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lunedì 27 aprile 2026

lunedì 29 dicembre 2025

Comunicazioni ingannevoli - sanzionato Tannico S.r.l.

Fonte: comunicato stampa
17 novembre 2025
La società diffondeva comunicazioni ingannevoli e omissive per promuovere la vendita online di bevande alcoliche a prezzi promozionali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 150.000 euro a Tannico s.r.l. per pratica commerciale scorretta. La società, tramite il sito www.tannico.it e l’app Tannico, diffondeva comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche pubblicizzate.

In particolare, Tannico s.r.l. promuoveva in modo scorretto numerosi prodotti “in offerta” per i quali i prezzi, indicati come “promozionali”, erano maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alle offerte, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sull’effettiva convenienza economica delle promozioni. A metà luglio 2025, durante l’istruttoria, la società ha modificato sito web e app, mettendo fine all’infrazione.

lunedì 23 giugno 2025

Influencer marketing - bene l'intervento dell'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
11 giugno 2025
Sanzionati Big Luca e Michele Leka perché promuovevano strategie per ottenere alti guadagni senza chiarire la natura pubblicitaria delle comunicazioni diffuse. Hanno invece presentato impegni, accolti dall’Autorità, Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai e Davide Caiazzo. Nello stesso settore, all’inizio dell’anno, l’Autorità aveva già concluso con moral suasion altri 4 interventi.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso le istruttorie nei confronti di Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai, Davide Caiazzo, Luca De Stefani e Michele Leka. Nei confronti dei primi quattro i procedimenti sono stati chiusi con impegni, mentre De Stefani e Leka sono stati sanzionati per complessivi 65 mila euro. Le istruttorie erano state avviate a luglio 2024 perché gli influencer pubblicavano sistematicamente, su piattaforme social e siti internet, foto e/o video in cui venivano offerti consigli a pagamento per ottenere “importanti guadagni facili e sicuri”, sulla falsariga del modello vincente da loro incarnato, senza peraltro utilizzare alcuna dicitura di advertisement per informare i consumatori della natura pubblicitaria dei contenuti diffusi. Inoltre non venivano evidenziati adeguatamente elementi rilevanti per le decisioni di acquisto come il costo dei beni e/o dei servizi offerti.

domenica 6 ottobre 2024

Difesa debitori - confermata la sanzione dell'Antitrust

Il Consiglio di Stato conferma integralmente la sanzione amministrativa comminata dall'Antitrust a Difesa Debitori con il provvedimento n. 28476, con il quale sono state contestate alla società condotte contrarie al Codice del consumo ed in particolare forme di pubblicità ingannevole.

La vicenda, che ha riscontrato anche l'interesse di questa associazione, ha riguardato la segnalazione di pubblicità ingannevole contestata alla società attraverso la rete internet e che ha trovato definitiva conferma con la sentenza n. 4422/2024 del Consiglio di Stato.

- Il provvedimento dell'Antitrust
All'esito dell'attività investigativa avviata da AGCM, l'Autorità garante accertava violazioni al Codice del consumo da parte di Difesa Debitori, società che opera nel settore della consulenza verso i consumatori indebitati.

In particolare, l'Antitrust contestava alla debt agency condotte commerciali lesivi dei diritti dei consumatori, attraverso forme di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette, caratterizzate da informazioni parziali ed ingannevoli.

L'Autorità accertava che nella fase precontrattuale e contrattuale, Difesa Debitori ometteva al cliente informazioni in merito alla propria attività ed ai servizi offerti, con particolare riferimento alla onerosa risoluzione del contratto.

Il sito web, in particolare, era caratterizzato da informazioni pubblicitarie fortemente ingannevoli e non veritiere, inducendo il consumatore a contattare il professionista per risolvere la propria difficile condizione economica (per un approfondimento, clicca qui).

