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domenica 5 dicembre 2021

Vendita diamanti allo sportello. Confermata la condanna della banca al risarcimento del danno

La banca deve risarcire il danno al cliente che acquista diamanti di una società terza nei locali della filiale dell'istituto di credito.

Il principio è stato confermato dalla Corte d'Appello di Venezia, in un giudizio di secondo grado avviato da un istituto di credito contro il provvedimento ex art. 702 ter c.p.c. emesso dal Tribunale di Verona (vedi qui).

La Corte d'Appello di Venezia ha voluto ribadire il ruolo centrale assunto dalle banche nella vendita dei preziosi presso le proprie filiali, partendo dal presupposto che il consumatore si era fatto convincere all'acquisto dei diamanti, in quel caso come in molti altri, riconoscendo fiducia ed affidabilità nei dipendenti della banca.

La Corte d'Appello ha ribadito, sotto altro profilo, che nel caso di specie non si trattava di vendita di strumento finanziario, avendo la banca svolto un mero ruolo di suggeritore, non trovando applicazione la normativa prevista in tale materia ex TUF e regolamenti Consob.

Qui potete leggere il provvedimento della Corte d'Appello di Venezia.

domenica 22 agosto 2021

Diamanti: il consumatore risarcito dal Tribunale di Milano

La vicenda diamanti sta proseguendo davanti ai giudici di tutta Italia, con provvedimenti diversi per i consumatori. Questa domenica vi segnaliamo il recente provvedimento del Tribunale di Milano, il quale ha condannato BPM al risarcimento del danno in favore di un cliente che aveva acquisito i preziosi attraverso la decisiva intermediazione di Intermaket Diamond Business, società fallita (vedi qui).

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto, come in altre vicende (approfondisci qui), la responsabilità decisiva della banca per aver avvallato la vendita del prodotto presso un proprio sportello, nonostante la carente informativa fornita al consumatore.

Il giudice, richiamando le conclusioni del Consiglio di Stato, ha accertato che la vendita era avvenuta in assenza di corretta informativa sul valore dei preziosi e sul loro reale prezzo.

La banca non aveva controllato che il consumatore avesse ricevuto dal venditore la completa e trasparente informativa in merito alla natura dell'acquisto, tipologia del prodotto e reale valore del diamante.

La banca è stata condannata, come potete leggere di seguito, a risarcire il danno al consumatore.

domenica 25 aprile 2021

Il Consiglio di Stato conferma le sanzioni a BPM per la vendita dei diamanti

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato le sanzioni irrogate dall'Antitrust a Banco BPM per la vendita dei diamanti da investimento presso i propri sportelli.

Vi ricordiamo che le sanzioni erano state confermate dal TAR Lazio (vedi qui), e il Consiglio di Stato si è limitato a rideterminare la sanzione riconosciuta all'istituto di credito.

Qui di seguito, la sentenza n. 2081/2021.

venerdì 9 aprile 2021

Truffa diamanti: 105 richieste di rinvio a giudizio

Sono tante e pesanti le richieste di rinvio a giudizio avanzate dal PM di Milano Grazia Colacicco e che riguardano la vendita di diamanti da investimento avvenuta tra il 2012 e il 2016.

La vicenda è nota ed ha riguardato molti consumatori, invitati all'acquisto di diamanti presso le filiali di alcune banche, tra le altre Banco Bpm, Unicredit, Mps. Abbiamo già trattato la vicenda nel blog, evidenziandone le violazione delle norme civili, certo che quest'ultima novità merita una riflessione.

Non può essere negato che la richiesta di giudizio avanzata dal PM, rivolta a oltre un centinaio di persone, fa comprendere la dimensione della vicenda. 

Sotto altro profilo, dobbiamo anche evidenziare che si tratta di richieste di giudizio che potrebbero essere respinte dal giudice, all'esito di una valutazione delle prove sottoposte alla sua attenzione.

E' comunque significativo che nell'inchiesta siano terminati alti dirigenti della società che ha venduto questo tipo di diamanti, ossia la fallita Intermarket Diamond Business spa, ed ex dirigenti di Banca Aletti e Banco Bpm. 

I reati contestati ai personaggi coinvolti nella vicenda sono, a vario titolo, truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio e riguarda, come già evidenziato, la vendita dei preziosi tra gli anni 2012 e 2016. 

domenica 28 marzo 2021

Venezia: ancora un risarcimento per la vendita di diamanti da investimento

Questa domenica torniamo a segnalarvi una sentenza in materia di vendita di diamanti da investimento, con la quale la banca è stata condannata per la violazione dei doveri informativi verso i clienti al momento della sollecitazione all'acquisto.

