lunedì 22 aprile 2024

domenica 21 aprile 2024

Milano segue Torino contro la nullità dei contratti bancari con l'Euribor "manipolato"

Anche il Tribunale di Milano ha deciso di discostarsi dal provvedimento reso dalla Corte di Cassazione lo scorso 13 dicembre 2023 sul tema della manipolazione dell’Euribor da parte di un cartello di banche.

Come noto, infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto dei consumatori a veder dichiarata la nullità parziale del contratto che prevede l'applicazione del tasso variabile fondato sull'Euribor per il periodo 2005/2008 (qui un approfondimento).

La tesi sviluppata dalla Corte di Cassazione, dopo aver trovato un primo orientamento contrario espresso dal Tribunale di Torino (giudice Astuni vedi qui), incontra anche il parere contrario espresso dal Tribunale di Milano, il quale si allontana dai giudici di legittimità.

A detta del giudice milanese, infatti, gli effetti dell'Euribor manipolato possono eventualmente riguardare non solo i contratti conclusi con le banche che hanno partecipato al cartello dichiarato illegittimo dalla Commissione, ma anche per i rapporti bancari a cui il tasso Euribor era destinato.

Il provvedimento adottato dalla Commissione, ricorda il giudice, ha riguardato la validità di fideiussioni omnibus, ossia altri tipi di contratto bancario rispetto a quello oggetto di discussione (n.d.r. nel caso di specie, il contratto bancario dedotto in giudizio è un leasing bancario), sicché "da non potersi invocare l'autorità della decisione".

E' di tutta evidenza che se tale orientamento dovesse trovare futura conferma, la questione verrebbe fortemente ridotta con annullamento di ogni effetto positivo in favore dei consumatori del provvedimento europeo, confermato dalla recente pronuncia della Suprema Corte.

Tribunale di Milano - sentenza n. 2221/2024

sabato 20 aprile 2024

Truffa contrattuale: cos'è e cosa fare

In questo blog abbiamo trattato, con una certa continuità, di truffa contrattuale, segnalando vari tentativi di condotte illeciti che hanno danneggiato i consumatori.

Con il presente scritto vogliamo trattare, in modo sicuramente non esaustivo ma pratico, alcuni aspetti che riguardano la truffa contrattuale e che possono essere utili per il lettore, affinché questo possa comprendere questo specifico reato, quali condotte rientrano nella figura della truffa contrattuale, con una particolare attenzione alla tutela della posizione del consumatore.

Questa realtà, infatti, è all’ordine del giorno ed in costante aggiornamento, soprattutto a seguito di un utilizzo sempre più smisurato del web e assume, quindi, rilevanza sia sotto il profilo del diritto penale che di quello civile.


1) Che cos’è una truffa contrattuale? 

In ambito penale il reato di truffa è disciplinato dall’art. 640 c.p.: “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo i casi espressamente previsto dall’art. 640, comma 2, con lo scopo di tutelare sia il patrimonio che la libera formazione del consenso della vittima. 

Il reato di truffa si ritiene integrato quando l'autore tiene dei comportamenti volti a far credere al consumatore una determinata realtà, attraverso artifizi e raggiri, al fine di fargli stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe mai contratto. 

Sotto il profilo penale, quindi, quando ci vengono date informazioni false con promesse palesemente mendaci e comportamenti ingannevoli, se con queste condotte mi viene rappresentata una realtà falsa che mi convince a firmare quel contratto, allora rientriamo nella truffa contrattuale. 

La condotta fraudolenta, quindi, richiede vari passaggi fondamentali:

- artifizi e raggiri compiuti dal truffatore;

- induzione in errore della vittima;

- atto di disposizione patrimoniale della vittima (es.: stipulazione di un contratto);

- ingiusto profitto a favore dell’autore a danno del soggetto leso.

In tema di truffa contrattuale rileva anche il silenzio malizioso su alcune circostanze rilevanti sul prodotto venduto.