- Il TAR conferma la sanzione amministrativa
Il provvedimento amministrativo veniva, in seguito, impugnato da Difesa Debitori e la vicenda finiva davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (Lazio) che ha confermato la sanzione, osservando, tra l'altro che i messaggi commerciali erano idonei ad indurre in errore il consumatore ed alterare la sua volontà, assumendo una decisione che diversamente non avrebbe assunto; che l'attività commerciale svolta dal professionista riguarda un settore ove i consumatori destinatari della pratica commerciali devono essere considerati “vulnerabili”, vista la posizione debitoria, e quindi la condotta della società avrebbe dovuto essere maggiormente diligente proprio per garantire una maggiore tutela del contraente debole; che le espressioni enfatiche e rassicuranti utilizzate nel sito web («vuoi vivere senza debito? Contattaci», oppure «ritrova la serenità libero dai debiti»), nonché la rappresentazione esclusiva di risultati certi e sicuri hanno, invece, hanno potenzialmente indotto in inganno il consumatore, sicuro di poter uscire dalla posizione debitoria e che la condotta tenuta successivamente dal Professionista non ha consentito, in tutte le vicende affrontate, di poter raggiungere quanto promesso.

- Consiglio di Stato: giusta la condanna di Difesa Debitori 
 Il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato la sentenza del TAR, confermando tutte le contestazioni sollevate dall'Antitrust verso la debt agency, censurando la condotta tenuta dalla società, in quanto lesiva degli interessi di una categoria di consumatori molto particolare ("vulnerabile") e quindi bisognosa di maggiore assistenza e tutela, vista la particolare posizione.

Richiamiamo, a tal proposito, un passaggio del provvedimento ove il giudice amministrativo espone in modo chiaro la condotta tenuta da Difesa Debitori, i soggetti destinatari dell'attività (consumatore vulnerabili) e la natura ingannevole dei messaggi pubblicitarie e delle pratiche commerciali poste in essere dalla società.

Osserva il Consiglio di Stato che: "non avevano indicato informazioni rilevanti e necessarie per consentire al consumatore medio di poter assumere, in modo consapevole, una decisione di natura commerciale. Non erano stati indicati, infatti, i costi fissi e percentuali che il consumatore avrebbe dovuto sostenere per i servizi fruiti, i costi in caso di eventuale recesso anticipato dal servizio, le concrete attività che si sarebbero potute svolgere, essendo fornite informazioni solo generiche anche nella pagina di atterraggio del link “Perché rivolgersi a noi”. Tenendo conto del contesto, della natura e delle caratteristiche del prodotto (come imposto dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea), emerge, con chiarezza, come si tratti di informazioni necessarie. L’attività della Società è, infatti, rivolta ad un soggetto già esposto sul piano debitorio, e, quindi, ad un consumatore che si trova in una situazione di difficoltà e fragilità emotiva. Dinanzi a questa tipologia di consumatore era necessario esplicitare, in modo chiaro e particolarmente attento, i costi e le effettive attività che si sarebbero potute compiere, per non generare nello stesso vane speranze, alimentate proprio dalla situazione di difficoltà. Situazione che, in molti casi, poteva essersi aggravata nel periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19, durante il quale si era realizzata parte della pratica.". 

Consiglio di Stato - Sez. VI^ - sentenza n. 4422/2024 (visibile con browser Opera - vpn attivo)

sabato 17 febbraio 2024

Amazon e British American Tobacco sanzionate per pubblicità ingannevole di Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air

Fonte: comunicato stampa
14 febbraio 2024
Le società hanno pubblicizzato i dispositivi a tabacco riscaldato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, negando, omettendo o non evidenziando l’informazione relativa al consumo di tabacco/nicotina connesso all’uso di tali dispositivi e il divieto di vendita ai minori.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato British American Tobacco Italia S.p.A. per 6 milioni di euro ed Amazon EU S.àr.l. per 1 milione di euro per pubblicità ingannevole dei dispositivi a tabacco riscaldato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, effettuata sia tramite cartelloni pubblicitari e spot cinematografici, sia sul sito Glo e sul sito Amazon.it.

Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air non sono stati pubblicizzati in modo da fornire in maniera veritiera, e comunque adeguata per il consumatore, le due principali avvertenze d’uso ossia che si tratta di prodotti nocivi per la salute, a causa della presenza di nicotina negli stick di tabacco da utilizzare necessariamente con i dispositivi, e che non sono destinati all’utilizzo da parte dei minori.