Anche il Tribunale di Venezia, allineandosi agli altri giudici di merito intervenuti in materia, ha individuano la fonte della responsabilità nel "contatto sociale qualificato" e nella violazione dei doveri informativi da parte dell'intermediario.

Vi rimandiamo, per una disamina della materia, ai nostri precedenti interventi (vedi qui e qui).

Di seguito, la sentenza Tribunale di Venezia.

domenica 14 febbraio 2021

BPM condannato a risarcire il danno dei diamanti

Questa domenica torniamo a segnalare una nuova sentenza in materia di diamanti da investimento, con condanna di Banco Popolare è stata condannata a risarcire il danno subito dai clienti.

Abbiamo già trattato questa vicenda, ed in particolare una vicenda simile risolta dal Tribunale di Lucca (vedi qui), ove il giudice ha riconosciuto un ruolo centrale della banca segnalatrice, condannandola al risarcimento in favore dei consumatori.

Anche in tale circostanza, il giudice ha ritenuto sussistere una responsabilità dell'intermediario bancario per non aver adeguatamente informato il consumatore al momento dell'acquisto dei diamanti avvenuto, anche in questa circostanza, nei locali della banca.

E il giudice decide, in buona sostanza, di punire la banca che ha tradito il rapporto di fiducia, come si può evincere da queste poche righe del provvedimento che riportiamo qui di seguito: "È noto che esiste un’asimmetria informativa tra la banca e i clienti, e questa deve essere colmata con l’osservanza da parte dell’istituto bancario, dei doveri di trasparenza, chiarezza, lealtà, e correttezza, specialmente ove vi sia un consolidato rapporto di fiducia.

Nel caso in esame, i clienti si sono fidati delle informazioni rese loro dalla Banca circa l’affidabilità dell’operazione di acquisto dei diamanti, e sono stati influenzati dai suoi suggerimenti.".

Il ruolo della banca era reso più gravoso dalla circostanza, tutt'altro che secondaria, dell'interesse diretto e conflittuale che aveva il Banco alla conclusione del contratto, percependo una lauta commissione: "A rafforzare la responsabilità di Banco BPM vi è anche il fatto che percepiva una corposa provvigione dai contratti di compravendita di diamanti, conclusi con l’ausilio dell’attività “segnalatrice” della Banca (pari al 18% del prezzo pattuito), oltre all’utile derivante dai servizi accessori forniti al cliente in occasione della vendita, come la custodia in cassetta di sicurezza.".

Qui potete trovare la sentenza del Tribunale di Lucca.

domenica 8 novembre 2020

Diamanti venduti in banca: BPM condannata a Lucca

Questa domenica torniamo a trattare la vicenda "diamanti da investimento", ossia la massiccia vendita di preziosi, offerti ad un prezzo decisamente superiore a quello di mercato, e che alcuni anni addietro è stata sollecitata presso le filiali di alcuni gruppi bancari, in particolare Banco Popolare - Banca Popolare di Milano (vedi qui).

La sollecitazione all'acquisto dei diamanti

Il caso affrontato dal Tribunale di Lucca si fonda su fatti noti e ripetuti, ossia il cliente viene contattato via telefono da un dipendente della banca, usualmente un gestore titoli, che lo sollecita all'investimento di parte dei suoi denari nei diamanti.

Viene invitato presso la filiale per valutare la proposta di acquisto, ed in quella sede, il promotore della Intermarket Diamond Business espone le possibilità di acquisto, alla presente del  dipendente di BPM

Tale attività viene svolta in assenza di una specifica informazione sulle caratteristiche del diamante e sui rischi di investimento e, aspetto decisivo, senza rendere noto al consumatore che il prezzo di vendita del diamante era superiore a quello di mercato, così come risultava dal listino utilizzato per tale mercato, il c.d. Rapaport.

Tribunale di Lucca: il ruolo della banca - risarcimento del danno - il provvedimento AGCM 

Il Tribunale di Lucca, chiamato a valutare il ruolo della banca, ha condannato l'intermediario bancario al risarcimento del danno sofferto dal cliente, sostenendo che i funzionari della filiale non avrebbero adempiuto agli obblighi di corretta informativa nei confronti del cliente, premurandosi che quest'ultimo comprendesse la tipologia dell'operazione ed i rischi di investimento.

