. 

In altri termini, viene richiesto al professionista un obbligo più preciso nell'indicazione delle informazioni relative al prodotto oggetto di offerta e al ruolo dell'intermediario nell'offerta digitale.

Vengono bandite le informazioni generiche, mentre viene considerato assolto il dovere informativo da parte dell'intermediario nel momento in cui comunica tutti dati in modo chiaro, comprensibile e utilizzabile, così che il consumatore possa leggerle, salvarle e, se vuole, stamparle prima di cliccare su “accetto”.


(2) Grafica più trasparente su sito web e applicazione

Un ulteriore aspetto importante delle nuove norme riguarda l'aspetto grafico del sito web o dell'applicazione attraverso i quali viene offerto il prodotto finanziario.

Occorre premettere che le operazioni finanziarie avvengono, nella quasi totalità, attraverso strumenti elettronici, e tale ragione a giustificato la nuova normativa volta a salvaguardare i diritti dei contraenti deboli: gli investitori privati.

Ecco perché anche l'interfaccia di siti e app è oggetto di una nuova disciplina, ove il legislatore mira ad introdurre  tecniche di design che servono ad evitare che l'investitore sia spinto verso scelte affrettate o poco consapevoli, come pulsanti sbilanciati, finestre che si ripresentano in continuazione o percorsi di recesso più complicati di quelli di adesione. 

Dal 2026, per i servizi finanziari online, queste pratiche saranno vietate: le piattaforme dovranno essere progettate in modo da non ingannare né manipolare il consumatore e da non condizionare in modo scorretto le sue decisioni.


(3) Il nuovo diritto di recesso

La novità più concreta ed attuale, dal punto di vista pratico, è però quella che riguarda il diritto di recesso concesso all'investitore che acquista uno strumento finanziario attraverso una piattaforma digitale.

Per i contratti conclusi tramite interfaccia online dovrà essere disponibile anche una funzione digitale di recesso, chiaramente visibile, con una dicitura del tipo “recedi dal contratto qui”.

Attraverso questa funzione il consumatore potrà inserire o confermare i propri dati, indicare il contratto da cui intende uscire e inviare la dichiarazione con un passaggio di conferma. 

Una volta fatto questo, l’intermediario dovrà trasmettere senza ritardo una ricevuta su supporto durevole, come un’e-mail o un documento scaricabile, che riporti il testo del recesso e la data e l’ora di invio. In questo modo il recesso diventa semplice, tracciabile e facilmente dimostrabile in caso di contestazioni.


(4) 19 giugno 2026 - entrata in vigore delle nuove regole

È importante però fare attenzione alla data di applicazione delle nuove regole. I contratti conclusi prima del 19 giugno 2026 continuano a essere regolati dalla disciplina precedente del Codice del consumo. I contratti conclusi dopo quella data, invece, beneficeranno della nuova normativa, con obblighi informativi più stringenti, il divieto di interfacce ingannevoli e la possibilità di recedere anche tramite un pulsante o una funzione online dedicata.

In concreto, per chi utilizza servizi finanziari digitali, questa riforma significa avere più trasparenza prima di firmare, meno pressioni “nascoste” nelle interfacce e soprattutto uno strumento in più per uscire facilmente da un contratto che si riveli sbagliato o troppo costoso.

venerdì 6 marzo 2026

Multa di 800.000 euro ad Agos Ducato per discriminazione IBAN

Fonte: Comunicato stampa
9 febbraio 2026
La società non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su IBAN SEPA extra-Italia o li ha consentiti prevedendo una procedura di addebito più onerosa rispetto a quella applicata agli IBAN italiani.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso con una sanzione pari a 800.000 euro un’istruttoria in applicazione dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 260/2012 (c.d. regolamento SEPA) nei confronti di Agos Ducato SpA. La società, a partire dal 2014 e fino al 2023, non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su IBAN SEPA extra-Italia o li ha consentiti prevedendo una procedura di addebito più onerosa rispetto a quella applicata agli IBAN italiani, violando così il principio di parità di trattamento di cui all’art. 9 del Regolamento SEPA.