British American Tobacco Italia e Amazon EU hanno dunque violato gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, perché hanno pubblicizzato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air solo come semplici dispositivi elettronici e meri oggetti di design, puntando sull’estetica del prodotto per attrarre il consumatore, ritenendo di poter prescindere dalla loro funzionalità (il consumo di tabacco che comporta l’assunzione di nicotina) e dalle specifiche avvertenze necessarie per un loro uso consapevole da parte dei soggetti cui sono destinati, che ovviamente non comprendono i minori. Si tratta di una condotta gravemente ingannevole tale da indurre il consumatore ad acquistare un prodotto che comporta rischi per la salute e vietato ai minori.

lunedì 18 dicembre 2023

Pandoro Pink Christmas. Ferragni/Balocco sanzionati per contenuti pubblicitari ingannevoli

Fonte: comunicato stampa
15 dicembre 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l., che gestiscono i marchi e i diritti relativi alla personalità e all’identità personale della signora Chiara Ferragni, rispettivamente per 400 mila euro e per 675 mila euro, e Balocco S.p.A. Industria Dolciaria per 420 mila euro. 

L’Autorità contesta alle tre società di aver attuato una pratica commerciale scorretta per aver pubblicizzato il “Pandoro Pink Christmas”, “griffato” Chiara Ferragni, lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Le società Fenice e TBS Crew hanno incassato la somma di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivo per la licenza dei marchi della signora Ferragni e per la realizzazione dei contenuti pubblicitari senza versare nulla all’ospedale Regina Margherita di Torino.

venerdì 15 ottobre 2021

Facile.it sanzionata da AGCM

Fonte: comunicato stampa
13 ottobre 2021
Secondo l’Autorità, Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. hanno adottato pratiche commerciali scorrette ingannevoli e aggressive

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento istruttorio su due pratiche commerciali scorrette in materia di comparazioni e preventivazioni nei settori finanziario e assicurativo, realizzate  attraverso il sito Facile.it. Sono state, dunque, irrogate sanzioni per 1.050.000 euro a Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A. e per 5.950.000 euro a Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.

sabato 15 maggio 2021

Poltronesofà sanzionata dall'Antitrust per pubblicità ingannevole

Fonte: comunicato stampa
16 aprile 2021
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 1 milione di euro la società Poltronesofà S.p.A. in quanto nel 2020 la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive riguardo alle caratteristiche dell’offerta, soprattutto per quanto riguarda la durata temporale, l’estensione delle promozioni  e l’entità degli sconti promessi.

In particolare, l’Antitrust ha accertato la scorrettezza della promozione “Doppi saldi doppi risparmi - sconto 50% + fino a 40% su tutta la collezione + 48 mesi senza interessi”, diffusa nel periodo 4 gennaio - 9 febbraio 2020, per due aspetti. In primo luogo, è emerso che le condizioni effettive di vendita limitavano l’applicazione delle percentuali di sconto pubblicizzate soltanto ad alcuni divani in catalogo e con la composizione e il rivestimento esposto in negozio. In secondo luogo, la società ha diffuso messaggi in cui l’offerta “48 mesi senza interessi” è stata inizialmente promossa con scadenza al 9 febbraio 2020. In seguito Poltronesofà ne ha prima anticipato la scadenza al 19 gennaio 2020 e poi l’ha ripresentata con l’originaria scadenza del 9 febbraio. Si tratta di un comportamento che può far pensare al consumatore di doversi affrettare all’acquisto perché l’offerta sta per scadere, privandolo così del tempo necessario per prendere una decisione consapevole.

sabato 18 gennaio 2020

Eni diesel +: pubblicità ingannevole e arriva la sanzione

Fonte: comunicato stampa
15 gennaio 2020 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di  5 milioni di euro alla società Eni S.p.A. per la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli utilizzati nella campagna promozionale che ha riguardato il carburante Eni Diesel+, sia relativamente all’affermazione del positivo impatto ambientale connesso al suo utilizzo, che alle asserite caratteristiche di tale carburante in termini di risparmio dei consumi e di riduzioni delle emissioni gassose.

L’ingannevolezza dei messaggi derivava in primo luogo dalla confusione fra il prodotto pubblicizzato EniDiesel+ e la sua componente biodiesel HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), chiamata da Eni “Green Diesel”, attribuendo al prodotto nel suo complesso vanti ambientali che non sono risultati fondati.

sabato 13 luglio 2019

Cibo ingannevole - un terzo dei prodotti venduti in Europa è poco trasparente

La Commissione dell'Unione europea ha presentato, di recente, il risultato di una indagine conclusa in materia di prodotti alimentari venduti nei mercati comunitari.