I funzionari hanno svolto, secondo la ricostruzione operata dal giudice toscano, un ruolo attivo e determinante nella vendita dei diamanti, senza fornire le corrette e trasparenti informazioni, tanto da giustificare la condanna della banca al risarcimento del danno sofferto dai consumatori. 

Un ruolo decisivo è stato svolto, secondo quanto si legge dal provvedimento che potete trovare di seguito, dal provvedimento AGCM con il quale il Banco Popolare è stato condannato per condotta commerciale scorretta, essendo emerso che in molte circostanze la vendita dei diamanti avveniva all'esito della sollecitazione che avveniva presso la filiale della banca.

Non può dubitarsi, infatti, che nei locali della banca l'operazione poteva sembrare più sicura ed affidabile, in quanto apparentemente supportata dall'istituto di credito, il quale invece era un semplice "segnalatore", privo di qualsiasi responsabilità rispetto all'esito dell'investimento. 

In merito alla rilevanza del provvedimento dell'Antitrust, il Tribunale di Lucca ha, forse in modo non totalmente corretto, evidenziato che: “La rappresentazione del contenuto del provvedimento dell'Autorità è utile per comprendere la natura del rapporto e le violazioni alle regole di condotta contrattuali. È peraltro necessario, in questa sede, accertare se, nella filiale di Piazza S. della banca "BPM" oggi convenuta, siano state effettivamente poste in essere le attività descritte in via generale nel rapporto dell'Autorità Garante, poiché non si può prescindere dall'accertamento concreto della fattispecie di violazione rappresentata da parte attrice, accertamento che potrà svolgersi anche in modo presuntivo, essendo la fattispecie esaminata e sanzionata dall'Autorità Garante ed essendo statuito dalla S.C., con sentenza del 28 maggio 2014, n. 11904, che il consumatore che promuova azione per il risarcimento del danno assolve l'onere probatorio a suo carico con la produzione del provvedimento sanzionatorio (cui va riconosciuta elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori, con conseguente presunzione di danno per la generalità dei consumatori, in cui è ricompreso il danno subito dal singolo) e del contratto con l'impresa (nella specie, polizza assicurativa), mentre compete a quest'ultima dimostrare l'interruzione del nesso causale tra illecito antitrust e danno patito tanto dalla generalità dei consumatori, quanto dal singolo; accertata l'esistenza di un danno risarcibile, il giudice può procedere in via equitativa alla relativa liquidazione (nella specie, determinando l'importo risarcitorio in una percentuale del premio pagato).”.

E', in conclusione, evidente che le conclusioni raggiunte da AGCM hanno pesato sulla decisione assunta dal Tribunale di Lucca, sollevando dei dubbi sulla possibilità di acquisizione "presuntiva" del provvedimento amministrativo in relazione alla prova dei fatti nel procedimento civile. Non dubitiamo che la banca proporrà appello alla sentenza n. 750/2020 del Tribunale di Lucca che potete leggere di seguito.

domenica 30 agosto 2020

Banco Popolare condannato per la vendita dei diamanti: si al risarcimento del danno!

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza con la quale il Tribunale di Modena ha riconosciuto il diritto di un consumatore ad essere risarcito dalla perdita per l'acquisto di diamanti intervenuto presso i locali di una filiale con promotori della società Intermarket Diamond Business. Abbiamo già trattato la vicenda (vedi qui), 

Nella vicenda affrontata dal Tribunale, il consumatore aveva acquistato euro 226.594,09 euro in diamanti, dietro la garanzia che l'investimento sarebbe risultato redditizio.

Il consumatore aveva, successivamente, fatto accertare il vero valore dei diamanti, risultato decisamente inferiore a quello di vendita (euro 78.508,00) e proprio per tale differenza che il cliente della banca ha agito verso la banca, lamentando il danno sofferto anche a causa della banca.

Il Tribunale di Modena ha ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria avanzata dal consumatore, evidenziandosi che nel caso di specie la banca non aveva operato il corretto controllo del soggetto venditore, omettendo di informare il cliente dei rischi connessi a quel tipo di acquisto.