L’articolo 9 del Regolamento SEPA stabilisce che i beneficiari di pagamenti devono accettare IBAN provenienti da qualsiasi Paese SEPA, senza imporre limitazioni basate sull’origine geografica del conto, con l’obiettivo di equiparare i pagamenti transfrontalieri a quelli nazionali. La discriminazione dell’IBAN, quando si effettua un bonifico o un addebito diretto in euro, costituisce una barriera al mercato unico europeo, perché ostacola la libera circolazione dei servizi finanziari e, dunque, la realizzazione del mercato unico dei pagamenti. La norma in questione, dal momento che ha come ricaduta ultima la facoltà del consumatore di avvalersi di un unico IBAN nell’intera area SEPA, rimuove le difficoltà pratiche nell’accedere ad un conto corrente nel Paese in cui desiderano acquistare un servizio o un prodotto.

lunedì 2 marzo 2026

Bene ARERA che sospende le bollette di acqua, luce, gas, rifiuti e i distacchi per morosità nelle zone interessate dal ciclone Harry

Fonte: comunicato stampa
10 febbraio 2026
L'Arera ha approvato un provvedimento d’urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui il Comune di Niscemi, interessate dagli effetti del Ciclone Harry a partire dal 18 gennaio 2026. 

La delibera 20/2026/R/COM, che arriva a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio, riguarda tutte le utenze e forniture di famiglie e attività produttive site nei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, come individuati dall’Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026. Le misure si applicano a tutte le fatture e agli avvisi di pagamento emessi o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026, compresi eventuali costi per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro o gli ulteriori corrispettivi eventualmente previsti dai gestori del settore rifiuti. Allo stesso modo verranno sospese le procedure di distacco per morosità, anche verificatesi prima della stessa data.

Come già previsto per i mutui, per accedere alle agevolazioni i titolari delle utenze e forniture interessate dovranno presentare apposita richiesta al proprio fornitore entro il 30 aprile 2026, con il modulo allegato al provvedimento che l’operatore dovrà mettere a disposizione sul proprio sito internet, o altro format purché contenente le stesse informazioni. 

Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, gli importi oggetto di sospensione dovranno essere rateizzati su un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e utenti, al fine di agevolare la ripresa dei pagamenti e ridurre l’impatto economico sulle famiglie e sulle imprese colpite.

Con questo intervento, ARERA intende garantire la continuità dei servizi essenziali e offrire un primo sostegno concreto alle popolazioni colpite, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori misure straordinarie da parte delle Autorità competenti. 

La delibera completa è consultabile sul sito www.arera.it.

domenica 1 marzo 2026

Malasanità e risarcimenti: più tutele per i pazienti (e meno rimpalli) grazie alla Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025, la Corte costituzionale interviene su un nodo che, per anni, ha prodotto effetti distorsivi non solo per i medici, ma anche – e soprattutto – per i pazienti danneggiati: la possibilità di chiamare subito in causa l’assicurazione nel processo penale.

La decisione oggetto del nostro commento odierno dichiara parzialmente illegittimo l’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consentiva all’imputato (il sanitario) di citare l’assicuratore come responsabile civile. 

In pratica, quando il paziente si costituisce parte civile nel processo penale, oggi può entrare nello stesso giudizio anche la compagnia assicurativa che, per legge, è tenuta a pagare il risarcimento.


(A) Perché questa sentenza interessa davvero i consumatori/pazienti

A voler leggere questa pronuncia in modo superficiale, si potrebbe giungere alla conclusione che la Corte Costituzionale avrebbe offerto un deciso aiuto ai medici.

In realtà, guardata dal lato del cittadino, è una decisione che rafforza l’effettività del risarcimento e riduce uno dei problemi più odiosi del contenzioso sanitario: la frammentazione delle cause.

Chi ha avuto a che fare con questo tipo di controversie estremamente delicate, visto gli interessi in gioco (senza voler considerare l'aspetto psicologico delle vittime e dei familiari), si trovava di fronte ad uno schema tipico, ossia:

  • il paziente agiva in sede penale come parte civile contro il medico;
  • l’assicurazione restava fuori dal processo;
  • in caso di condanna, il medico doveva (almeno in teoria) pagare e poi aprire un altro giudizio contro l’assicuratore per farsi rimborsare.