Il dato più inquietante risultato dallo studio è che oltre un terzo dei prodotti che troviamo sugli scaffali sono presentati in modo ingannevole e falso.

Pare che esistano delle specifiche tecniche con le quali ai consumatori vengono proposti come uguali beni che, in realtà, hanno composizioni e preparazioni distinte.

Lo studio, svolto dal Centro comune di ricerca JRC, il servizio interno della commissione europea per la scienza e la conoscenza e che potete leggere di seguito, è stato svolto con riferimento a tutti i mercati dei Paesi dell'Unione, con specifici risultati che, letti nel loro insieme, hanno dimostrato un orientamento comune portato avanti dalle maggiori compagnie del settore.

venerdì 2 novembre 2018

Life 120 sanzionata per informazioni ingannevoli e pubblicità occulta

Fonte: comunicato stampa AGCM 2 ottobre 2018
L’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti dei professionisti che vendono e promuovono gli integratori alimentari “Life 120” attraverso il sito Internet Life120.it e la trasmissione televisiva “Il cerca salute”, diffusa sul territorio nazionale da numerose emittenti televisive locali.


In esito all’istruttoria svolta, l’Autorità ha accertato due condotte scorrette: la prima, concernente la divulgazione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche degli integratori alimentari venduti dalla società Life 120 Italia S.r.l.s., presentati invece come idonei a determinare o favorire effetti benefici o curativi anche di gravi malattie, senza alcun fondamento scientifico. Per tale pratica l’Autorità ha irrogato alla società Life 120 Italia S.r.l.s., che commercializza tali integratori, una sanzione di 150 mila euro.

lunedì 26 marzo 2018

Pubblicità ingannevole & fibra ottica: Telecom "stangata" dall'Antitrust

Fonte: comunicato stampa 16 marzo 2018
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 febbraio 2018, ha sanzionato per pratica commerciale scorretta Telecom Italia S.p.A per un ammontare complessivo di 4,8 milioni di euro.

Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Telecom Italia, a fronte del ricorso a claim volti a enfatizzare l’utilizzo integrale o esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, ha omesso di informare adeguatamente i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni (in particolare i limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, le differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra).

domenica 18 giugno 2017

Vietata l'indicazione del latte nei prodotti vegani

Quante volte troviamo, anche sugli scaffali dei supermercati, prodotti con particolari indicazioni, o denominazioni specifiche, tali da indurci a pensare che quello specifico alimento contenga determinati alimenti.

La Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta, con una recentissima sentenza, proprio con il fine di tutelare il consumatore, aggredito da marchi ed indicazioni ambigue e poco utili per l'acquisto.

La recente sentenza (C-422/2016) è interessante perché introduce un generale obbligo per il venditore di alimenti vegetariani, il quale è chiamato a denominare in modo chiaro il prodotto, con indicazioni esplicative o descrittive che risultino idonee nel chiarire l’origine vegetale del prodotto in questione.

Il venditore di prodotti vegetali, quindi, deve essere rigoroso nell'indicazione degli alimenti, della  provenienza e dell'eventuali modalità di produzione, al fine di consentire al consumatore di avere piena contezza dell'acquisto che sta effettuando.

La vicenda
Nel caso di specie, la società tedesca TofuTown produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani destinati, principalmente, al mercato tedesco.

Il venditore produce alcuni prodotti, con denominazione particolare ossia indicando al suo interno (o almeno facendo intendere) alimenti di provenienza animale: tra queste denominazioni rientrano «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e con altre denominazioni simili.

I prodotti in questione, invero, sono composti esclusivamente da alimenti vegetali e sono privi di qualsivoglia alimento animale e per tale ragione, la società venditrice viene citata in giudizio per condotta commerciale scorretta.

La Corte di giustizia dell'Unione europea
La questione arriva alla Corte di giustizia, a cui viene chiesto di interpretare la normativa comunitaria ed in particolare spiegare se la pubblicità di questi prodotti, ove viene fatto riferimento ad un alimento animale, violi la normativa comunitaria.

