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venerdì 27 gennaio 2023

Mutuo Banco Popolare? potresti aver pagato troppi interessi alla banca. Fatti rimborsare!

Il recente aumento del tasso Euribor ha reso più onerosi i mutui a tasso variabile, mitigando i vantaggi di cui i consumatori hanno tratto giovamento in questi ultimi anni, quantomeno dal 2015, allorché il tasso di riferimento sui mercati europei ha cominciato la sua lenta e progressiva discesa sotto zero.

Questi vantaggi, peraltro, sono stati ampiamenti limitati nei contratti di finanziamento a tasso variabile, i quali prevedono clausole che frenano gli effetti delle oscillazioni dei tassi.

E’ noto, infatti, che il calcolo degli interessi applicati dalla banca nei mutui a tasso variabile, è "legato" alla variazione dell'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro mensile - bimestrale - semestrale - annuale), ossia il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.

I mutamenti del parametro sono giornalieri e conseguentemente anche gli interessi bancari del mutuo hanno delle oscillazioni periodiche.

Gli istituti di credito hanno voluto limitare questi sbalzi mediante l'introduzione nei contratti di clausole denominate “cap” e “floor”, le quali prevedono che se l’Euribor supera un determinato valore (in negativo o positivo), il tasso di interesse applicato al finanziamento sarà sempre lo stesso.

Detta norma contrattuale limita le oscillazioni dell’Euribor, inserendo un “blocco” degli interessi, sia nel caso di discesa repentina del tasso europeo, come avvenuto negli ultimi anni, sia nella fattispecie opposta, ossia con aumento del tasso europeo.

Cosa accade, però, se il contratto di mutuo prevede la sola clausola “floor”, ossia prevede il solo blocco verso il basso, garantendo alla banca di ottenere il pagamento “minimo” di interessi da parte del cliente, anche nel caso di discesa sotto zero dell’Euribor.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Appello di Milano, il quale ha accertato e dichiarato la vessatorietà della clausola "floor" inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile sottoscritti tra il Banco Popolare BPM e i suoi clienti negli anni, così come emerge dalla sentenza n. 2836/2022 (qui un approfondimento).

Nel caso di specie, il Banco Popolare ha predisposto dei contratti di mutuo collegati all’acquisto della casa, ove è stata prevista la sola clausola floor, ossia quella che prevede che nel caso di discesa del tasso Euribor, il cliente deve comunque versare “una somma minima di interessi”.

La Corte di Appello di Milano ha considerato vessatoria questo tipo di clausola, laddove non sia prevista una equivalente clausola che limiti il rialzo dei tassi in caso di aumento dell'Euribor (cosiddetta clausola tetto o cap).

Il Giudice ha correttamente ritenuto che l’assenza di una clausola equivalente con la quale sia previsto un limite agli interessi dovuti dal mutuatario nel caso  di aumento dell’Euribor, di fatto crea un disequilibrio nel rapporto tra le parti, ove il professionista acquisisce un evidente vantaggio verso il contraente debole, pre determinando un livello minimo di interessi dovuti dal quest’ultimo.

Tale situazione incide, come correttamente osservato dal giudice, nel rapporto sinallagmatico, creando un vantaggio esclusivo in favore del contraente forte, in spregio a quanto previsto ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.

Quale conseguenza? la vessatorietà, e conseguente nullità, della clausola floor legittima i consumatori a richiedere alla banca i maggiori interessi versati negli anni 2015 - 2022, ossia il periodo nel quale l'Euribor è sceso sotto lo "0".

Ci permettiamo di osservare che detta condotta, del tutto scorretta e non rispettosa del Codice del Consumo, è stata adottata da altri istituti di credito, i quali hanno voluto da una parte garantirsi la maggior resa possibile nel caso di aumento dei tassi, dall’altra evitando (o meglio limitando) eventuali riduzioni, così come avvenuto negli ultimi dieci anni.