Risultato pratico?

Tempi più lunghi, più cause, più incertezze su chi paga davvero e quando, cosicché anche il parziale ristoro monetario per la vittima o i parenti diventava una nuova sofferenza. 

E, nei casi peggiori, il rischio concreto che il danneggiato si trovasse davanti a un debitore in difficoltà economica, nonostante esistesse una polizza obbligatoria proprio per garantire il risarcimento.

Il rischio concreto era, in ultima istanza, quello di avviare più azioni giudiziarie per ottenere piena giustizia, anche sotto il profilo monetario.

Ecco perché il Giudice delle Leggi, con la sentenza 170/2025, ha voluto correggere questa stortura: responsabilità penale, responsabilità civile e obbligo assicurativo possono essere accertati nello stesso processo: se c’è condanna al risarcimento, il giudice può rivolgersi direttamente all’assicuratore.


(B) Il legame con la “Legge Gelli-Bianco”: l’assicurazione non è un optional

Il cuore del ragionamento della Corte è semplice e, dal punto di vista del consumatore, molto convincente: se la legge rende obbligatoria l’assicurazione e riconosce al paziente un’azione diretta contro la compagnia, allora l’assicuratore è un vero e proprio soggetto “tenuto per legge” a risarcire il danno. In altre parole, non è una figura accessoria o eventuale: è parte strutturale del sistema di tutela.

La Consulta richiama una linea già seguita in altri settori (come RC auto e caccia): quando ci sono tre elementi insieme – obbligo di assicurazione, azione diretta del danneggiato, funzione di garanzia del sistema – escludere l’assicuratore dal processo penale è irragionevole e crea una disparità di trattamento.

Ed è proprio questa irragionevolezza che veniva pagata, in concreto, anche dai pazienti: perché il sistema non assicurava davvero che il risarcimento arrivasse in modo rapido ed efficace.


(C) Un vantaggio anche per chi subisce il danno

Sotto il profilo di colui che soffre il danno da malasanità, in primis il paziente, i benefici principali sono tre:

→ Più probabilità di essere pagati davvero

→ La presenza dell’assicurazione nel processo riduce il rischio di sentenze “di carta”, difficili poi da trasformare in denaro concreto.

→ Meno cause, meno tempi morti

Si evita la catena di giudizi successivi (penale → civile contro il medico → civile contro l’assicurazione). Questo significa, per il danneggiato, meno attese e meno costi indiretti.


(D) Maggiore trasparenza sul massimale e sulle coperture

Con l’assicuratore in causa, il tema dei limiti di polizza emerge subito, davanti al giudice, e non anni dopo in un altro processo.

La sentenza non riduce le tutele del paziente e non “protegge” il medico in senso sostanziale, ma riteniamo che consolidi il ruolo dell'assicurazione nel processo, rendendola garante effettiva del risarcimento preteso dalla vittima/danneggiato, sia in sede civile che penale, rafforzando l’idea che il sistema della responsabilità sanitaria debba funzionare prima di tutto come meccanismo di protezione della persona rimasta danneggiata.

Corte Costituzionale - sentenza n. 170/2025

sabato 28 febbraio 2026

Il silenzio-assenso sul Tfr: ecco perché è un trucco per arricchire i fondi

Fonte: Il Fatto Quotidiano
21 dicembre 2025

La Legge di Bilancio, nota anche come Finanziaria, interverrà anche sulla previdenza integrativa. Nella farragine di modifiche previste nell’ultima versione disponibile, parecchie sono minime. Ne esamineremo due invece di notevole rilevanza.

La trappola scatta prima. A partire dal 1° luglio 2026 è prevista fin da subito “l’adesione automatica alla previdenza complementare, con facoltà di rinuncia entro sessanta giorni, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione”.