E la Corte, dopo aver analizzato la questione da più punti di vista, ha ritenuto che le indicazioni dei prodotti venduti dalla società TofuTown violino le norme in materia di pubblicità ingannevole, in quanto vi è il richiamo ad alimenti di origine animale (in primis, il latte) quando gli stessi non sono contenuti nel prodotto venduto.

Tale normativa, evidenzia la Corte di giustizia, riserva  le denominazioni come «crema di latte o panna», «chantilly», «burro», «formaggio» e «iogurt», unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte.

Il Giudice comunitario ha concluso, quindi, dichiarando che queste denominazioni  non possono essere legittimamente impiegate per descrivere/pubblicizzare prodotti puramente vegetali.

Esiste, per completezza e come richiamato dal Giudice, un insieme di eccezioni previste per legge e che, se del caso, possono essere richiamate dal venditore, ma i prodotti sopra richiamati non rientrano tra queste eccezioni.

Qui la sentenza.

venerdì 17 marzo 2017

Ecco come segnalare una pubblicità ingannevole o altra condotta scorretta del venditore all'Antitrust

Quando un consumatore individua una potenziale attività scorretta da parte del venditore/fornitore del servizio può contestare al professionista eventuali false, parziali e fuorvianti informazioni, o una carenze di trasparenza durante la proposta contrattuale o anche solo nella fase di pubblicità del prodotto.

Il consumatore, però, può anche andare oltre e segnalare eventuali condotte poco lecite tenute dal venditore/fornitore del servizio anche all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato chiedendo un suo intervento volto a sanzionare il venditore e, allo stesso tempo, tutelare gli altri fruitori del servizio.

Il singolo ha, in altri termini, la possibilità di rendersi soggetto attivo per la tutela degli interessi dei consumatori.

(1) Quando il consumatore può segnalare una condotta scorretta del professionista?
Il consumatore può attivare l'autorità di controllo quando ritiene che il professionista stia tenendo alcune condotte che violano il Codice del consumo, ed in particolare vi sia una potenziale:
a. pratica commerciale scorretta (vedi);
b. possibile violazione nella conclusione di un contratto a distanza o concluso fuori dai locali commerciali (vedi);
c. forma di  pubblicità o altro veicolo informativo ritenuto ingannevole o illecito (vedi);
d. pubblicità ingannevole e comparativa (vedi).

(2) Come il consumatore può segnalare la condotta scorretta del professionista?
Nei casi sopra richiamati, ed in particolare in ipotesi di pratica commerciale scorretta o pubblicità ingannevole, il consumatore può segnare all'antitrust (AGCM) la condotta del professionista contraria alle norme del Codice del Consumo, attraverso una segnalazione che deve essere chiara, semplice, precisa.

Come scrivere una segnalazione?
AGCM non è  interessata a segnalazioni fumose, complesse ma poco utili per poter avviare l'indagine  verso il professionista, e quindi, per essere di aiuto, bisogna scrivere un messaggio chiaro e semplice.

La segnalazione deve contenere:

1. raccontare in modo dettagliato tutti i fatti che a parere del segnalante contraddistinguono la potenziale condotta scorretta del professionista

La segnalazione deve contenere le seguenti informazioni:
(a) la pubblicità o la pratica oggetto della segnalazione
(b) il soggetto (impresa o professionista) che la mette in atto
(c) il prodotto (bene o servizio) interessato
(d) e ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione dell’Autorità

Dovete, inoltre, indicare i vostri dati ed in particolare Nome, Cognome, Indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica. Questi dati sono utili per l'Autorità garante anche perché potrebbe contattarvi per chiedervi dei chiarimenti utili per rendere efficace l'indagine.

2. tutti i documenti, messaggi o altri elementi di prova idonei a  suffragare la segnalazione, rendendola concreta e veritiera

I documenti allegati assieme alla segnalazione supportano e arricchiscono la contestazione, aiutando in modo concreto l'Antitrust.