Ma facciamo degli esempi:

a) la mancata spedizione del bene da parte del sedicente venditore che, dopo aver ricevuto il pagamento, si rende irreperibile;

b) Tizio, per accedere al bonus riservato ad una determinata fascia di reddito, dichiara un ISEE inferiore;

c) l’agente immobiliare che vende la casa senza comunicare al compratore un vizio di cui è a conoscenza o altri dati decisivi per la formazione della volontà dell'acquirente (ad esempio, l'estensione della proprietà).

Sotto il profilo civile, invece, questo tipo di carenza informativa rileva sotto il profilo della responsabilità pre contrattuale ex art. 1337 c.c., il quale stabilisce che “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.

Tale norma enuncia una forma di responsabilità precontrattuale delle parti, andando a tutelare l’interesse del soggetto a:

- non essere coinvolta in trattative inutili;

- non concludere contratti invalidi o inefficaci;

- non subire inganni durante la negoziazione.

La norma prevede, in ultima istanza, un obbligo di condotta secondo buona fede durante la fase delle trattative, cioè comportarsi in modo leale e sincero e non ingannarsi reciprocamente. 

Ricordiamo, in quest'ottica, che rientra nella responsabilità pre contrattuale anche l'omessa consegna di documentazione necessaria alla controparte, al fine di consentirle di formare la propria volontà in modo più completo.


2) Come tutelarsi?

La vittima raggirata è provvista sia di una tutela civile che di una penale, le quali possono essere esercitate singolarmente o congiuntamente.

In ambito penale, a seguito della denuncia che deve essere presentata ai Carabinieri o alla Procura della Repubblica entro tre mesi dalla scoperta della truffa, viene avviata l'azione penale alla quale il consumatore si può costituire come parte civile per ottenere il riconoscimento del danno accertato dal giudice.

Accertata la truffa sotto il profilo penale, inolre, il consumatore truffato avviare una azione civile verso il truffatore, per chiedere l'annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., per dolo. 

Il consumatore può, inoltre, chiedere anche la risoluzione del contratto, accertata la violazione dell'art. 1337 c.c. con restituzione della somma di denaro versata oppure il risarcimento dei danni eventualmente subiti, sempreché non sia decorso il termine di prescrizione.

venerdì 19 aprile 2024

Dati personali: ASL sanzionata per la violazione del dossier telematico

Fonte: Newsletter
10 aprile 2024
Il Garante Privacy ha sanzionato per 75mila euro una Asl per non aver configurato correttamente le modalità di accesso al dossier sanitario elettronico (Dse). L’Autorità si è attivata a seguito di alcuni reclami e segnalazioni che lamentavano il trattamento illecito di dati personali effettuato tramite il sistema di archiviazione e refertazione delle prestazioni erogate dall’azienda sanitaria. In particolare, erano stati segnalati ripetuti accessi al Dse da parte di personale sanitario non coinvolto nel processo di cura dei pazienti. In un caso, una professionista della Asl era infatti riuscita a visionare gli esami di laboratorio dell’ex marito a sua insaputa pur essendo quest’ultimo non in cura da lei.

Dalle verifiche effettuate dall’Autorità è emerso che il sistema di gestione del Dse consentiva agli operatori sanitari di inserire manualmente, mediante autocertificazione, la motivazione per cui si rendeva necessario l’accesso al dossier sanitario. L’accesso al documento era inoltre consentito, per impostazione predefinita, ad una ampia lista di figure professionali che niente avevano a che fare con il percorso di cura dei pazienti, compreso il personale amministrativo.

Il tutto in violazione di quanto stabilito dal Garante Privacy con le “Linee guida in materia di Dossier sanitario” del giugno 2015, con cui l’Autorità ha stabilito che “il titolare del trattamento deve porre particolare attenzione nell’individuazione dei profili di autorizzazione, adottando modalità tecniche di autenticazione al dossier che rispecchino le casistiche di accesso proprie di ciascuna struttura” garantendo che l’accesso al dossier sia limitato al solo personale sanitario che interviene nel tempo nel processo di cura del paziente.