Osserva, sul punto, il giudice modenese: "la responsabilità della banca, nel caso di specie, deve ravvisarsi o nell'esistenza di obblighi di informazione e protezione in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra la banca e il cliente si atteggia  a mero presupposto storico (art. 1173 c.c.) o addirittura nel rapporto stesso, in quanto l'attività di vendita di beni preziosi, a cui Banco BPM ha sicuramente contribuito, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l'art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come "attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata".

E la banca non ha, nel caso di specie, controllato le informazioni fornite al consumatore che stava concludendo il contratto di acquisto di diamanti con IDB all'interno della filiale di BPM.

La brochure di Intermarket Diamond Business, infatti, era incompleta e non chiara, non consentendo all'acquirente di comprendere in modo pieno e trasparente la natura e tipologia di acquisto a cui andava incontro.

A ciò si aggiunga, come evidenziato dal tribunale, che "l'obbligo del cui inadempimento i ricorrenti si dolgono è l'omessa informazione in ordine al fatto che il valore delle pietre acquistate non era (neppure lontanamente) pari al corrispettivo versato, tenuto conto dell'incidenza dei servizi pure elencati nelle condizioni di vendita, allegate alle proposte di acquisto, di cui Banco BPM verosimilmente aveva contezza, se doveva "segnalare" l'interesse del cliente a IDB".

E la banca non ha assunto le giuste informazioni sul valore dei diamanti, nè ha fornito corrette informazioni al cliente, così come accertato dal giudice, il quale ha condannato Banco BPM al risarcimento del danno in favore dei consumatori.  

Potete leggere, qui di seguito, la sentenza n. 1036/2020 del Tribunale di Modena.

sabato 25 luglio 2020

Fallimento IDB: possibile 15% per i creditori chirografari

Inaspettata novità per i consumatori rimasti invischiati nella vendita dei diamanti da parte della società Intermarket Diamond Business e che ben poche speranze avevano riposto nel procedimento fallimentare avviato al Tribunale di Milano.

Il Giudice Delegato, Dottoressa Alida Paluchowski, ha ritenuto di accogliere la proposta avanzata dal curatore, avvocato Maria Grazia Giampieretti, la quale, all'esito di tutte le domande avanzate dai creditori, aveva proposto l'ammissione alla ripartizione dei creditori chirografari nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti, previa dimostrazione di aver acquistato il diamante con IDB.

La curatela fallimentare ha condizionato (limitato) la partecipazione del possessore dei diamanti alla circostanza che quest'ultimo non abbia già ricevuto da parte della banca l’integrale risarcimento.

In altri termini, sono esclusi dall'ammissione alla procedura, con pagamento del 15%, coloro che abbiano trovato un accordo con la banca, ottenendo la restituzione della somma a suo tempo pagata.

Lo scorso 10 luglio, la proposta transattiva è stata inoltrata a coloro che si sono tempestivamente insinuati nel procedimento fallimentare, e dovrà essere accettata entro i prossimi quaranta giorni, ovvero il prossimo lunedì 21 settembre 2020. 

domenica 4 agosto 2019

Diamanti - esclusa la responsabilità della banca nella vendita di preziosi nella filiale

Chi ha comprato i “diamanti da investimento” o, meglio, delle pietre piazzate con la collaborazione di molte banche come “beni rifugio” al doppio del loro reale valore e per di più con certificati incompleti e falsi, rimarrà deluso dalla sentenza resa dal Tribunale di Milano, la n. 66 dell’8 gennaio 2019

Il giudice milanese, in buona sostanza, è giunto a negare che la banca abbia assunto responsabilità di qualche tipo nel rapporto concluso tra il risparmiatore e le società di settore (tra le note: la ormai fallita Intermarket diamond business (Idb) di Milano  e Diamond private investment di Roma), anche se le vendite dei preziosi avvenivano nei suoi locali. 

Percorriamo, ora, i motivi che hanno spinto il Tribunale a rigettare il rimborso, cogliendo fin da subito che per vincere in giudizio è essenziale saper mettere in luce il ruolo autonomo che le banche assumono in questo tipo vendite (c.d. vendite piramidali).


Abbiamo già visto che tra il 2010 ed il 2015 alcuni istituti bancari – complice anche la formidabile demonizzazione dei risparmiatori italiani che si ostinano a tenere liquidità infruttifera nei propri conti dormienti ) – hanno fattivamente collaborato con alcune società, mettendo a loro disposizione il proprio pacchetto di clienti per proporre l’investimento in diamanti.

