lunedì 31 gennaio 2011

12,91 € di tassa governativa sul cellulare? per il giudice tributario del Veneto non sono dovuti!

La recente sentenza sentenza n. 04/16/11 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale ha ribadito l'illegittimità della concessione governativa sui telefoni cellulari in abbonamento. I famosi 12,91 € che vengono versati per ottenere la concessione sul cellulare in abbonamento potrebbero risultare non dovuti dal contribuente.

Il Giudice tributario del riesame ha ritenuto insussistente il presupposto impositivo previsto per questi contratti, in quanto fondato su un quadro normativo, quello relativo alla telefonia, radicalmente modificato con le nuove norme previste in materia di comunicazioni, le quali hanno previsto una liberalizzazione del mercato.

Conseguentemente, argomenta la Commissione Tributaria Regionale, sarebbe venuta meno la ratio che giustifica la tassa governativa sugli abbonamenti telefonici collegati alla telefonia mobile.

In altri termini, per la CTR Veneto sarebbe intervenuta una abrogazione implicita della norma impositiva, mediante il trasferimento dall'attività di gestione dei servizi telefonici dal pubblico al privato con conseguente creazione di un rapporto di natura privatistica tra le parti, rappresentato dal contratto, che non necessita di alcuna autorizzazione (concessione) da parte dello Stato per la sua esistenza.

Quale conseguenze? se questa linea dovesse trovare ulteriore seguito, l'abbonato può ritenersi legittimato ad interrompere il pagamento della concessione governativa e richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate, in quanto non dovute.

e-mobily Italia: Siemens partner tecnologito di Enel per lo sviluppo della rete

tratto da http://www.ecomotori.net/

Siemens Italia è partner tecnologico di Enel per la realizzazione del sistema di connessione alla rete delle smart elettriche, nell’ambito del progetto e-mobility Italy di Enel e smart. “A mio avviso in fatto di mobilità elettrica in Italia abbiamo un vantaggio importante che deriva dalla forte spinta sull’innovazione delle utilities e di aziende come la nostra che stanno investendo risorse preziose. La giornata di oggi è la prova che la collaborazione tra industria e utilities è ormai realtà”, commenta Federico Golla, AD di Siemens Italia a margine dell’emobility day.

domenica 30 gennaio 2011

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee chiarisce quando la pubblicità comparativa è ingannevole

Vi proponiamo di seguito la recente sentenza con la quale la Corte di Giustizia è intervenuta chiarendo il concetto di pubblicità comparativa ingannevole, contrario all'art. 3 bis, n. 1, lett. a) della direttiva 84/450, modificata dalla successiva direttiva 97/55.

Questo intervento del giudice comunitario si è reso necessario per delimitare le pratiche di concorrenza sleale che si stanno sviluppando in molti settori del consumo e che hanno creato non pochi problemi per i consumatori europei.

giovedì 27 gennaio 2011

Da Trentino inBlu al blog: telefonia mobile: alcuni suggerimenti per risolvere i problemi con il vostro operatore mobile.

Anche in questa puntata abbiamo affrontato alcuni problemi che possono sorgere nel rapporto cliente/operatore telefonico, circostanza tutt'altro che remota in particolare quando trattiamo di servizi di telefonia mobile o connessione internet.

La liberalizzazione del mercato, infatti, ha accentuato la concorrenza, con l'entrata nel mercato di nuovi operatori, ed ha costretto tutte le società di telefonia ad accentuare una condotta aggressiva sotto il profilo dei servizi offerti e dei prezzi applicati.

Anche per i servizi telefonici si è potuto notare un progressivo livellamento – verso il basso – dei prodotti offerti ed un progressivo spostamento verso le offerte “universali” con le quali la compagnia telefonica propone un pacchetto comprensivo di telefonia fissa – telefonia mobile – connessione internet.

Attivato il contratto di telefonia mobile, l'utente comincia ad incontrare una serie di “difficoltà di rapporto” con la propria compagnia telefonica, la quale non sempre rispetta i termini dell'accordo o, ancor più frequente, avvia attività pubblicitarie non richieste.

In generale, e al di là degli esempi classici che di seguito proponiamo, il contrasto tra cliente ed operatore telefonico può sorgere per molte ragioni e non sempre la società è disposta a riconoscere la propria responsabilità per disservizi nei confronti del consumatore.

In questi casi, la risoluzione del contrasto può avvenire o attraverso il ricorso al CO.RE.COM. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) al fine di richiedere il ripristino del corretto rapporto, o l'interruzione del contratto con conseguente ricerca di una nuova compagnia telefonica.

Affrontiamo alcune tipiche patologie che si verificano nel rapporto contrattuale di telefonica mobile tra operatore telefonico e cliente.

1. Addebito di costi non sostenuti
L'addebito dei costi telefonici non sostenuti è una delle situazioni che si verificano con più frequenza, anche se di recente si è potuta notare una riduzione di questa attività.

In molte circostanze, infatti, il cliente si è trovato addebitate dei costi per telefonate mai sostenute e non giustificate dall'operatore telefonico.

In questi casi, il consumatore ha il diritto a farsi inviare dalla compagnia telefonica l'estratto di tutte le telefonate avviate dalla propria utenza telefonica e, nel caso in cui non riconosca alcune delle telefonate addebitate, deve contestarle prontamente.

Ricordiamo che ogni operatore telefonico è tenuto a conservare i dati relativi alle telefonate effettuate dai propri utenti per un periodo minimo di 2 anni.

Prestate attenzione, inoltre, alle tariffe applicate perché possono variare a seconda del destinatario della telefonata, con conseguente aumento dei costi.

In conclusione, vi consigliamo di prestare attenzione alle c.d. “bollette gonfiate”.

2. Attivazione di servizi telefonici non richiesti
Una delle pratiche commerciali che più si è sviluppata di recente è collegata all'attivazione di servizi telefonici ( o di connessione internet attraverso il telefono portatile) non richiesti dall'utente.

Accade spesso, infatti, che il consumatore si trovi attivata una funzione (o meglio un servizio) non richiesto e sia chiamato a pagare costi aggiuntivi non giustificati.