Ora per i nuovi assunti l’adesione silente, cioè forzosa, avviene solo dopo sei mesi. Nella nuova versione uno avrà quindi molto meno tempo per difendersi. Sarà cioè più facile ingabbiare i distratti. Non servono lunghi discorsi per spiegare quanto ciò sia peggiorativo.

venerdì 27 febbraio 2026

Pacchi low cost da Paesi extra-UE: aumentano i costi per i consumatori con i nuovi dazi?

Uno dei fenomeni che più si sono sviluppati negli ultimi anni è l'acquisto di prodotti a costi relativamente bassi da piattaforme on line extra-UE (ad esempio, temu), facilitata da alcuni vantaggi, in primo luogo il prezzo, ma anche la spedizione rapida e la scelta ampia. Ciò è stato favorito, in particolare, dalla esenzione di dazi doganali che, fino a fine 2025, era prevista per le spedizioni di valore inferiore a 150,00 euro.

Questa esenzione, però, è destinata ad essere superata dalle nuove norme che proporranno un significativo cambiamento che potrebbe riguardare anche noi consumatori.

Già con gennaio 2026, infatti, entrano in gioco due nuovi prelievi:

  • un dazio europeo fisso di 3 euro per determinate importazioni sotto soglia;
  • un dazio nazionale italiana di 2 euro per pacco, già operativa dal 1° gennaio 2026.

In concreto, nel 2026 il consumatore che acquista online potrebbe dover sostenere pagamenti extra per dazi doganali che descriviamo qui di seguito.


(A)

 Dal 1° luglio 2026: dazio UE di 3 euro sugli articoli sotto i 150 euro

Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato l’abolizione della franchigia doganale per i pacchi di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi.

Dal 1° luglio 2026 entrerà quindi in vigore un dazio fisso di 3 euro, con una particolarità importante:

 non si applica per spedizione,

 ma per ciascuna categoria merceologica dichiarata nel pacco (in base alla sottovoce tariffaria doganale).

Facciamo un esempio pratico per far comprendere il nuovo quadro normativo europeo

  • acquisto 3 magliette identiche → 3 euro totali (un’unica categoria)
  • acquisto 1 camicetta in seta + 2 in lana → 6 euro (due categorie diverse)

Questa novità comporta una riflessione, nel senso che  più il contenuto del pacco è “variegato”, maggiore sarà l’impatto del nuovo dazio.

La misura si applicherà alle vendite B2C (business to consumer) spedite direttamente da Paesi extra-UE ai consumatori finali e resterà in vigore, salvo proroghe, fino al 1° luglio 2028, in attesa della piena riforma del sistema doganale digitale europeo.

Siamo abbastanza sicuri che il provvedimento si "consoliderà" diventando definitivo, con conseguente applicazione a tutte le importazioni provenienti da paese extra UE.

Secondo la Commissione europea, il volume dei piccoli pacchi diretti nell’UE è esploso negli ultimi anni (miliardi di spedizioni annue, in larga parte dalla Cina), con una percentuale significativa di sottovalutazioni dichiarate.

L’obiettivo perseguito dalle autorità comunitarie è duplice, in quanto si vuole tutelare le imprese europee dalla concorrenza a dazio zero, da una parte, e rafforzare controlli su sicurezza, ambiente e conformità dei prodotti.


(B)

Dal 1° gennaio 2026: il contributo fisso italiano di 2 euro a pacco

Dal 1° gennaio 2026, l'Italia ha introdotto – con la Legge di Bilancio 2026 – un contributo fisso di 2 euro per ogni pacco sotto i 150 euro proveniente da Paesi terzi.

Vi sono diversità rispetto alla norma comunitaria e, peraltro, ci si chiede se non vi potrebbe essere una inammissibile moltiplicazione fiscale a carico del consumatore finale.

A differenza della norma europea, l'imposizione si applica per pacco, non per categoria merceologica e colpisce sia le vendite B2C, ma anche le compravendite tra imprese commerciali (B2B) e quelle tra privati seppur prive di finalità commerciali (C2C).

Le ragioni per questa nuova imposizione sono abbastanza poco chiare, n quanto si parla di fondi destinati alla copertura delle spese amministrative doganali, ma già dalle prime settimane di entrata in vigore delle nuove norme si registra un forte calo delle importazioni presso le dogane italiane, con un evidente spostamento dei flussi verso altri Stati membri.