Di conseguenza, previo controllo delle condizioni contrattuali del vostro mutuo, avete diritto a richiedere la restituzione dei maggiori interessi versati negli ultimi anni alla banca.

Per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it.

domenica 25 aprile 2021

Il Consiglio di Stato conferma le sanzioni a BPM per la vendita dei diamanti

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato le sanzioni irrogate dall'Antitrust a Banco BPM per la vendita dei diamanti da investimento presso i propri sportelli.

Vi ricordiamo che le sanzioni erano state confermate dal TAR Lazio (vedi qui), e il Consiglio di Stato si è limitato a rideterminare la sanzione riconosciuta all'istituto di credito.

Qui di seguito, la sentenza n. 2081/2021.

venerdì 9 aprile 2021

Truffa diamanti: 105 richieste di rinvio a giudizio

Sono tante e pesanti le richieste di rinvio a giudizio avanzate dal PM di Milano Grazia Colacicco e che riguardano la vendita di diamanti da investimento avvenuta tra il 2012 e il 2016.

La vicenda è nota ed ha riguardato molti consumatori, invitati all'acquisto di diamanti presso le filiali di alcune banche, tra le altre Banco Bpm, Unicredit, Mps. Abbiamo già trattato la vicenda nel blog, evidenziandone le violazione delle norme civili, certo che quest'ultima novità merita una riflessione.

Non può essere negato che la richiesta di giudizio avanzata dal PM, rivolta a oltre un centinaio di persone, fa comprendere la dimensione della vicenda. 

Sotto altro profilo, dobbiamo anche evidenziare che si tratta di richieste di giudizio che potrebbero essere respinte dal giudice, all'esito di una valutazione delle prove sottoposte alla sua attenzione.

E' comunque significativo che nell'inchiesta siano terminati alti dirigenti della società che ha venduto questo tipo di diamanti, ossia la fallita Intermarket Diamond Business spa, ed ex dirigenti di Banca Aletti e Banco Bpm. 

I reati contestati ai personaggi coinvolti nella vicenda sono, a vario titolo, truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio e riguarda, come già evidenziato, la vendita dei preziosi tra gli anni 2012 e 2016. 

domenica 14 febbraio 2021

BPM condannato a risarcire il danno dei diamanti

Questa domenica torniamo a segnalare una nuova sentenza in materia di diamanti da investimento, con condanna di Banco Popolare è stata condannata a risarcire il danno subito dai clienti.

Abbiamo già trattato questa vicenda, ed in particolare una vicenda simile risolta dal Tribunale di Lucca (vedi qui), ove il giudice ha riconosciuto un ruolo centrale della banca segnalatrice, condannandola al risarcimento in favore dei consumatori.

Anche in tale circostanza, il giudice ha ritenuto sussistere una responsabilità dell'intermediario bancario per non aver adeguatamente informato il consumatore al momento dell'acquisto dei diamanti avvenuto, anche in questa circostanza, nei locali della banca.

E il giudice decide, in buona sostanza, di punire la banca che ha tradito il rapporto di fiducia, come si può evincere da queste poche righe del provvedimento che riportiamo qui di seguito: "È noto che esiste un’asimmetria informativa tra la banca e i clienti, e questa deve essere colmata con l’osservanza da parte dell’istituto bancario, dei doveri di trasparenza, chiarezza, lealtà, e correttezza, specialmente ove vi sia un consolidato rapporto di fiducia.

Nel caso in esame, i clienti si sono fidati delle informazioni rese loro dalla Banca circa l’affidabilità dell’operazione di acquisto dei diamanti, e sono stati influenzati dai suoi suggerimenti.".

Il ruolo della banca era reso più gravoso dalla circostanza, tutt'altro che secondaria, dell'interesse diretto e conflittuale che aveva il Banco alla conclusione del contratto, percependo una lauta commissione: "A rafforzare la responsabilità di Banco BPM vi è anche il fatto che percepiva una corposa provvigione dai contratti di compravendita di diamanti, conclusi con l’ausilio dell’attività “segnalatrice” della Banca (pari al 18% del prezzo pattuito), oltre all’utile derivante dai servizi accessori forniti al cliente in occasione della vendita, come la custodia in cassetta di sicurezza.".