Il caso tipico che si è più sviluppato di recente è quello dell'attivazione dei servizi internet sul telefono cellulare, con conseguente addebito dei secondi di navigazione in rete.

Ciò accade anche per nel caso in cui si utilizzi il navigatore presente sul proprio telefono cellulare: molto spesso accade che l'accesso al servizio di navigazione avvenga direttamente attraverso la compagnia telefonica con addebito dei costi (vedasi, come esempio, il post “COME RENDERE GRATUITO IL NAVIGATORE DI NOKIA”).

Gli operatori, dunque, attivano servizi senza che ci sia una volontà espressa dell'interessato: questo tipo di attività non è consentita!

L'Autorità garante per le telecomunicazioni si è espressa in più circostanze contro questo tipo di attività svolta dalle compagnie telefoniche ed ha provveduto a sanzionare gli operatori professionali per questo modus operandi contrario alla legge.

Cosa fare?

In primo luogo, è opportuno chiedere delucidazioni all'operatore telefonico e, laddove risulti che il servizio attivato non è stato richiesto, chiederne l'interruzione e la restituzione degli importi versati.

Nel caso di esito negativo alle proprie richieste, conviene rivolgersi al CO.RE.COM.

3. Connessione internet – attenzione alla banda offerta
Un ulteriore aspetto problematico nel rapporto operatore di telefonia mobile – cliente è rappresentato dalla connessione internet offerta attraverso chiavette usb.

Abbiamo già affrontato l'argomento la settimana scorsa, ma riteniamo opportuno offrire alcuni suggerimenti in merito.

Non di rado, infatti, l'offerta proposta da una compagnia telefonica esalta la velocità di navigazione in rete (ovvero la c.d. “banda”), inducendo il consumatore ad acquistare un servizio con prestazioni superlative.

Invero, ad oggi la velocità di navigazione in rete è relativamente bassa a causa della rete telefonica nazionale e quindi la possibilità di raggiungere prestazioni elevate è estremamente bassa.

Vi consigliamo, prima di acquistare qualsiasi servizio di navigazione internet attraverso telefonia mobile, di effettuare un controllo dell'effettiva possibilità di navigazione nella vostra zona ed eventualmente richiedete anche un preventivo alla compagnia telefonica con il quale quest'ultima si impegna ad offrire determinati standard di navigazione.

Puoi contrallare la velocità della tua connessione internet con il blog di Consumatore Informato (guarda scorri lungo il lato sinistro del blog).

4. Offerte commerciali attraverso numeri telefonici “anonimi”
Rappresenta una delle attività di offerta commerciale che più si è sviluppata di recente e si sviluppa attraverso la chiamata, attraverso un qualunque numero telefonico, rivolta nei confronti dei propri utenti per fornire nuovi servizi.

Il marketing telefonico, invero, non è una novità perché tale attività si svolge già nei confronti di coloro che dispongono di telefono fisso, i quali sono regolarmente oggetto di chiamate con le quali vengono sollecitati all'acquisto di prodotti/servizi.

Di recente, però, questo tipo di attività viene svolta anche dagli operatori di telefonia mobile, i quali però avanzano le proprie offerte non attraverso determinati numeri telefonici, idonei a consentire al consumatore di identificare l'offerta, ma utilizzando numeri “anonimi”.

Ne consegue che l'utente si trova costretto a chiamare questi numeri e scoprire, a proprie spese, di essere stato contattato dall'operatore professionale che intendeva offrirgli nuovi servizi (vedasi +393472002882? un numero "anonimo" utilizzato da Vodafone per fornire i propri servizi commerciali ).

Questo tipo di attività si stanno di recente sviluppando e vengono agevolate dalla nuova normativa in vigore dal 2010, la quale consente il telemarketing telefonico, ovvero la possibilità per l'operatore di chiamare l'utente in assenza di specifica autorizzazione di quest'ultimo.

All'utente è consentito, in base alle nuove norme previste in materia, opporsi alle chiamate indesiderate ricevute dall'operatore solo attraverso l'iscrizione in un apposito Registro delle opposizioni gestito dal Garante dei dati personali. Egli deve, con l'iscrizione, indicare i numeri telefonici dei quali è intestatario e negare il consenso a ricevere offerte commerciali telefoniche da parte degli operatori professionali.

Questo tipo di regolamentazione è, a nostro sommesso parere, contrario ai principi garantisti perseguiti dal Garante perché impone al contraente debole, il consumatore, l'obbligo di doversi sottrarre all'attività di telemarketing offerta dall'operatore telefonico.

Tale attività, infatti, è divenuta di fatto lecita, con conseguente disturbo nei confronti dell'utente (vedasi, a tal proposito, Telemarketing riparte l'assedio domestico, di Alessandro Longo fonte: repubblica.it).

argomento correlato "Aiutateci a segnalare il marketing telefonico - intervento autorità garanti"

Qui trovi il modello per segnalare le telefonate marketing (vedi)

martedì 25 gennaio 2011

DISTRIBUTORI METANO: atto vandalico al nuovo impianto di Trento Sud, slitta l'apertura

Purtroppo riportiamo da ecomotori.net

Riprendiamo la news direttamente dai media locali per segnalare che l'imminente apertura del nuovo impianto di metano di Trento Sud collocato presso la stazione multicarburante Eni subirà sicuramente un ulteriore ritardo per colpa di qualche coglione (questo è l'unico termine per definire certi personaggi) che ha deciso di sfogare la propria inettitudine in questo modo. Nella news originale (link a piè di pagina anche le foto dello scempio) .