Esempi di documenti da inviare (o in formato elettronico o in forma cartacea) al Garante:

- copia volantino o altro materiale pubblicitario segnalato
- copia delle schermate di cui si compone il messaggio segnalato e diffuso a mezzo internet
- copia del messaggio segnalato diffuso a mezzo stampa rilievi fotografici del messaggio segnalato
- copia contratto sottoscritto o inviato dall'impresa
- copia condizioni generali di contratto, moduli, modelli o formulari per le clausole vessatorie
- copia reclamo/i inviato/i all'impresa ed eventuale esito
- copia documenti di fatturazione oggetto di contestazione
- copia nota d'ordine compilata per acquisti via internet
- copia della prova d'acquisto (scontrino, fattura)

Dopo aver inviato la segnalazione, dovete conservare  una copia del documento inviato.

(3) Dove inviare la segnalazione all'Antitrust?
E' possibile inviare la segnalazione all'Autorità Garante secondo le seguenti modalità:

- webform del sito dell'Autorità Garante;

- per posta ordinaria (raccomandata a/r) a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;

- via fax al numero 06-85821256 di AGCM;

- alla casella di posta elettronica certificata dell’Autorità: protocollo.agcm@pec.agcm.it.

Di seguito, un esempio di webform per segnalare la pubblicità ingannevole.

domenica 14 dicembre 2014

Debt agency - AGCM sanziona la pubblicità ingannevole

La crescita del contenzioso tra banca ed utenti ha favorito la nascita e lo sviluppo di una attività di consulenza ed assistenza da parte di agenzie in favore di utenti privati e piccole società, volta ad accertare l'eventuale applicazione da parte dell'istituto di credito di condizioni contrattuali illegittime o, addirittura, usurarie.

Il servizio di debt agency viene fornito da numerose società, le quali offrono ai rispettivi clienti valutazioni in merito alla possibilità di poter recuperare i maggiori importi trattenuti dalla banca negli anni, nei diversi rapporti bancari, per illegittimo anatocismo bancario, condizioni usura, commissioni non pattuite etc.

La condotta di una di questa società, SDL Centro servizi, è stata oggetto di intervento da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha avviato una indagine in merito al messaggio pubblicitario promosso via internet e finalizzato ad offrire attività di analisi contabile e consulenza finanziaria a società e consumatori.

L'Antitrust, a seguito di segnalazione proveniente da Adusbef, ha rilevato alcune incongruenze nelle comunicazioni fornite dal professionista ai potenziali destinatari del messaggio pubblicitario, qualificandolo come pubblicità ingannevole ed irrogando una sanzione amministrativa di 100.000,00 alla società bresciana.

AGCM ha accertato, in particolare, che il messaggio proposto dalla società sarebbe ingannevole per le seguenti ragioni:

- Il professionista avrebbe fatto intendere, in modo fuorviante, che un primo controllo della posizione bancaria sarebbe avvenuto da parte di una ONLUS, mentre invece non viene chiarito che "il servizio è, in realtà, svolto non da una ONLUS, ma da una società di consulenza che opera in forma di società per azioni e che viene autorizzata dalle imprese interessate a trattare i propri dati." (Vedi, di seguito, provvedimento AGCM).

- La perizia iniziale offerta dalla società SDL non fornirebbe, come si legge nel provvedimento di AGCM, una consulenza completa, bensì "si concretizza in una mera generica "analisi preliminare", a seguito della quale non viene redatto alcun rapporto ne tantomeno una perizia, come il cliente si potrebbe aspettare ma solo espresso "un giudizio circa la possibilità di ottenere un valore recuperabile connesso al contratto realizzato""(Vedi, di seguito, provvedimento AGCM).

Solo in seguito, chiarisce il Garante, SDL avvia una valutazione completa della posizione, a seguito della sottscrizione di un articolato contratto a titolo oneroso denominato "gold" o "silver", di cui, si legge nel provvedimento, non viene fatto cenno nelle pagine internet.

- L'Antitrust osserva, inoltre, che la relazione tecnica viene svolta da parte della società solo a seguito del successivo contratto a titolo oneroso "che richiede il pagamento di un corrispettivo (pari al 25% del "vantaggio economico e/o risarcimento danno"), o il pagamento dell'assicurazione aggiuntiva in caso di soccombenza giudiziale (pari a € 400,00, ad esempio, nei contratti "Silver"), al fine di ottenere una perizia tecnica econometrica accompagnata da un rapporto scritto(Vedi, di seguito, provvedimento AGCM). E pare di comprendere che, a detta dell'Antitrust, i seguenti aspetti non siano delineati in modo chiaro ed univoco nel messaggio pubblicitario rappresentato dalla società a mezzo del suo sito web.