È facile, almeno nei fatti, scorgere una commistione di interessi tra la banca e le società di settore per truffare i clienti, ma molto più complesso evidenziarlo nelle aule di giustizia: a nostro parere, la mossa vincente è quella di far risaltare gli accordi commerciali che le banche stabiliscono con le società di settore e, posta questa premessa, contestare sin da subito la responsabilità da contatto sociale (vedi qui).

Tuttavia, così non è stato fatto nel caso che ci occupa, tanto è vero che la difesa del risparmiatore si è limitata a rappresentare alcune circostanze molto indicative, ma non determinanti, come ad esempio la vendita delle pietre all’interno dei locali della banca e per mezzo di suoi promotori, per poi chiedere, per ciò solo, sia l’annullamento del contratto concluso tra il cliente e la società di settore che l’inadempimento contrattuale, oltre che il risarcimento del danno in stretto collegamento.

Giocoforza il giudice, ha stoppato la domanda di risarcimento, peraltro affermando che “non solo le azioni di invalidità o di risoluzione devono essere ritenute infondate, non essendo state intentate nei confronti della controparte contrattuale, ma anche le azioni di natura restitutoria e risarcitoria.
Ciò in quanto le stesse sono inevitabilmente correlate (“per l’effetto”), come da conclusione, alle suddette azioni di natura contrattuale, e non sono state sviluppate in via autonoma, ossia dando risalto al ruolo autonomo di parte convenuta. (...) Mai del resto la posizione di parte convenuta [n.d.r. la banca] è stata specificamente illustrata nell’atto di citazione alla stregua di un terzo rispetto alla parte alienante, e ne è riprova la circostanza che ciò avrebbe comportato uno specifico onere argomentativo, nel senso di chiarire il fondamento sistematico di una responsabilità del terzo in ordine ad un contratto stipulato da altri soggetti”.


In altre parole, nonostante il ruolo della banca sia abbastanza articolato in queste vicende (e il dibattito ne dà atto) la difesa del cliente non è riuscita a sviluppare in modo determinate il ruolo della banca ed in particolare il profilo degli accordi commerciali. 


Di seguito, la sentenza n. 66/2019 del Tribunale di Milano.

domenica 14 luglio 2019

Diamanti - Banco Popolare condannato a Verona

Questa domenica vi proponiamo l'Ordinanza con la quale il Tribunale di Verona ha condannato il Banco Popolare al risarcimento del danno sofferto da due correntisti a causa della vendita di diamanti avvenuta presso una propria filiale da parte della società IDB.

La vicenda, ormai nota, è già stata trattata nel blog (vedi qui), evidenziando il ruolo attivo della banca nella vendita dei preziosi risultati, successivamente, ad un prezzo estremamente inferiore al valore reale.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o sos@consumatoreinformato.it

Qui il provvedimento del Tribunale di Verona.

lunedì 27 maggio 2019

Diamanti - Banco Popolare condannato a risarcire i clienti


Da Verona arriva una grande novità per i consumatori che sono rimasti vittime della vendita di diamanti da parte di IDB con il decisivo contributo di alcuni importanti istituti di credito tra i quali il Banco Popolare.

La banca è stata dichiarata responsabile per il danno sofferto dai propri clienti, invitati presso una filiale del Banco per l'acquisto dei preziosi nel lontano 2011. 

La Banca è stata condannata al risarcimento del danno in favore dei consumatori, con il pagamento della differenza tra l'importo di vendita (più elevato) ed il reale valore dei preziosi (più modesto).

Per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o sos@consumatoreinformato.it

1.- Premessa: la vendita dei diamanti in banca
Abbiamo già trattato la questione (vedi qui), evidenziando che la vicenda è caratterizzata dalla condotta ambigua tenuta dalle banche, le quali hanno concluso accordi volti a favorire la vendita di diamanti ai propri clienti da parte di alcune società, tra le quali Intermarket Diamond Business.

Molti correntisti, come noto, sono stati invitati presso la filiale, sollecitati all'investimento del proprio capitale in un prodotto presentato come "bene rifugio", ma il cui valore effettivo era inferiore a quello di vendita.

Peraltro, la successiva dichiarazione di fallimento di IDB (vedi qui) ha definitivamente accertato il reale carattere della vendita dei diamanti, pietre vendute a prezzi fuori mercato e lontani dal valore reale.

lunedì 8 aprile 2019

Diamanti - importante comunicazione dal Tribunale di Milano

Importante comunicazione proveniente dalla procedura fallimentare della società Intermarket Diamond Business (n. 41/2019), ed inviata nei giorni scorsi a tutti i soggetti insinuati nel fallimento, nonché a tutti i possessori di preziosi.