Federcontribuenti, il rapporto del Censis conferma le ragioni degli italiani sul fisco

Il rapporto del Censis conferma in maniera chiara il disaggio degli italiani verso il sistema fiscale. Il dato che piu' colpisce riguarda proprio la difficoltà negli adempimenti e la mancanza di un giusto rapporto fra servizi ricevuti e peso fiscale sostenuto. La riprova di tutto cio' emerge dalla ricerca stessa dove una grande fetta di italiani dice di essere anche disposta a pagare di piu' a fronte di servizi efficenti da parte dello Stato. L'altro dato significativo riguarda quel 79,9% di italiani che ritiene fonte di disagio la complessità e la scarsa chiarezza del sistema tributario, mentre per il 72% vi è una difficoltà nella tutela dei propri diritti. Insomma da questa indagine emergono tutti gli elementi su cui quotidianamente Federcontribuenti fonda la sua battaglia e per questo che vogliamo essere gli interpreti di un cambiamento serio e radicale del sistema fiscale italiano, conclude il presidente di Federcontribuenti Carmelo Finocchiaro, aggiungendo che ormai è matura l'esigenza di una forte reazione popolare contro un fisco iniquo che colpisce i contribuenti onesti e assolve gli evasori.


fonte: http://www.federcontribuenti.it/

lunedì 24 gennaio 2011

Milano: Un milione e mezzo di euro per i taxi ecologici a metano, gpl e ibridi



In attuazione dell’accordo sottoscritto con i rappresentanti della categoria dei tassisti, è stato messo a disposizione 1.500.000 euro per la sostituzione delle auto pubbliche con veicoli ad emissione zero o a basso impatto ambientale.

Con un primo impegno di spesa per una somma di 1.000.000 di euro l’Amministrazione Comunale, analogamente a quanto già avvenuto per l’anno 2008, provvederà a predisporre un apposito bando per il rilascio dei contributi per l’acquisto di nuovi taxi “ecologici” effettuati nel corso del biennio 2009 e 2010.

domenica 23 gennaio 2011

La malattia del contribuente, se non debitamente provata, non esclude l'applicazione dello studio di settore

La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal contribuente contro un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia contestava degli omessi versamenti di imposte basando la propria richiesta in base al risultato emerso dall'applicazione dello studio di settore.
Il ricorrente aveva giustificato la differenza emersa tra il dato ipotetico (quello emerso dallo studio di settore) e quello reale (derivante dalla dichiarazione dei redditi) con un periodo di malattia dallo stesso sofferta e che gli avrebbe permesso di poter svolgere la propria attività.
I Giudici di legittimità hanno respinto le argomentazioni del ricorrente, in quanto quest'ultimo non avrebbe fornito sufficiente prova delle ragioni di esistenza dello scostamento, ovvero della minor capacità lavorativa, dovuta allo stato di malattia, e quindi del minor reddito dichiarato.

giovedì 20 gennaio 2011

Da Trentino inBlu al blog. Qualcosa di telefonia mobile.

Nella puntata del 19 gennaio si sono affrontati alcuni aspetti inerenti alla telefonia mobile, quale il problema della portabilità del numero, alcuni cenni alle problematiche legate ai siti web che vendono suonerie e loghi.

La portabilità
La materia della portabilità del numero è attualmente regolata dalla deliberazione del 26 novembre 2008 (deliberazione n. 78/08/CIR) dell' Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.

Occorre innanzitutto ricordare che tutte le numerazioni mobili assegnate agli operatori per l’offerta di servizi mobili e personali di tipo non specializzato e fornite alla clientela finale, nessuna esclusa, sono portabili (Art.2 n 2),ed inoltre vi è anche la garanzia che i clienti con numero portato non sono discriminati in termini di qualità del servizio. (Art. 2 n 10), nonché logicamente il rispetto della normativa della applicazione della legge sulla privacy “il riconoscimento dell’associazione tra il numero del cliente portato e la rete dell’operatore Recipient è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, tramite apposite banche dati gestite da ciascun operatore assegnatario di numerazione per servizi mobili e personali.”(Art. 4 n 1)

Per quanto concerne la richiesta della prestazione MNP (portabilità del numero mobile) sottoscritta dal cliente deve contenere:

a. i dati identificativi del cliente (per le persone fisiche, nome e cognome; per le persone giuridiche, enti e associazioni, denominazione e ragione sociale);

b. codice fiscale o partita IVA del cliente;

c. la/le numerazione/i MSISDN su cui si richiede di attivare la prestazione di MNP;

d. numero/i seriale/i della/e carta/e SIM del Donating, qualora non si intenda effettuare una verifica della SIM tramite SMS da parte del Recipient ai sensi del successivo art.6;

e. data di sottoscrizione della richiesta ed eventuale indicazione della data preferita per l’attivazione della prestazione di MNP. Nel caso in cui la data preferita è inferiore al periodo di realizzazione, tale data si intende automaticamente sostituita con la prima data utile per la prestazione;

f. numero e tipo di documento di riconoscimento presentato dal cliente;

g. manifestazione inequivoca della volontà del cliente d’interrompere il rapporto giuridico con il Donating relativamente al numero di telefono da portare, configurato sulla rete del Donating, recedendo dal contratto in caso di abbonamento, e di instaurare, usufruendo della prestazione di MNP, un rapporto giuridico con il Recipient con la conseguente attivazione del numero sulla rete mobile utilizzata dal Recipient;

h. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato che la sottoscrizione del contratto con il Recipient non lo solleva dagli obblighi relativi al precedente contratto stipulato con il Donating;

i. in caso di carta prepagata, la dichiarazione del cliente sostitutiva di atto di notorietà di essere il legittimo possessore della carta SIM (intestatario, reale utilizzatore), da rendere nelle forme previste dall’ordinamento;

j. consenso informato del cliente, ai sensi della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, per il trattamento dei propri dati da parte del Recipient ed il trasferimento degli stessi a terzi per le finalità connesse alla richiesta della prestazione di MNP;

k. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato riguardo alla disponibilità del servizio di trasparenza tariffaria ed alle modalità per poterne usufruire;

l. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato riguardo alle modalità vigenti per la restituzione o trasferibilità del credito residuo;

m. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato che, una volta avviata la procedura, la richiesta di portabilità non può essere revocata e che, in caso di ripensamento, può chiedere di portare nuovamente il numero verso l’operatore che sta lasciando o verso qualunque altro operatore;

n. documentazione della denuncia fatta all’autorità competente relativa allo smarrimento o furto della SIM, se del caso.