Il quesito è chiaro: la norma italiana è compatibile con le norme UE?

L’art. 26 del TFUE vieta dazi doganali e tasse di effetto equivalente tra Stati membri e nei confronti delle importazioni ed è noto l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha ripetutamente  chiarito che costituisce tassa di effetto equivalente qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente per il solo fatto che una merce attraversi la frontiera.

Nel caso di specie, chi vi scrive pensa che vi sia un effetto equivalente che rende illegittima la norma nazionale e che, dal 1° luglio 2026, determinerà una duplicazione di prelievi tributari, ossia 2,00 euro nazionali per pacco e 3,00 euro europei per categoria merceologica.

E quindi, ad esempio, se acquistiamo online da piattaforma extra-UE merce di due categorie merceologiche per euro 30,00 pagheremo costi aggiuntivi:

- 2,00 euro (fee italiana)

6,00 euro (3 euro × 2 categorie)

Totale extra: 8 euro, pari a oltre il 26% del valore dell’acquisto.

E' evidente, in conclusione, che glii acquisti extra-UE sotto i 150 euro non saranno più “neutri” sotto il profilo doganale, con aumento ricaricato sul consumatore finale.

Qui di seguito un box che sintetizza le questioni che abbiamo affrontato.

  • Da quando si paga il dazio di 3,00 euro?
Dal 1° luglio 2026 per gli articoli sotto i 150,00 euro provenienti da Paesi extra-UE.
  • I 3,00 euro si pagano per ogni pezzo acquistato?
No. Si pagano per ciascuna categoria merceologica. Più articoli identici = un solo dazio. Articoli diversi = più dazi.

  • Il contributo di 2,00 euro italiano è già in vigore?

Sì, dal 1° gennaio 2026, per ogni pacco sotto i 150,00 euro proveniente da Paesi terzi.

  • Si pagheranno entrambi gli importi?

Dal 1° luglio 2026, in linea generale, sì: il contributo nazionale per pacco e il dazio europeo per categoria.

  • Conviene ancora comprare fuori dall’UE?

Dipende dal valore dell’acquisto e dal numero di categorie presenti nel pacco. Per beni di basso importo l’incidenza percentuale può essere rilevante.

lunedì 23 febbraio 2026

domenica 22 febbraio 2026

Quale differenza tra consumatore e piccolo imprenditore

Esiste una vera differenza tra il consumatore e il piccolo imprenditore/professionista? a rigor di logica, la risposta è affermativa, ma molto spesso questi ultimi che si avvalgono dei medesimi servizi dei consumatori si trovano in una posizione di svantaggio.

Immagina di essere il titolare di un piccolo bar. Hai acceso un mutuo, firmato un contratto di locazione, comprato attrezzature a rate. Una notte scoppia un incendio: il locale viene devastato, l’attività si ferma. Tutto sembra partire da un misuratore fiscale, il registratore di cassa che usi per battere gli scontrini.

Fai quello che farebbe chiunque: ti rivolgi a un avvocato e valuti di chiedere i danni a chi ha prodotto quell’apparecchio. Nella tua testa c’è un’idea semplice: “Se il prodotto era difettoso e mi ha rovinato il bar, ci saranno le tutele dei consumatori, no?”.

Ed invece no!

La sentenza del Tribunale di Catanzaro oggetto del nostro commento domenicale conferma che il piccolo imprenditore (il barista nel caso di specie), non merita lo stesso trattamento di un consumatore, ed apre ad una valutazione che deve essere ragionata da parte del barista: la tutela deve essere costruita subito, alla firma del contratto.

Il barista, protagonista della vicenda trattata dal giudice calabrese, non può giovarsi delle tutele del consumatore perché dal punto di vista giuridico è un imprenditore, sia pure piccolo, e non può trovare applicazione il Codice del Consumo.