Il Garante Privacy ha infine accertato ulteriori illeciti, tra cui la mancata predisposizione di un sistema di alert, volto ad individuare comportamenti anomali o a rischio relativi alle operazioni eseguite dagli incaricati al trattamento (es. relativi al numero degli accessi eseguiti, alla tipologia o all’ambito temporale degli stessi).

Oltre ad applicare la sanzione amministrativa, l’Autorità ha dunque ordinato all’Asl di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati e scongiurare nuovi accessi abusivi.

lunedì 15 aprile 2024

Problemi con l'assistenza post vendita. Mondo Convenienza sanzionato per 3 milioni

Fonte: comunicato stampa
28 marzo 2024
La società titolare del marchio ha consegnato prodotti non completi o non corrispondenti agli ordini e ha ostacolato i consumatori che presentavano reclami o richiedevano assistenza.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Iris Mobili S.r.l., titolare del marchio Mondo Convenienza, una sanzione di 3 milioni e 200 mila euro. La società ha adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e ha ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita.

Pur consapevole dell’elevato numero di consegne di prodotti non completi e non corrispondenti agli ordini o non in perfette condizioni di utilizzo, la società non ha adottato comportamenti idonei a risolvere questi problemi, violando così l’obbligo di diligenza professionale previsto dal Codice del Consumo. Inoltre, ha ostacolato i diritti dei consumatori prevedendo tempistiche ristrette per il reclamo e limitazioni al diritto di ottenere la sostituzione dei prodotti stessi o la restituzione di quanto pagato.

In questo modo, Mondo Convenienza ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori.

Queste infrazioni riguardano un’importante fase del rapporto di consumo ovvero l’esatta esecuzione del contratto di compravendita; in particolare la consegna completa e corretta del bene acquistato, la prestazione del servizio di assistenza post-vendita, il rimborso in caso di recesso e la previsione di misure compensative per i disagi subiti dai consumatori.

domenica 14 aprile 2024

Condominio: anche il condomino danneggiato chiamato a partecipare alle spese del bene comune

Il condomino danneggiato dalla cosa comune (condominiale) deve comunque partecipare alla spesa per la riparazione del bene condominiale.

Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale il condomino che subisca gli effetti negativi (danni) dall'omessa manutenzione della parte comune del condominio, è comunque onerato a partecipare, pro quota, alle  spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, come stabilito con l'Ordinanza 36149/2023.

I Giudici di legittimità hanno deciso di non accogliere la richiesta del condomino danneggiato di essere escluso dalle spese comune di ripristino del bene comune, confermando la Corte d’appello di Roma, secondo la quale il condomino danneggiato assume, in questi casi, duplice posizione, antagonista al condominio per quel che riguarda il risarcimento del danno derivante da cosa comune; ma di medesima posizione rispetto agli altri condomini per quel che riguarda la riparazione, pro quota, della cosa comune.

Corte di Cassazione - Sez. II^ Civ. - Ordinanza n. 36419/2023

venerdì 12 aprile 2024

Dal 2025 stop agli incentivi per le caldaie a metano

Nuovo passo a livello europeo verso la lotta all'inquinamento atmosferico con la previsione adottata nei giorni scorsi, ossia l'interruzione degli incentivi per le caldaie alimentate esclusivamente a metano a partire dal 2025. 

Il provvedimento adottato a livello europeo rientra nel più ampio piano sviluppato con la direttiva Epbd (Energy performance of buildings directive), ossia un corpo di norme che dovranno essere seguite dai paesi membri chiamati a riqualificare patrimonio immobiliare.

Come segnalato da più parti, la norma comunitaria è, nella sua versione definitiva, più morbida delle versioni oggetto di discussione, in quanto non prevede delle sanzioni verso i membri dell'Unione nel caso di mancato rispetto del nuovo divieto.

Invero, il legislatore comunitario mira a rendere definitivo e vincolante il divieto nel 2040, allorché il bando per le caldaie a metano diventerà totale.

Accanto a questo, c’è un obiettivo di breve termine: lo stop agli incentivi, a partire dal 2025, per le caldaie alimentate solo da combustibili fossili.