Si precisa poi, sempre nello stesso articolo al n° 5 che “Nel caso in cui il cliente intenda richiedere l’applicazione della prestazione di portabilità del numero relativamente a più numeri MSISDN, è consentita la sottoscrizione di un’unica richiesta indicante tutti i numeri o archi di numeri”.

Essendo la portabilità del numero un diritto ne consegue logicamente che tale richiesta non può che trovare accoglimento dal nuovo operatore se non nei casi espressamente previsti dalla stessa direttiva al n 10 dello stesso art. 5, il quale precisa che la richiesta di attivazione della prestazione può essere scartata o rifiutata dall’operatore Donating, oltre che nel caso di superamento della capacità di evasione messa a disposizione, soltanto in alcuni specifici casi elencati:

a. richiesta ricevuta mancante di alcuni dei dati di cui al precedente comma 6;

b. dati di cui al precedente comma 6 non valorizzati secondo quanto stabilito nell’Accordo quadro;

c. assenza nella richiesta sia del Codice Fiscale/Partita IVA sia del numero seriale della carta SIM;

d. mancata corrispondenza tra numero MSISDN e Codice Fiscale/Partita IVA, quando il numero si riferisce ad un contratto di abbonamento;

e. mancata corrispondenza tra numero MSISDN e numero seriale della carta SIM , quando il numero si riferisce ad un contratto di tipo pre-pagato;

f. numero non attivo, per cessazione del servizio da oltre 30 giorni solari;

g. disattivazione completa del servizio di comunicazione per il numero MSISDN; qualora tale disattivazione sia stata causata da furto o smarrimento della SIM ovvero morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile, essa non è opponibile come rifiuto alla portabilità, salvo il caso in cui tale disattivazione sia stata decretata dall’Autorità Giudiziaria;

h. non appartenenza del numero MSISDN all’operatore ricevente la richiesta;

i. espletamento in corso di una precedente richiesta di portabilità per lo stesso MSISDN, già validata positivamente da parte del Donating, inoltrata da parte di un operatore diverso dal Recipient e dal Donating;

j. ricezione da parte del Donating di una precedente richiesta di portabilità validata positivamente avente ad oggetto lo stesso MSISDN ed inoltrata dal medesimo operatore Recipient;

k. assenza nella richiesta dell’identificativo di cui al precedente comma 6, lettera k), in caso di SIM smarrita o rubata.

Nessuna altra motivazione al di fuori di quelle sopra elencate è ammessa.

Costi

Per quanto concerne i costi di portabilità del numero infine è bene ricordare che in base all’art. 14 “In nessun caso l’operatore Donor, l’operatore Donating o l’operatore terza parte può addebitare all’utente costi per l’attivazione del numero portato”.

Suonerie e Loghi

Il problema delle suonerie e dei loghi è stato oggetto in più occasioni di un’indagine della Comunità europea e dell’autorità Antitrust che negli anni ha irrogato sanzioni a molte compagnie telefoniche e società (per circa 2 milioni di euro), alla luce del fatto che molti siti che sponsorizzavano questi prodotti non fornivano informazioni chiare e complete in merito alle proposte contrattuali.

In particolare si evidenziava che:

In alcuni siti web le informazioni relative al prezzo dell’offerta erano incomplete o mancavano del tutto, sino a quando i consumatori si vedevano recapitare la bolletta telefonica, ed in particolare in quei casi in cui non era evidenziata la parola abbonamento nel contratto e non era chiara la durata dell’abbonamento stesso.

In molti casi mancavano, come invece prescritto dalla legge e dalla normativa europea, le informazioni necessarie per contattare il commerciante (quale l’indicazione del nome del commerciante, l’indirizzo geografico, l’indirizzo e-mail), trattandosi di commercio elettronico e vendite a distanza.

In molti casi infine i siti web presentavano addirittura le informazioni in modo ingannevole o le informazioni obbligatorie relative al contratto erano disponibili in una parte non immediatamente visibile del sito e scritte con caratteri talmente piccoli da risultare praticamente illeggibili.

Se è vero, che grazie all’intervento delle autorità tale fenomeno è stato ridimensionato è opportuno comunque prestare molta attenzione alle problematiche evidenziate, anche alla luce della crescente offerta tramite rete che giunge ai nostri pc, (delle vere e proprie mail direttamente nella nostra posta senza alcuna nostra richiesta) oppure alla diffusione di banner pubblicitari che comunicandoci deliziose vincite (dopo aver risposto a delle domande risibili) in realtà ci propongono di sottoscrivere dei veri e propri abbonamenti da cui poi con fatica, e sicuramente non a basso costo, riusciremo a liberarci.

Dalla Giunta: accordo Bolzano-Trento su programma disoccupazione UE

Comunicato stampa

Le Province di Bolzano e Trento hanno stipulato un accordo che prevede la collaborazione tra i due enti locali nell’ambito dei programmi europei di sostegno alla ricollocazione dei lavoratori che hanno perso il proprio posto di lavoro. Lo ha annunciato il presidente Luis Durnwalder, il quale ha precisato che l’intesa riguarderà il settore dell’edilizia.


La UE ha istituito un fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) allo scopo di fornire un sostegno a quei lavoratori in esubero a causa della crisi economica. La normativa europea prevede che, per dare il via libera all'intervento, ci debbano essere almeno 500 lavoratori di uno stesso settore che negli ultimi 9 mesi hanno perso la propria occupazione. "Sia la Provincia di Bolzano che quella di Trento - ha sottolineato Durnwalder - hanno subito gli effetti della crisi in maniera minore rispetto alla maggior parte delle regioni europee. Solo in un settore, quello dell'edilizia, superiamo il numero minimo di beneficiari per poter attivare il programma di sostegno: abbiamo deciso di unire le forze per avere più voce nei rapporti con l'Unione Europea e per coordinare al meglio gli interventi". Il protocollo d'intesa Bolzano-Trento approvato quest'oggi (17 gennaio) dalla Giunta altoatesina, apre la strada all'attuazione di programmi di sostegno nell'ambito delle politiche del lavoro, con particolare attenzione al contributo finanziario del FEG riguardante il programma interprovinciale denominato "Interventi occupazionali straordinari per la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal settore delle costruzioni edili nel 2010".

fonte: http://www.provincia.bz.it/

mercoledì 19 gennaio 2011

Etichetta informata, difesa del Made in Italy e tutela (?) del consumatore

E alla fine arrivò anche l'etichetta intelligente che ci rende nota l'origine del prodotto, quali sono gli ingredienti che lo compongono (se tra gli alimenti c'è qualche OGM, tanto per intenderci), ed eventuali luoghi di produzione specifica.