Questa distinzione non nasce solo dal diritto italiano: affonda le radici nel diritto dell’Unione europea, che da anni costruisce norme “rinforzate” per chi agisce come consumatore, ma non estende in automatico la stessa protezione a chi usa i beni per fare impresa.


- Chi è il consumatore, chi è il piccolo imprenditore (secondo UE e Italia)

Nel linguaggio comune, “consumatore” è chi acquista qualcosa. Nel linguaggio giuridico europeo e italiano, invece, il consumatore è una figura molto precisa:

  1. è sempre una persona fisica;
  2. agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Questa definizione, che troviamo nelle direttive europee e che il Codice del Consumo ha recepito quasi alla lettera, è costruita su un’idea: il consumatore è la parte più debole in termini di informazione, potere contrattuale, capacità di valutare rischi e clausole. 

Per questo, a livello UE, gli si riconoscono diritti particolari (informazioni precontrattuali, recesso, tutele sulla garanzia, responsabilità per prodotti difettosi, foro del consumatore, ecc.).

Di fronte a lui sta il professionista, cioè la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività economica. 

Questa categoria non comprende solo le multinazionali, ma anche chi ha un’attività minuscola: il bar all’angolo, il parrucchiere, l’artigiano, il medico di base, l’avvocato, il piccolo e-commerce. 

E quindi, la persona fisica che opera un acquisto per la propria attività professioniale/lavoro, agli occhi del diritto europeo non sei più consumatore, ma professionista che non può accedere alle tutele previste in favore del contraente debole....perché non viene considerato debole anche se in realtà non ha un gran potere contrattuale con la controparte.

Nel caso del prodotto acquistato dal barista per il proprio esercizio, il ragionamento è quasi automatico:

  • il bene è stato acquistato e utilizzato solo per l’attività del bar;
  • serve a emettere scontrini, adempiere obblighi fiscali, gestire gli incassi;
  • è integrato nella struttura dell’impresa, non è un oggetto da salotto.

E per tale ragione, il giudice, coerentemente con la logica UE e italiana, guarda allo scopo per cui il bene è usato e conclude: qui non c’è un privato che compra un registratore “per casa”, ma un imprenditore che lo usa per la sua azienda. Quindi niente qualifica di consumatore. 


Perché l’Unione europea non estende le stesse tutele alle imprese, anche se piccole

La questione è stata (ed è tuttora) oggetto di vivace discussione in ambito europeo, in quanto più di qualcuno osserva: “Ma il barista non è più forte di una grande società. Perché non trattarlo come un consumatore?”.

La risposta, per quanto possa sembrare dura, sta nella scelta di fondo del diritto europeo. Le direttive sul consumo – dalla vendita di beni alla responsabilità da prodotto difettoso, fino ai contratti a distanza e alle pratiche commerciali scorrette – hanno un obiettivo molto circoscritto: riequilibrare il rapporto tra cittadino-consumatore e professionista.

Tra due operatori economici, invece, anche se uno è minuscolo e l’altro enorme, il diritto UE e quello nazionale di solito preferiscono non introdurre protezioni “paternalistiche”. L’idea è che l’impresa, per quanto piccola, abbia una maggiore capacità di informarsi e organizzarsi; accesso – almeno in teoria – a consulenti, assicurazioni, strumenti di gestione del rischio; la possibilità di negoziare (magari male, ma comunque con una consapevolezza “professionale”).

Ecco perché molte direttive europee sui consumatori specificano espressamente che si applicano solo quando il contraente agisce per scopi estranei all’attività professionale. Se compri un computer per la tua ditta individuale, per Bruxelles tu sei dal “lato professionista”, non dal lato consumatore, anche se sei solo e lavori in un sottoscala.


Il danno all’impresa non è lo stesso del danno alla vita privata

C’è poi un’altra distinzione che la sentenza richiama in filigrana e che emerge chiaramente nella dottrina e nella giurisprudenza: che tipo di danno stai subendo?

Le regole europee e nazionali sulla responsabilità da prodotto difettoso sono state pensate soprattutto per casi in cui:

  • un prodotto difettoso causa danni alla persona (lesioni, morte);
  • oppure danneggia beni di uso privato (per esempio, esplode un elettrodomestico e rovina l’arredamento di casa).