Il Tribunale di Milano, con una informativa che potete leggere di seguito, ha reso noto i termini (e tempi) per la discussione di tutte le insinuazioni al passivo pervenute entro il termine di legge.

Con lo stesso comunicato, il giudice fallimentare ha altresì chiarito che per coloro che devono entrare in possesso dei preziosi ancora in possesso dei diamanti ex art. 87 della Legge Fallimentare, non sono vincolati da alcun termine e quindi, contrariamente a quanto avevamo scritto in precedenza, possono ancora oggi presentare domanda per ottenere i preziosi acquistati attraverso le banche.

Se volete avanzare la vostra istanza al Tribunale di Milano - attraverso la posta elettronica certificata - potete trovare un nostro modello a questo link (clicca qui).

Qui la comunicazione del Tribunale di Milano.

domenica 24 marzo 2019

Diamanti e ruolo della banca: semplice vendita o sollecitazione all'investimento?

La recente vicenda della vendita di pietre preziose ad un valore superiore a quello effettivo a suscitato un vivace dibattito anche con riferimento al ruolo assunto dalle banche che hanno, attraverso i dipendenti delle varie filiali, sollecitato tali operazioni.

Abbiamo già trattato il tema in altri nostri interventi, evidenziando come non possa essere trascurata, nella vicenda che stiamo trattando, la condotta attiva di alcuni importanti gruppi bancari che hanno favorito la conclusione di quasi tutte le operazioni che hanno riguardato i diamanti (vedi qui).

La commercializzazione del prodotto come può essere inquadrata dal punto di vista della banca: sollecitazione ad operare un investimento (come prospettato in più circostanze ai malcapitati risparmiatori contattati) o semplice invito all'acquisto, concluso tra le società venditrici e gli acquirenti privati?

Occorre premettere - circostanza tutt'altro che secondaria - che i vari istituti di credito (BPM - Unicredit - Intesa Sanpaolo etc.…) avevano un accordo con le società venditrici, con il quale veniva pattuita una percentuale per ogni vendita conclusa all'interno dei locali della banca. Ecco, quindi, un primo interesse delle banche alla firma dei contratti di vendita.

A nostro parere, così come peraltro affermato da ben più prestigiose voci, in questo tipo di vendita il consumatore si è trovato di fronte due soggetti venditore: 

(1) la società specializzata nell’intermediazione e la vendita dei diamanti;
(2) l'istituto di credito che ha contattato telefonicamente il cliente; lo ha ospitato nei propri locali; ha fornito le garanzie in merito alla bontà dell'operazione anche attraverso materiale pubblicitario.

D'altro lato le banche stanno insistendo nell'affermare la propria estraneità al vincolo contrattuale concluso tra acquirente e venditore, limitando il proprio ruolo nelle varie vicende che stanno riguardando migliaia di consumatori italiani.

In questi ultimi tempi, al fine di identificare (qualificare) il ruolo della banca, si è cercato di esaminare la natura dell'operazione conclusa attraverso l'intermediazione dell'istituto di credito, ricomprendendola tra le operazioni finanziarie, o bancarie, od ancora una semplice vendita con la consulenza esterna dell'istituto di credito.

La prima opzione (operazione finanziaria) è stata di recente abbandonata sia dai tribunali che dall'arbitro per le controversie finanziarie (ACF) che ha dichiarato la propria incompetenza per tali vertenze.

Tale risultato prende le mosse da una risoluzione della Consob, la 13038246 del 6 maggio 2013, ove viene chiarito che perché si parli di investimento finanziario, con conseguente applicazione del quadro normativo di cui al d.lgs. 58/1998 (TUF), nonché le relative norme di settore, occorre l'operazione includa tre elementi: l'impiego del capitale, l’aspettativa di rendimento di natura finanziaria, l’assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all’impiego di capitale.

I presupposti appena evidenziati non risultano nella vendita di diamanti, ove vi è il trasferimento della proprietà del prezioso dietro il pagamento di una somma corrispettiva.

A ciò si aggiunga, come osservato da più parti, che tali vendite non avvengono nemmeno attraverso i canali tradizionale utilizzati per la commercializzazione di bene finanziari e tale elemento rende ancor più remota l'applicabilità delle norme sopra citate.