L'obbligo di indicazione dell'origine del prodotto viene "sbandierato" come un mezzo decisivo per la tutela del Made in Italy nel mondo e la salvaguardia dei diritti dei consumatori.

Le associazioni di categoria, in particolare, intravedono in questo progetto divenuto realtà, il modo migliore per garantire la genuinità e provenienza dei prodotti venduti quotidianamente.

martedì 18 gennaio 2011

Torino, Sabato 22 gennaio 2011: "Celebrazione del Pubblico Dominio 2011"

Comunicato stampa Politecnico Torino

"Celebrazione del Pubblico Dominio 2011"



Sabato 22 gennaio 2011

ore 10 – 12.30





Sala d'onore del Castello del Valentino (Politecnico di Torino) - Viale Mattioli 39

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Il primo gennaio di ogni anno rappresenta un'occasione nella quale una piccola parte della ricchezza impressionante di conoscenze a disposizione dell'umanità entra nel Pubblico Dominio. Scadono infatti i termini di protezione del copyright sulle opere di autori morti settant'anni prima, il cui contenuto diviene liberamente utilizzabile da chiunque e per qualsiasi scopo. Quest'anno, per la prima volta, la giornata del Pubblico Dominio verrà festeggiata anche in Italia, dopo le precedenti iniziative che si sono svolte a livello europeo, collocate all'interno del più vasto progetto COMMUNIA.

Sabato 22 gennaio a Torino, presso il Salone d'Onore del Castello del Valentino (Politecnico di Torino) verrà dunque celebrata la giornata del Pubblico Dominio, dedicando un'attenzione particolare a due grandi autori scomparsi nel 1940: Vito Volterra, grande matematico a cui si deve la nascita della versione moderna del Politecnico di Torino nel 1906 e Francis Scott Fitgerald, scrittore americano e autore del romanzo “Il grande Gatsby”.

Oltre al Rettore del Politecnico Francesco Profumo, all'incontro parteciperanno nell'ordine Juan Carlos De Martin, coordinatore del Progetto COMMUNIA, Franco Pastrone, professore ordinario di Fisica matematica presso l'Università di Torino, Ernesto Ferrero, scrittore e critico letterario, Maurizio Ferraris, docente di Filosofia teoretica presso l'Università di Torino e Pietro Rossi, presidente dell'Accademia delle Scienze.

maggiori info a http://www.polito.it/php/news/index.php?idn=3286&lang=it

lunedì 17 gennaio 2011

Unrae: nel 2010 il diesel torna al 50% portando via clienti a metano e gpl


Le motorizzazioni diesel tornano a recitare un ruolo di primo piano (49,7% in dicembre, 45,9% nell’anno), le auto piccole pagano la fine degli incentivi che ne avevano esaltato le doti ecologiche (-32,2% in dicembre, - 20% nei dodici mesi), le auto medie e superiori recuperano spazio grazie alla crescita della domanda da parte delle società (+16,5% nei dodici mesi) e del noleggio (+9,3%). Queste le indicazioni più immediate emerse dalla lettura delle immatricolazioni nel mese di dicembre (130.319, -21,71%), che hanno consentito agli analisti dell’UNRAE, l’Associazione che rappresenta le Case estere operanti in Italia, di stilare il quadro della struttura del mercato dell’intero anno 2010.

“Un anno – ricorda Gianni Filipponi, Direttore Generale dell’Associazione – che ha avuto due periodi ben distinti, con il primo trimestre che di fatto è stata la coda del 2009, avendo riportato consegne di veicoli acquistati con gli incentivi. Due periodi, quindi, che hanno espresso valori su base annua assai diversi fra loro e che, considerando quanto avvenuto da aprile in poi, rafforzano la nostra previsione per il 2011 di 1.850.000 immatricolazioni, in contrazione rispetto alle 1.960.282 consuntivate a fine 2010 e nettamente meno dei 2.159.464 unità con le quali si chiuse il 2009”.

Considerando quindi che i due periodi sono stati caratterizzati da quadri immatricolativi decisamente diversi, il Centro Studi UNRAE ha analizzato i singoli comparti della struttura del mercato, partendo dalla constatazione che le immatricolazioni del 1° trimestre dell’anno hanno rappresentato quasi il 35% dell’intero 2010, mentre lo stesso periodo del 2009 valeva poco più del 25%.

Alimentazioni

Crescita della quota di motorizzazioni diesel: dal 41,8% al 45,9% su base annua, con una rappresentatività nel solo mese di dicembre del 49,7%. Tale alimentazione ha sostituito l’ampia richiesta incentivata di vetture bifuel benzina-GPL e benzina-metano, che hanno chiuso l’anno con una quota di mercato ridimensionata al 17,6%. Le alimentazioni a benzina, invece, hanno mantenuto una quota stabile al 36% nel confronto fra i due anni.