- L'Antitrust censura, inoltre, la certificazione dell'esito della pre analisi che presente in Internet: "affermazioni presenti nel sito Internet oggetto di contestazione, quali "Certifichiamo l'esito della pre analisi" e quella di "Emissione perizia certificata", riportata anche nella versione da ultimo modificata ed attualmente in diffusione, presentano ulteriori aspetti di ambiguità laddove lasciano intendere che il professionista rediga "perizie" dotate di apposito riconoscimento e certificazioni rilasciate da un Organismo certificatore riconosciuto a livello istituzionale. In realtà, per stessa ammissione del professionista, nonché dalla documentazione in atti emerge che  le perizie econometriche risultano essere costituite da un mero "parere pro veritate" e soltanto il software con cui SDL effettua la pre analisi é dotato di un'attestazione di un Ente universitario che si limita ad affermare "l'effettiva correttezza e congruità di tale software, nonché la sua piena adeguatezza a rappresentare la posizione dei clienti". Tale circostanza, dunque rende la reclamizzate "perizie certificate" di indimostrata spendibilità presso le sedi opportune.(Vedi, di seguito, provvedimento AGCM).

L'Autorità Garante riconosce che le modifiche apportate al sito web da parte di SDL nelle more del procedimento, quale l'eliminazione della qualifica di ONLUS, hanno parzialmente risolto il rilievo sollevato, eliminando una anomalia pubblicitaria.

A seguito dell'intervento, accertato il contenuto di ingannevole del messaggio pubblicitario, la società è stata sanzionata per euro 100.000,00 ed è stato fatto divieto di proseguire nella diffusione del messaggio commerciale.

Ricordiamo, però, che SDL potrà impugnare il provvedimento amministrativo, entro 60 giorni, e chiedere che sia annullato, difendendo avanti al TAR la propria posizione.

Di seguito, il provvedimento di AGCM.  

lunedì 13 ottobre 2014

Intesa tra autorità per migliorare la tutela dei consumatori nel mercato assicurativo

Fonte: comunicato stampa AGCM
7 ottobre 2014
Il Presidente dell’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Salvatore Rossi, e il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella, hanno firmato un Protocollo d’Intesa in materia di tutela dei consumatori nel mercato assicurativo.

Il Protocollo, che integra il precedente Protocollo generale di intesa del 2 agosto 2013 sulla cooperazione Antitrust - IVASS, implica un rafforzato coordinamento tra le due Autorità volto a garantire una efficace tutela dei consumatori nei rapporti con le imprese di assicurazione e con gli intermediari assicurativi anche mediante lo scambio di informazioni e dati acquisiti nell’esercizio delle rispettive funzioni, sempre nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza.

venerdì 2 maggio 2014

Auto-prezzo.it: arriva la sanzione dell’Antitrust

AGCM
Comunicato stampa 30 aprile 2014
Sanzioni per complessivi 735mila euro a 7 società che pubblicizzavano sul web un servizio apparentemente gratuito di valutazione delle auto, salvo chiedere successivamente il pagamento di una fattura di circa 60 euro, destinata a salire fino a oltre 250 euro in caso di ritardi nei versamenti da parte dei consumatori. 

mercoledì 5 marzo 2014

Belen e il latte in polvere. L’antitrust sanziona la pubblicità ingannevole

Comunicato stampa
24 febbraio 2014
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 29 gennaio, ha deciso di sanzionare le società Mondadori, Unifarm e Philips per una pubblicità occulta inserita in un servizio sulla maternità di Belen Rodriguez  pubblicato dal settimanale ‘Chi’. Le sanzioni decise sono pari a 70mila euro ciascuno per Mondadori e Unifarm e a 50mila euro per Philips.

venerdì 13 settembre 2013

Eni sanzionata per la pubblicità “Eni 3”