La vendita di diamanti, e il ruolo della banca, non può altresì rientrare nell'ambito del diritto bancario, non trattandosi di operazione bancaria in senso stretto, così come osservato dalla Banca d’Italia, con un Comunicato del 14.3.2018 (vedi qui), seppur la commercializzazione sia avvenuta attraverso gli sportelli bancari.

Lo stesso Arbitro per le controversie bancarie, con la decisione 22690/2018 dell'ABF - collegio di Bologna, ha escluso l'applicabilità delle norme del Testo Unico Bancario, in quanto l'operazione non ha natura bancaria e finanziaria.

La stessa Banca d’Italia, con il comunicato sopra richiamato, ha peraltro evidenziato determinati doveri di condotta che i singoli istituti di credito devono assumere per tali vendite, assicurando adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l’effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose. 

Tali osservazioni, peraltro, ci fanno sorgere il serio dubbio che tali operazioni sono viste dalla Banca d'Italia come parificate agli investimenti, visto l'invito rivolto alle singole banche di predisporre misure del tutto simili a quelle previste per gli investimenti finanziari.

Lo stesso Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione che potete leggere di seguito, si è spinto ad evidenziare che sussiste un onere da parte della banca di verifica dell'adeguatezza dell'investimento oggetto di sollecitazione rispetto alle caratteristiche dell'acquirente.

E quindi, seppur formalmente la commercializzazione di diamanti rientra nel quadro normativo della compravendita, non può (o meglio non deve) essere ridotto il ruolo della banca, ed in particolare i propri doveri volti a tutelare l'acquirente e che in molte circostanze risultano essere stati violati. 

Non può non ritenersi che tale condotta tenuta dalla banca, la quale non abbia operato con prudenza e salvaguardando i diritti del cliente, possa addirittura essere configurata come pratica commercial scorretta ex artt. 20 e seguenti del Codice del Consumo, ed in particolare vogliamo evidenziare proprio l'art. 21 che definisce le pratiche ingannevoli:è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”, come ad esempio la proposta ad un prezzo non conforme al reale valore (lett. d).

E chi può negare che la banca abbia favorito la vendita di un bene (i diamanti) ad un prezzo ben superiore a quello reale? 

E quindi, non sussiste comunque un obbligo della banca - per non aver svolto il proprio ruolo - di risarcimento del cliente per il danno sofferto, ossia l'acquisto di diamanti ad un prezzo non congruo?

Qui la decisione dell'ABF - Collegio di Bologna.

sabato 9 marzo 2019

sabato 23 febbraio 2019

8 marzo 2019: ultima data per il recupero dei diamanti venduti da IDB....e intanto scoppia lo scandalo banche

Il prossimo 8 marzo 2019 è il termine finale concesso ai possessori di certificati Intermarket Diamond Business per entrare in possesso dei diamanti acquistati con la società fallita lo scorso mese di gennaio.

Questa è la comunicazione ricevuta dal curatore fallimentare del procedimento fallimentare che riguarda la società IDB, uno dei maggiori venditori di certificati (vedi qui).

venerdì 8 febbraio 2019

Diamanti 2019 - a che punto siamo?

Negli ultimi mesi è esplosa la questione diamanti, ovverosia alcune società hanno commercializzato certificati relativi a diamanti, vendendo i preziosi ad un valore superiore a quello effettivo.

La vendita di questi prodotti ha riguardato molti consumatori, in quanto le società si sono avvalse della collaborazione di alcuni istituti di credito (tra le altre Unicredit, MPS, Banco Popolare), i quali hanno ottenuto i propri vantaggi dalla conclusioni dei contratti tra i propri clienti (in precedenza contattati) e la venditrice di diamanti (sul punto, puoi approfondire cliccando qui).

La vicenda è stata oggetto di sanzioni amministrative irrogate dall'antitrust sia alle società venditrici che alle banche che hanno partecipato a questo commercio, e sono state successivamente confermate dal TAR Lazio.

A che punto siamo adesso?

lunedì 21 gennaio 2019

Fallita IDB, una delle società dei certificati di diamanti

Altra novità per coloro che sono incappati nella vendita di certificati di diamanti, vicenda già oggetto di nostri precedenti interventi (vedi qui).