Qui potete trovare la sentenza del Tribunale di Lucca.

domenica 30 agosto 2020

Banco Popolare condannato per la vendita dei diamanti: si al risarcimento del danno!

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza con la quale il Tribunale di Modena ha riconosciuto il diritto di un consumatore ad essere risarcito dalla perdita per l'acquisto di diamanti intervenuto presso i locali di una filiale con promotori della società Intermarket Diamond Business. Abbiamo già trattato la vicenda (vedi qui), 

Nella vicenda affrontata dal Tribunale, il consumatore aveva acquistato euro 226.594,09 euro in diamanti, dietro la garanzia che l'investimento sarebbe risultato redditizio.

Il consumatore aveva, successivamente, fatto accertare il vero valore dei diamanti, risultato decisamente inferiore a quello di vendita (euro 78.508,00) e proprio per tale differenza che il cliente della banca ha agito verso la banca, lamentando il danno sofferto anche a causa della banca.

Il Tribunale di Modena ha ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria avanzata dal consumatore, evidenziandosi che nel caso di specie la banca non aveva operato il corretto controllo del soggetto venditore, omettendo di informare il cliente dei rischi connessi a quel tipo di acquisto.

Osserva, sul punto, il giudice modenese: "la responsabilità della banca, nel caso di specie, deve ravvisarsi o nell'esistenza di obblighi di informazione e protezione in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra la banca e il cliente si atteggia  a mero presupposto storico (art. 1173 c.c.) o addirittura nel rapporto stesso, in quanto l'attività di vendita di beni preziosi, a cui Banco BPM ha sicuramente contribuito, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l'art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come "attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata".

E la banca non ha, nel caso di specie, controllato le informazioni fornite al consumatore che stava concludendo il contratto di acquisto di diamanti con IDB all'interno della filiale di BPM.

La brochure di Intermarket Diamond Business, infatti, era incompleta e non chiara, non consentendo all'acquirente di comprendere in modo pieno e trasparente la natura e tipologia di acquisto a cui andava incontro.

A ciò si aggiunga, come evidenziato dal tribunale, che "l'obbligo del cui inadempimento i ricorrenti si dolgono è l'omessa informazione in ordine al fatto che il valore delle pietre acquistate non era (neppure lontanamente) pari al corrispettivo versato, tenuto conto dell'incidenza dei servizi pure elencati nelle condizioni di vendita, allegate alle proposte di acquisto, di cui Banco BPM verosimilmente aveva contezza, se doveva "segnalare" l'interesse del cliente a IDB".

E la banca non ha assunto le giuste informazioni sul valore dei diamanti, nè ha fornito corrette informazioni al cliente, così come accertato dal giudice, il quale ha condannato Banco BPM al risarcimento del danno in favore dei consumatori.  

Potete leggere, qui di seguito, la sentenza n. 1036/2020 del Tribunale di Modena.

sabato 3 novembre 2018

Banco Popolare BPM - come ottenere la restituzione dei 25 euro trattenuti illegittimamente dalla banca

Vi ricordate la famosa vicenda dei venticinque euro trattenuti, tra le altre, dal Banco Popolare e devolvere al fondo salva banche? 

Non tutti ricordano che tale "prelievo" dai conti dei correntisti è stato considerato illegittimo e può essere ben capitato che la banca non abbia ancora restituito i denari prelevati.

Per ottenere la restituzione dell'importo trattenuto dalla banca, ossia i già citati 25,00 euro, è necessario inviare una lettera di reclamo/diffida con la quale contestare la condotta tenuta dall'intermediario bancario.