Se invece il prodotto difettoso colpisce direttamente l’attività economica – come nel caso del barista affrontato dal Tribunale di Catanzaro: incendio del locale, danni alle attrezzature del bar, perdita di incassi, canoni di affitto pagati per un luogo inutilizzabile – il diritto tende a considerare questi pregiudizi come danni commerciali. 

E i danni commerciali, per impostazione di sistema, non rientrano nel cuore della protezione consumeristica, ma vengono governati in via principale dalle regole generali del codice civile (responsabilità contrattuale o extracontrattuale).

E' evidente che il danno contestato dal barista consiste in un pregiudizio che rientra nella dimensione di impresa, ovverosia a rimetterci non è il “privato cittadino” nella sua sfera personale, ma il titolare nella sua veste di operatore economico. 

Anche per tale motivo la scelta del giudice è quella di non affrontare la vicenda utilizzando l'insieme delle tutele previste dal Codice del Consumo e di chiedere al barista di muoversi sul terreno, più accidentato, del diritto comune.


- Cosa comporta, concretamente, non essere consumatore

Dire che un soggetto non è consumatore non è solo una questione di etichetta. Ha ricadute pratiche pesanti, che la vicenda del barista mette in evidenza.

Se non sei un consumatore, nelle controversie legate a prodotti difettosi e beni di consumo non puoi contare sulle regole di garanzia legale più favorevoli, con maggiori tutele in tuo favore.

E quindi, il piccolo imprenditore deve, in primo luogo, prevedere i possibili danni che possono occorrere ai beni strumentali connessi alla propria attività e "creare" il sistema di tutele in modo preventivo e contrattuale, senza contare sulla tutela legale del consumatore.

E questo perché sei sei un piccolo imprenditore che usa il prodotto per lavorare, molte di queste garanzie speciali non scattano. 

Nel caso del barista deciso dal Tribunale di Catanzaro, questo significa, per esempio:

- dover dimostrare in modo pieno e rigoroso che il prodotto era difettoso;

- provare che proprio quel difetto ha causato l’incendio (con perizie tecniche forti, meglio se discusse in contraddittorio in giudizio);

- dimostrare in modo preciso e documentato tutti i danni subiti (lucro cessante, danno emergente, costi sostenuti);

- fare i conti con eventuali clausole contrattuali che limitano la responsabilità del venditore o del produttore, clausole che in un contratto con un consumatore sarebbero spesso nulle, ma tra professionisti possono essere valide.

Nel processo di Catanzaro, il giudice rileva proprio queste carenze: il presunto produttore non è neppure identificato con sicurezza, la prova tecnica dell’origine dell’incendio è debole e parziale, la quantificazione dei danni è poco supportata da dati oggettivi. 

In un contesto “consumeristico” qualche margine di protezione in più ci sarebbe stato, ma qui il barista è trattato come imprenditore a tutti gli effetti.

Dire che i piccoli imprenditori non hanno le tutele dei consumatori non significa che siano senza difesa. Significa che la loro protezione passa, come anticipato in precedenza, da altri strumenti:

- la responsabilità contrattuale verso il venditore (per vizi della cosa, per inadempimento delle obbligazioni di consegnare un bene idoneo all’uso pattuito);

- la responsabilità extracontrattuale verso il produttore o altri soggetti della filiera, se si riesce a dimostrare un fatto illecito che ha causato il danno;

- la contrattazione più accorta delle clausole (garanzie estese, esclusioni di certe limitazioni, assistenza post-vendita, ecc.);

- la copertura assicurativa specifica per rischi di incendio, danni indiretti, fermo attività.

La scelta dell’Unione europea è quella di concentrare la normativa “speciale” sul consumatore, lasciando alle legislazioni nazionali e al diritto comune la regolazione dei rapporti tra imprese, piccole o grandi che siano. 

L’Italia si è adeguata a questo schema: il Codice del Consumo recepisce le direttive e riserva il suo arsenale protettivo a chi agisce fuori dall’attività economica.