AGCM
Comunicato stampa 11/09/2013
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 3 settembre 2013, ha sanzionato con una multa di 250mila euro l’Eni, per avere messo in atto, con la campagna pubblicitaria relativa all’offerta ‘ENI 3’, una pratica commerciale scorretta.
Per l’Antitrust,  gli spot andati in onda sulle principali emittenti televisive nel periodo novembre–dicembre 2012, che promuovevano l’offerta dedicata alle tariffe gas, luce e carburante, erano ambigui e omissivi, in grado di falsare in misura apprezzabile le scelte dei consumatori in relazione ai servizi pubblicizzati. Il messaggio pubblicitario, infatti, attraverso le immagini e la voce fuori campo, veicolava ai potenziali nuovi clienti una promessa particolarmente allettante consistente nella possibilità di bloccare il prezzo della bolletta di luce e gas per 36 mesi e di ottenere uno sconto immediato di 6 cent. sull’acquisto di un litro di carburante. In realtà il blocco dei prezzi di luce e gas riguardava soltanto una quota delle bollette (la c.d quota energia) difficilmente quantificabile da parte dei consumatori, mentre per ottenere lo sconto sulla benzina era comunque necessario aderire ai programmi di fidelizzazione della società nella vendita di carburanti. Le altre informazioni necessarie per chiarire gli effettivi meccanismi dell’Offerta erano trasmesse in modo del tutto marginale, con caratteri molto piccoli e per pochi attimi solo in chiusura di filmato. Il consumatore, pertanto, non era messo in grado di assumere una decisione commerciale consapevole sulla convenienza della proposta Eni. Il procedimento era stato avviato a seguito di una segnalazione ricevuta dall’Unione Consumatori.

sabato 15 settembre 2012

Lo spot "Superquiz" sospeso dall'Antitrust

L'Antitrust comunica "Si partecipa, rispondendo a domande semplici, per vincere premi ma, in realtà, si sottoscrive un abbonamento per scaricare a pagamento contenuti digitali come suonerie e loghi, al costo di 24,20 euro al mese. In cinque anni nel settore sanzioni per circa 9,6 milioni di euro.

L’Antitrust ha deciso di sospendere lo spot pubblicitario dell’azienda David2 che, invitando a partecipare ad un ‘superquiz’ con domande semplicissime, propone in modo poco chiaro un abbonamento al costo di 24,20 euro al mese, per ricevere loghi e suonerie per telefoni cellulari.
L’azienda David2, già sanzionata anche di recente dall’Autorità per comportamenti analoghi, ha ora cinque giorni di tempo per bloccare le campagne pubblicitarie lanciate su diverse emittenti televisive nazionali. Parallelamente al provvedimento di sospensione l’Antitrust ha avviato un procedimento per verificare la possibile scorrettezza della pratica commerciale messa in atto dall’azienda.
Secondo l’Autorità, lo spot mandato in onda è in grado di indurre in errore il consumatore, convinto di partecipare al concorso a premi “SuperQuiz”, inviando la risposta giusta ad una domanda semplice con un sms. Con il messaggino, in realtà, il consumatore aderisce al servizio in abbonamento denominato “allyoucan”, per l’acquisto di prodotti digitali al costo di 24,20 euro mensili, da pagare con l’automatica decurtazione del credito telefonico del consumatore stesso.
Lo spot appare, inoltre, ambiguo e lacunoso circa i potenziali premi, la tempistica dell’estrazione (differita al 2013), il monte premi (estremamente limitato), le effettive modalità di partecipazione (anche in relazione al meccanismo di risposta ad una serie di continue domande di difficoltà crescente).
Il nuovo intervento è in linea con l’azione capillare svolta dall’Antitrust sulle scorrettezze commerciali legate alla vendita di prodotti multimediali: dal 2006 ad oggi l’Autorità ha adottato 26 provvedimenti sanzionatori, con multe per circa 9,6 milioni di euro nei confronti dei principali content service providers (quali, oltre a David2, Zero9, Neomobile, Buongiorno, Zeng, Dada, Flycell, Netsize, Zed,  One Italia) e degli operatori di telefonia mobile ritenuti spesso corresponsabili delle pratiche commerciali scorrette (ingannevoli ed aggressive) accertate."

AGCM - Comunicato stampa - Roma, 7 settembre 2012

fonte: www.agcm.it

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