Di seguito potete trovare un modello da inviare alla banca chiedendo spiegazioni ed eventualmente la restituzione dei denari illegittimamente trattenuti.
E' importante, in questo caso, essere precisi indicando l'importo oggetto di richiesta e la comunicazione ricevuta dall'intermediario.

Qui di seguito, il modello da inviare al Banco Popolare con raccomandata a/r o mail pec.

venerdì 11 maggio 2018

Banco BPM: attenzione alle 313 filiali chiuse

Avviso ai correntisti del Gruppo Banco Popolare - BPM che potrebbero, nelle prossime settimane, rimanere vittime della decisione di chiusura di 313 filiali decisa nelle ultime settimane dalla banca.

Entro fine giugno 2018, la banca ha deciso di tagliare molti sportelli, giustificando la decisione con il fine di eliminare le filiali “meno performanti e più piccole in termini si risorse”. Le filiali oggetto del taglio attuato dal gruppo Banco Bpm ha deciso di chiudere già entro la fine di giugno 2018. 

La scelta attuata dal nuovo gruppo bancario rientra nel piano industriale finalizzato alla completa integrazione tra il Banco Popolare e l’ex- gruppo Bpm.

In alcuni casi, la chiusura delle filiali è volta ad evitare le sovrapposizioni di sportelli, ma in altri casi si nota la semplice eliminazione di istituti di credito collocati in località periferiche, destinate a non avere un istituto bancario sul territorio.

Qui di seguito, l'elenco delle filiali che verranno chiuse a giugno 2018, o comunque nei mesi successivi.

domenica 10 aprile 2016

La Consob sanziona il Banco Popolare per il collocamento dei fondi a "finestra di collocamento"

Di recente, la Consob ha sanzionato il Banco Popolare per il collcamento di prodotti finanziari particolarmente complessi presso la propria clientela, ravvisando la violazione delle norme in materia di profilatura dei clienti ed informativa in merito agli strumenti finanziari negoziati.

Le sanzioni amministrative che hanno riguardato i vertici di Banco Popolare sono passate sotto silenzio, quasi ignorate dagli organi di stampa, ma sono interessanti laddove hanno riguardato particolari prodotti finanziari emessi dall'istituto di credito.

Oggetto del controllo avviato da Consob, conclusosi con le citate sanzioni amministrative, sono i cosiddetti "fondi a finestra di collocamento", ossia prodotti emessi dalla stessa banca e proposti ai propri clienti nella fase precedente alla definitiva emissione sul mercato secondario di questi valori mobiliari.

L'Autorità garante ha rilevato in particolare, la violazione delle norme in materia di conflitto di interessi, laddove la banca avrebbe, come si legge nella Delibera n. 19638, "compiuto scelte strategiche, riflesse nei documenti riguardanti la pianficazione commerciale ed i sistemi di incentivazione, tali da orientare, in assenza di adeguata valorizzazione degli effettivi bisogni ed esigenze della clientela, la propria attività di commercializzazione su specifici prodotti o categorie di prodotti (prevalentemente caratterizzati da elevati commissioni up front e collocabili "a finestra") che maggiormente concorrevano alla realizzazione degli obiettivi economici della Banca, attribuento, peraltro, particolare rilevanza, tra le fondi di liquidità a cui attingere per successivi impieghi, ad operazioni di disinvestimento anticipato.".

E quindi, la Consob rileva e sanziona le condotte della banca che, versando in conflitto di interessi, ha sollecitato i clienti ad investire in questi prodotti finanziari emessi dal gruppo, interessato ad ottenere la vendita in fase di collocamento.

La Consob è andata oltre ed ha accertato la carenza di strutture e procedura per la profilatura dei clienti e, in particolar modo, della valutazione di adeguatezza del prodotto rispetto alla clientela per la quale era previsto il servizio di consulenza.

Tali carenze, a detta dell'autorità garante, violano le norme previste del TUF con conseguente determinazione delle sanzioni amministrative verso i vertici del Banco Popolare.

Qui il provvedimento.   
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