In questo senso, la sentenza del Tribunale di Catanzaro non è un’eccezione ma l’ennesimo tassello di un mosaico europeo: protezione forte per il consumatore nella sua vita privata, diritto comune – più severo – per chi opera, anche in piccolo, nel mercato

Tribunale di Catanzaro - sentenza n. 87/2026

sabato 21 febbraio 2026

Pratiche commerciali scorrette (dark patterns): sanzionata eDreams

Fonte: comunicato stampa
4 febbraio 2026

L’agenzia di viaggi online ha utilizzato strategie di design ingannevoli e tecniche manipolative, i c.d. dark patterns, per descrivere i presunti vantaggi dell’abbonamento al servizio Prime e per imporre ai consumatori l’iscrizione e la permanenza in tale abbonamento.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i c.d. dark patterns.

venerdì 20 febbraio 2026

Monopattini elettrici e sicurezza urbana: a Torino una petizione per tutelare le persone non vedenti

Negli ultimi anni i monopattini elettrici hanno profondamente cambiato il modo di muoversi nelle città italiane. Mobilità veloce, sostenibile e accessibile rappresenta certamente un valore, ma quando l’innovazione incontra lo spazio pubblico emergono anche criticità concrete, soprattutto per le persone più fragili.

A Torino il tema è diventato oggetto di un’iniziativa civica promossa dalla sezione locale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che ha avviato una raccolta firme per chiedere l’abolizione dei monopattini elettrici sul territorio comunale, evidenziando i rischi quotidiani segnalati da cittadini con disabilità visiva.


- Quando la mobilità diventa un ostacolo

Per chi non vede — o vede poco — lo spazio urbano è già di per sé complesso: marciapiedi occupati, ostacoli improvvisi e, più in generale, barriere architettoniche che rendono le strade della Città non sempre adeguate. 

L’introduzione massiccia dei monopattini, spesso lasciati in sosta irregolare o utilizzati sui marciapiedi, ha aggravato tali difficoltà, diventando una nuova barriera architettonica non richiesta.

Le segnalazioni riguardano in particolare:

  • mezzi parcheggiati fuori dagli stalli;
  • monopattini abbandonati lungo percorsi tattili o attraversamenti;
  • circolazione sui marciapiedi a velocità sostenuta;
  • rischio concreto di cadute e collisioni.

Per una persona non vedente, un ostacolo non prevedibile può trasformarsi in un serio pericolo per l’incolumità personale.


- L’iniziativa civica a Torino

La proposta nasce all’interno della comunità associativa torinese dell’UICI e si inserisce negli strumenti di partecipazione civica messi a disposizione dal Comune di Torino attraverso la piattaforma partecipativa cittadina.

La petizione è destinata esclusivamente ai residenti della città di Torino che abbiano compiuto almeno 16 anni di età.

L’obiettivo dichiarato è quello di aprire un confronto istituzionale sulla sicurezza urbana e sulla compatibilità tra nuove forme di micromobilità e tutela delle persone con disabilità visiva.

Al di là delle diverse opinioni sulla soluzione proposta — abolizione totale o regolamentazione più stringente — l’iniziativa pone una questione centrale: la progettazione delle città deve tenere conto di tutti i cittadini, in particolare di chi incontra maggiori difficoltà nell’uso quotidiano degli spazi pubblici.

La partecipazione civica rappresenta uno strumento concreto per portare tali esigenze all’attenzione delle istituzioni locali.


- Invito ai cittadini torinesi

Ecco perché noi di Consumatore Informato ci vogliamo unire all'invito avanzato dai promotori di questa iniziativa, i quali chiedono ai residenti di valutare l’iniziativa e, se condivisa, a partecipare firmando la petizione e diffondendola tra amici, familiari e conoscenti.

È possibile aderire tramite la piattaforma civica del Comune al seguente indirizzo:

https://proposte.torinofacile.it/p03a26/

Un gesto semplice che può contribuire ad aprire un confronto pubblico sul tema della sicurezza urbana e dell’accessibilità, affinché innovazione e inclusione possano procedere insieme senza lasciare indietro nessuno.

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