Il tribunale di Milano - con sentenza n. 43 del 2019 che trovate qui sotto - ha dichiarato il fallimento di Intermarket Diamond Business, una delle società che ha favorito la vendita di pietre preziose attraverso la decisiva intermediazione di alcuni dei più grandi gruppi bancari italiani.

Per i risparmiatori che hanno acquistato certificati di diamanti da questa società, consigliamo di contestare l'acquisto alla banca, o quantomeno valutare la possibile insinuazione nella procedura fallimentare.

Qui la sentenza.

lunedì 10 dicembre 2018

Diamanti: Bankitalia spiega le responsabilità delle banche

Negli ultimi mesi, le principali associazioni dei consumatori hanno rivolto la loro attenzione alla vendita - tutt'altro che chiara - dei certificati di diamanti avvenuta a danno dei consumatori con la fattiva partecipazione degli istituti di credito.

Anche questo blog ha trattato l'argomento, evidenziando le carenze informative intervenute in questo tipo di vendite e la responsabilità, peraltro da più parti invocata, da parte delle banche.

Riteniamo, infatti, che la banca abbia avuto un suo ruolo nella vendita dei preziosi avvenuta, all'interno dei propri locali, da parte degli agenti della società specializzate nel settore.

Invero, sono proprio quest'ultime che hanno parlato di rapporto commerciale tra le stesse ed i vari istituti di credito, riconoscendo un ruolo anche alle varie filiali che hanno sollecitato l'acquisto in questo tipo di prodotti.

La Banca d'Italia, con la sua recente newsletter del maggio 2018, ha peraltro correttamente delineato Il ruolo della banca in queste vendite, e la sua potenziale responsabilità per la perdita accusata dai clienti.

Bankitalia, dopo aver puntualizzato che la commercializzazione dei diamanti attraverso il canale bancario non rientra tra le tutele di trasparenza previste dal TUB, ha peraltro invitato i vari istituti di credito a tenere determinate condotte nella sollecitazione dei preziosi che avviene all'interno dei locali di ogni filiale.

Secondo l'organo di controllo, l'istituto d credito che intende proporre la vendita dei preziosi attraverso altre società, ma all'interno dei locali di proprietà, deve prestare attenzione alla conoscenza del prodotto da parte dei clienti.

In particolare, "nel caso di commercializzazione di diamanti, le banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti a cui è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose". 

Volendo dare una lettura alternativa a quanto suggerito dalla Banca d'Italia nella newsletter, a nostro parere sussiste una responsabilità della banca, ogni qualvolta abbia favorito la vendita dei preziosi all'interno dei propri locali e con i propri clienti quando:


  1. non considera le caratteristiche finanziarie del cliente;
  2. non opera adeguate verifiche in merito alla congruità dei prezzi;
  3. non predispone procedure informative volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche del prodotto sollecitato alla vendita.
Dalle vicenda narrate, oltre a quelle seguite dall'associazione (scrivi a sos@consumatoreinformato.it), risulta che nella totalità dei casi la banca non ha seguito alcuna delle regole di prudenza, correttezza e trasparenza sopra richiamate, sussistendo quella responsabilità per il danno sofferto dai clienti a causa della vendita di preziosi a prezzi eccessivamente elevati.

Ancora una volta, vi consigliamo di contestare al venditore, ma anche alla banca, il danno patito chiedendo la restituzione quantomeno del capitale investito.

Qui la Newsletter di Bankitalia

venerdì 23 novembre 2018

Difendersi dalla truffa dei diamanti

Negli ultimi anni, una delle attività di vendita che più si sono sviluppate riguarda la vendita dei diamanti, avvenuta attraverso la fattiva collaborazione di alcune banche.

Sembra incredibile, ma ancora una volta i principali istituti di credito hanno trovato uno stratagemma alternativo per vendere ai propri clienti prodotti presentati come rientranti nella categoria “bene rifugio”, quando in realtà il valore del bene offerto era ben inferiore.


La vendita di diamanti ha avuto avvio a partire dal 2010, allorchè alcune società sono state affiancate dalle principali banche italiane (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM e MPS) nella vendita di pietre preziose.

In particolare, due società del settore, Intermarket Diamond Business (Idb) e Diamond Private Investment, hanno potuto usufruire del pacchetto clienti delle società per poter proporre loro l’investimento in diamanti.

Questa offerta non avrebbe mai potuto riguardare tanti risparmiatori, si stima che oltre 120.000 siano rimasti vittime di tali operazioni, in assenza del decisivo ruolo svolto dalle banche.
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