Utilizzatore

Forte flessione degli acquisti da parte dei privati (dal 77,3% al 71,8% di quota su base annua), conseguenza della fine degli incentivi e del recupero delle società e del noleggio (dal 22,7% al 28,3% su base annua). All'interno di questi due importanti settori di mercato, però, vanno evidenziati alcuni fenomeni:
•il recupero del noleggio a breve termine (oltre il 30%) che - grazie alle migliorate aspettative di ripresa dei flussi turistici e del traffico aereo – ha, in tempi relativamente brevi, riallineato la propria flotta a livelli vicini a quelli pre-crisi;

•l’allungamento dei contratti di noleggio a lungo termine già in essere, che hanno determinato una flessione degli acquisti del settore pari a circa l’8%;

•la perdurante difficoltà delle aziende a sostituire un parco abbastanza obsoleto, che hanno avuto come conseguenza una riduzione degli acquisti diretti del 5%. Nel complesso le immatricolazioni di auto nuove per gli scopi aziendali (noleggio a lungo termine + acquisti delle aziende) hanno fatto segnare nel 2010 una diminuzione del 6%, da sommarsi a quella del 24% fatta registrare nel 2009;

•la sostenuta ripresa delle auto immatricolazioni che, di fatto, dopo il 31 marzo 2010 hanno in parte sostituito il sostegno alla domanda, precedentemente assicurato dagli incentivi alla rottamazione.

Segmenti

L’attesa contrazione delle vendite di vetture piccole (-20% nell’anno per il segmento A, con una perdita di rappresentatività di quasi 3 punti percentuali) si contrappone al lieve recupero di quota delle vetture dei segmenti delle medie e superiori (1,4 punti percentuali in più per il segmento C e uno 0,5 in più per il D), recupero strettamente legato alla già citata ripresa delle vendite a società.

Carrozzerie

La tipologia che ha espresso la crescita più significativa è quella dei crossover (+59,7% nell’anno, con una quota quasi doppia rispetto a quella del 2009). Dal canto loro, i fuoristrada hanno confermato le posizioni acquisite, ottenendo un saldo neutro rispetto alla flessione del mercato totale ed assieme ai crossover, con l’11,7% di quota sono la nicchia di mercato più rappresentativa del 2010. Le monovolume piccole, anche in questo caso come conseguenza della fine degli incentivi, hanno segnato il passo (-22,4%). Hanno espresso buoni consuntivi nell’intero 2010, invece, le multispazio (+18,7%) e le monovolume compatte (+2,6%). Le berline, dal canto loro, hanno lasciato sul campo quasi 2 punti e mezzo di rappresentatività.

Aree geografiche

Sostanzialmente stabile la situazione al Nord, mentre il recupero del mercato dell’Italia centrale (dal 27,6% al 28,9% di quota) trova la sua spiegazione nella ripresa delle immatricolazioni delle società di noleggio, che storicamente registrano i loro acquisti nel comune di Roma. La flessione del Sud e delle Isole è diretta conseguenza della fine degli incentivi.

domenica 16 gennaio 2011

Cassazione: il cliente può contestare l'anatocismo anche dopo 10 anni dalla chiusura del conto corrente

Questa settimana proponiamo la recente sentenza con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il termine di prescrizione del diritto di ripetizione degli interessi anatocistici indebitamente versati dal cliente di un conto corrente è di dieci anni dalla chiusura del rapporto bancario.

La sentenza, oramai famosa, apre la possibilità per molte società di poter ottenere il rimborso degli interessi anatocisti anche per rapporti ritenuti prescritti.

Federcontribuenti: nel 2011 si lavorera' un giorno in piu' per pagare le tasse

La pressione fiscale in Italia è in sensibile aumento. Secondo un’indagine condotta dall’ufficio studi dell’Associazione artigiani di Mestre, quest’anno il tax freedom day tocca il suo record. Mai, dal 1990, era arrivato così in ritardo, il 24 giugno. Cosa significa? Che fino al 23 si lavora per pagare tributi e imposte. Una crescita della pressione fiscale che da 10 anni non si ferma. Oggi tocca il 47,7% del reddito per un quadro, il 34,5% per un operaio. Nel 1990 il giorno di liberazione cadeva il 7 giugno, nel 1994 il 12, nel 1998 il 17 giugno. L’aumento delle tasse è dovuto al cosiddetto fiscal drag e cioè alla progressività delle imposte sui redditi. Ovvero la retribuzione è salita, ma nello stesso tempo è aumentata anche l’incidenza dell’Irpef perché gli aumenti sono tassati con un’aliquota più elevata. E il forte peso delle tasse è sancito anche dallo studio “Paying taxes 2011”, realizzato dalla Banca mondiale, International finance corporation e PricewaterhouseCoopers. Secondo il lavoro, infatti, le imprese oltre che le imposte devono fare fronte a una spesa contributiva record, stimata al 68,6% dei profitti commerciali. Una quota che mette le imprese italiane tra le più vessate al mondo.
fonte: www.federcontribuenti.it

venerdì 14 gennaio 2011

Lehman Brothers: IntesaSanpaolo condannata al risarcimento del danno per omessa informativa

La banca deve informare il cliente delle oscillazioni intervenute sul titolo obbligazionario anche nel caso in cui questo sia stato inserito nel paniere di Patti Chiari.

Così almeno ritiene il Tribunale di Torino con una recente sentenza (Giudice dr.ssa Tassone) con la quale il giudice piemontese torna ad affrontare il tema della vendita dei titoli Lehman Brothers e la responsabilità delle banche  per i danni subiti dai risparmiatori (IntesaSanpaolo nella specifica fattispecie).

La vicenda

Una cliente si reca presso la filiale di IntesaSanpaolo nel 2007 per investire i propri risparmi in titoli sicuri e redditizi. Convinta dal funzionario della banca, la cliente acquista titoli Lehman Brothers, in quanto obbligazioni bancarie e quindi assolutamente sicure.

L'ordine di investimento, si legge dalla sentenza, presentava la seguente dicitura "Il titolo fa parte dell'elenco di obbligazioni a basso rischio-rendimento emesso alla data dell'ordine e redatto nell'ambito del progetto Patti Chiari. N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".   

La cliente, rassicurata dalla presenza del titolo tra quelli consigliati da Patti Chiari, si convinceva ad investire i propri soldi nelle obbligazioni bancarie Lehman Brothers.

Successivamente, IntesaSanpaolo informava la risparmiatrice che i titoli stavano soffrendo dei cali imprevisti sul mercato e quest'ultima, preoccupata per le oscillazioni intervenute sul titolo, richiedeva il disinvestimento integrale delle obbligazioni.