Nel nostro Paese questo divieto si sovrappone al termine delle agevolazioni previste per i nuovi impianti e che termineranno alla fine del 2024, sicché appare opportuno che sia a livello comunitario che in ambito locale sia prevista una nuova forma di agevolazioni/incentivi fiscali.

La direttiva è chiara nella disciplina dei diversi combustibili e delle tecnologie previste proprio con il fine di indirizzare il rinnovamento verso la transizione verde. 

Solo nei prossimi anni potremo vedere/apprezzare i risultati conseguenti all'adozione delle norme comunitarie.

lunedì 8 aprile 2024

Polizia Postale: attenti alla falsa convocazione giudiziaria!

Fonte: comunicato stampa
2 aprile 2024

È in corso una nuova campagna di phishing riguardante false convocazioni giudiziarie a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

La convocazione, proveniente dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – Brigata dei Giovani della Repubblica Italiana e recante sullo sfondo il logo dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ACN), prospetta alla vittima un’inesistente indagine penale nei suoi confronti per i reati di pornografia infantile, pedofilia, esibizionismo e pornografia informatica. Lo scopo è quello di causare nel destinatario uno stato di agitazione e di indurlo a ricontattare il truffatore entro 72 ore, inviando le proprie giustificazioni. Successivamente, alla vittima verrà chiesto il pagamento di una somma di denaro per evitare le condanna.

La Polizia Postale raccomanda di diffidare da simili messaggi: nessuna forza di Polizia contatterebbe mai direttamente i cittadini, attraverso email o messaggi, per chiedere loro dati personali o pagamenti in denaro, con la minaccia procedimenti penali a loro carico. 

Di seguito, un esempio di phishing.

domenica 7 aprile 2024

Euribor alterato. Torino si allontana dalla Cassazione

Come era facile immaginare, la sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stata dichiarata la nullità parziale dei contratti di finanziamento (mutuo o leasing) a tasso variabile per il periodo 2005/2008 (vedi qui), ha avuto immediato riscontro contrario dai giudici di merito.

Ed è stato il Tribunale di Torino ad aprire il fronte contrario all'orientamento espresso dal Giudice di legittimità, ribadendo una posizione già assunta (e mantenuta) tempo fa (vedi qui).

Nei prossimi mesi si formeranno gli schieramenti tra i giudici dei vari tribunali, e non ci resterà che attendere un ulteriore intervento risolutivo da parte degli Ermellini.

- Cosa ne pensa il Tribunale di Torino

Come anticipato, il Tribunale di Torino non ha mai aderito alla tesi della invalidità tout court di ogni contratto di finanziamento coinvolto nella vicenda Euribor, ritenendo che la nullità della clausola relativa agli interessi debba essere subordinata alla prova della partecipazione della banca al cartello censurato dalla Commissione europea.

In termini più semplici, il giudice piemontese ritiene che gli effetti dell'intesa illecita, con manipolazione dell'Euribor per il periodo 2005/2008, non possano riguardare le banche che non hanno fatto parte dell'accordo, con conseguente validità delle clausole inserite nei contratti di finanziamenti, anche se tecnicamente nulle.

Secondo il giudice, infatti, "Non è possibile qualificare come contratto “a valle”, agli effetti della repressione dell’intesa anti-concorrenziale, qualsiasi contratto di credito in corso di esecuzione negli anni tra il 2005 e il 2008 e parametrato all’Euribor, a prescindere dall’accertamento — decisivo — dell’adesione dell’impresa bancaria all’intesa per la manipolazione del prezzo".

In questi casi, afferma il Tribunale di Torino, il cliente rimasto danneggiato dall'utilizzo dell'Euribor manipolato può, al più, agire nei confronti dell'istituto di credito, avanzando una azione di risarcimento extracontrattuale, sempreché sia attivata entro i termini prescrittivi.

Tribunale di Torino Sez. I^ Civ. G.U. dott. Astuni - sentenza del 29 gennaio 2024.

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