Solo parte dei titoli venivano venduti e la malcapitata investitrice vedeva sfumare tutti i propri risparmi con il fallimento della prestigiosa banca americana.

Il Tribunale di Torino

Il Tribunale di Torino ritiene responsabile la banca per il danno subito dalla cliente.

IntesaSanpaolo, infatti, aveva assunto veri e propri obblighi di informativa specifica in favore della cliente, impegnandosi a rendere noto alla risparmiatrice ogni possibile riduzione del valore dei titoli.

Nel caso in cui il titolo avesse subito forti cali, la banca avrebbe informato tempestivamente la cliente di tale circostanza al fine di valutare se mantenere o meno l'investimento in Lehman Brothers.

Questo dovere informativo successivo, sostiene il giudice torinese, supera i normali obblighi di legge imposti al professionista nello svolgimento della propria attività e configura un nuovo obbligo convenzionale tra le parti.

Obbligo nascente dall'indicazione contenuta nell'ordine di investimento: "N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".

IntesaSanpaolo, quindi, si era impegnata a rendere noto alla cliente  l'andamento delle obbligazioni Lehman Brothers ed in particolare ogni significativa variazione del livello di rischio delle stesse.


Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso affrontato dal giudice, il quale ha ritenuto IntesaSanpaolo responsabile per i danni sofferti dalla risparmiatrice.

Dalla violazione di questo obbligo convenzionale di informazione continuativa - così come viene definito dal Tribunale di Torino -  discende l'obbligo della banca di rimborsare la cliente del soldi investiti in titoli Lehman.

E' evidente che questa sentenza potrebbe aprire una nuova strada nelle cause intentate dai risparmiatori nei confronti delle banche per la vendita di titoli inseriti nell'elenco Patti Chiari e, ciò nonostante, successivamente caduti in default.

Si pensi, a tal proposito, anche ai titoli islandesi.

giovedì 13 gennaio 2011

Da Trentino inBlu al blog: alcuni consigli per "controllare" la bolletta energetica

Nella trasmissione di questa settimana (mercoledì ore 11:00 Radio Trentino inBlu) abbiamo proposto alcuni suggerimenti per meglio controllare il proprio consumo energetico e ridurre i costi.

Negli ultimi anni, causa la liberalizzazione del mercato dell'energia, si sono moltiplicati sia i soggetti che forniscono questo prodotto che le offerte sviluppate per venire incontro alle esigenze del consumatore finale.

Invero questo scenario ha comportato un peggioramento delle condizioni offerte al consumatore, nel senso che i prezzi si sono solo parzialmente abbassati e allo stesso tempo si è potuto osservare un incremento di pratiche di concorrenza sleale tra le varie società tali da neutralizzare i possibili effetti positivi createsi con l'apertura del mercato.


Cosa può fare l'utente per difendersi dai possibili comportamenti poco chiari del proprio fornitore di energia e gas e limitare la propria bolletta energetica? di seguito alcuni piccoli consigli.

(1) Attenzione alla bolletta: leggetela e controllate il consumo effettivo!

Non di rado i consumi addebitati con la bolletta non corrispondono a quelli effettivamente sostenuti. Abbiamo già verificato come in molti casi i documenti inviati dalla società al cliente non sono trasparenti e non indicano con chiarezza né i criteri di calcolo del prezzo applicato, né la quantità effettiva di servizio erogata al cliente.


La questione, che ha riguardato una moltitudine di consumatori, ha costretto l'Autorità garante per l'energia ad intervenire in più circostanze al fine di stabilire "come e cosa" deve contenere la bolletta dell'energia e del gas (vedasi in particolare la deliberazione 152/06 dell'Autorità "direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi e dell'elettricità".

Di recente, come già segnalato in questo blog, le società che forniscono questi servizi sono state sanzionate dalla stessa Autorità proprio per non aver seguito le linee guida in materia ed aver ripetutamente inviato ai clienti bollette non del tutto chiare e trasparenti.

E' quindi importante che il consumatore controlli regolarmente la propria bolletta e, ove dovesse riscontrare incongruenze, segnali tali difformità all'operatore.

(2) La tariffa bioraria
E' oramai una realtà per molte famiglie trentine ed è destinata a cambiare le abitudini future dei singoli consumatori.

Stiamo chiaramente parlando della tariffa bioraria, introdotta lo scorso luglio 2010 dall'Autorità per l'energia e finalizzata a creare maggior equità nei consumi e permettere, ove correttamente seguita, un risparmio per il sistema energetico nazionale e, aspetto più importante, per l'utente finale.
Come funzione la tariffa bioraria?
Riprendiamo la spiegazione presente sul sito web dell'Autorità garante e nel quale vengono chiaramente indicate le differenze di costo tra la tariffa più costosa applicata durante la settimana (dalle 8.00 alle 19.00) e quella più economica, applicata durante l'orario notturno e nei weekend (dalle 19.00 alle 8.00 - sabato e domenica - giorni festivi).

sistema di tariffe biorarie http://www.autorità.energia.it/
Con questo sistema biorario, già entrato in vigore per i nuovi contratti avviati dopo il luglio 2010, esiste una reale possibilità di risparmio per l'utente privato.

Il sistema biorario, attualmente solo transitorio e limitato ai nuovi rapporti commerciali, diverrà vincolante per tutti i consumatori a far data dal 1° gennaio 2012.

Non viene vietata la possibilità al singolo utente privato di richiedere il passaggio al sistema biorario prima del gennaio 2012: il consumatore si deve limitare a chiedere questo cambio alla società che offre il servizio di energia e gas.

L'Autorità per l'energia ha previsto l'obbligo, per gli operatori professionali, di avvertire i consumatori del passaggio dal sistema tradizionale a quello biorario. 

E' evidente che l'introduzione di questo sistema sta modificando radicalmente le abitudini degli italiani ed in particolar modo le modalità di consumo dell'energia.

Come "pesare" i propri consumi e regolari in base a queste tariffe?



La stessa Autorità viene incontro alle esigenze del consumatore e propone il "pesa consumi" che permette di comprendere quale percentuale del consumo rientra nella c.d. fascia 1 e quale nella fascia 2.

(3) occhio alle offerte dei vari operatori
Come in ogni settore del commercio, anche il servizio di fornitura dell'energia (e del gas) è oggetto di offerte e vantaggi da parte delle varie compagnie, le quali cercano regolarmente di acquisire maggiori quote di mercato ed ottenere i relativi vantaggi.

In quest'ottica, il consumatore è chiamato a valutare tutte le proposte commerciali sottoposte dalle società che intendono offrire tale servizio e scegliere quella più vantaggiosa, tenendo in debita considerazione il proprio stile di vita e quanta energia viene quotidianamente consumata.

Ancora una volta è l'Authority ad aiutarci nel comprendere meglio le varie offerte proposte dagli operatori, attraverso il servizio di confronto denominato "trova offerte" http://www.autorita.energia.it/it/trovaofferte.htm che consente di controllare le varie proposte e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

(4) Fotovoltaico: perché no?
Infine appare scontato il consiglio di installare, ove possibile, un impianto fotovoltaico e quindi trasformarsi da meri consumatori di energia a produttori dell'energia, nonché venditori.

La bolletta energetica, così come riconosciuto da recenti studi, verrebbe sensibilmente abbassata con indubbio vantaggio delle tasche del consumatore. Questo vantaggio viene altresì incrementato dal bonus fiscale riconosciuto ancora di recente con la legge di stabilità finanziaria  per l'anno 2011 (ex legge finanziaria), la quale ha prorogato l'incentivo per la costruzione dell'impianto fotovoltaico.

Lo sviluppo di questa, come di altre, energia alternativa è finalizzato a migliorare il grado di efficienza energetica del consumo quotidiano e permettere, in ultima istanza, un risparmio per il singolo utente privato.

Lega Ambiente, la quale ha di recente plaudito all'iniziativa con la quale la Regione Puglia ha incentivato il fotovoltaico, chiarisce l'importanza dell'esistenza di fonti energetiche rinnovabili " Una fonte di energia è rinnovabile quando il suo sfruttamento avviene in un tempo confrontabile con quello necessario per la sua rigenerazione. A differenza dei combustibili fossili e nucleari, le fonti rinnovabili – sole, vento, mare, calore della Terra – possono essere considerate inesauribili. Spesso vengono usati come sinonimi ‘energia sostenibile’ e ‘fonti alternative’, ma sono locuzioni che possono confondere. Nella prima, dal punto di vista dell’utilizzo, può essere compreso anche l’aspetto dell’efficienza energetica. ‘Alternative’ sono invece tutte quelle fonti diverse dagli idrocarburi, nucleare incluso. Non c’è comunque una definizione univoca, esistono in diversi ambiti diverse opinioni sull’inclusione o meno di una o più fonti nel gruppo. La legge italiana, curiosamente, assimila alle rinnovabili l’energia prodotta dai rifiuti urbani e fra gli impianti che accedono alle sovvenzioni ci sono gli inceneritori.

Le vere fonti rinnovabili sono destinate a ricoprire un ruolo fondamentale nel prossimo futuro: riducendo la dipendenza dai fossili e le emissioni di gas serra, creando nuova occupazione. Con il 16% di consumo interno lordo di energia da rinnovabili, l’Italia è apparentemente nella media europea. Ma per il 65% si tratta di idroelettrico e geotermia, per il 30% di biomasse e rifiuti e soltanto per il 3% di ‘nuove’ rinnovabili, con un peso dell’eolico pari al 2,1% e del solare inferiore allo 0,15%. Segno di un’inversione di tendenza sono quei 5.991 Comuni in cui è installato almeno un impianto per l’energia pulita. Solare fotovoltaico e termico, mini idroelettrico, geotermia, impianti da biomasse, magari collegati a reti di teleriscaldamento, sono diffusi nel 79% dei municipi. E stanno dando forma a un modello di generazione distribuita che potrebbe rivoluzionare il modo di guardare all’energia e al rapporto con il territorio." (fonte http://www.legambiente.it/)

Questa scelta, quindi, comporta un vantaggio per il singolo e per la comunità.

Cosa guardare della bolletta
1. Il Quadro sintetico riporta:

a. i dati relativi alla bolletta:
- il periodo di riferimento della fatturazione (articolo 4, comma 1, lett. a);
- i dati previsti dalla normativa fiscale vigente;


b. i dati identificativi del cliente, della fornitura e del contratto:
- l’eventuale codice identificativo del cliente o del contratto o del punto di prelievo, il POD, secondo quanto previsto dalla regolazione vigente in materia (articolo 3, comma 3.4), l’indirizzo del punto di prelievo;
- le caratteristiche della fornitura (la tensione di alimentazione; la potenza disponibile; la potenza impegnata se sono previsti corrispettivi per la medesima) (articolo 3, comma 3.3);
- la tipologia contrattuale, la tariffa/opzione tariffaria, l’eventuale denominazione specifica dell’offerta contrattuale sottoscritta dal cliente (articolo 3, commi 3.1 e 3.2);


c. i dati relativi e alle letture e ai consumi (articolo 4):
- le letture o autoletture in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data o l’indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime;
- i consumi fatturati nella bolletta, specificando se si tratta di consumi stimati;


d. la sintesi degli importi dovuti per la fornitura:
- il totale fornitura di energia elettrica, al netto delle imposte;
- il totale imposte;
- la base imponibile e l’Iva;
- il totale fornitura di energia elettrica e imposte;
- gli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica e Iva ad essi relativa;
- il totale bolletta;


e. la data entro cui deve essere effettuato il pagamento (articolo 4, comma 4.1, lett. a);

f. un rimando al quadro di dettaglio.

2. Qualora la bolletta sia emessa sulla base di una lettura o autolettura, ma faccia seguito a 
bollette emesse in base a consumi stimati vengono evidenziati in detrazione:
- con riferimento al punto c) i consumi già contabilizzati nelle precedenti bollette (articolo 4, comma 4.3);
- con riferimento al punto d) gli eventuali acconti per consumi e per imposte già fatturati in precedenti bollette.
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