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venerdì 16 settembre 2022

Il finto contatto telefonico - attenti al tentativo di richiesta dei vostri dati personali

Negli ultimi giorni, alcuni lettori del blog ci hanno segnalato di aver ricevuto questo sms sul

loro cellulare dal numero di telefono 3499803731:

"L'abbiamo contattata in merito alla richiesta di informazioni sui bonus per l'anno 2022.

Ci richiami al più presto al numero 0248634950 o risponda si.".

La particolarità è che non hanno ricevuto alcuna telefonata preventiva da questo 

numero telefonico, né conoscono questo contatto, ma vengono invitati ad inviare un sms a 

questo numero.

Vi invitiamo a non rispondere a questo contatto telefonico, in quanto consiste nel tentativo di

carpire i vostri dati personali, o tentativi di spoofing o comunque finalizzate a 

proporvi iniziative poco chiare.

Abbiamo già trattato l'argomento con altri post, a cui rinviamo per la lettura (vedi qui).

venerdì 12 marzo 2021

3332561570=numero marketing (vendita contratti di telefonia)

Il fallimento del sistema di tutela del consumatore dalle telefonate marketing trova conferma ogni volta in cui ci troviamo costretti a segnalarvi un nuovo numero di telefono di società di marketing che vi importunano con le loro proposte contrattuali.

Questa volta tocca al numero 3332561570, utilizzato da un operatore per la vendita di contratti di telefonia (abbonamenti alla telefonia fissa e/o mobile).

Vi ricordiamo che il contratto telefonico deve trovare conferma attraverso l'invio della copia cartacea che deve essere sottoscritta dal consumatore ed inviata alla società venditrice.

Anche in questo caso, vi proponiamo i nostri suggerimenti pratici finalizzati a limitare questo fenomeno (vedi qui). Abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento). 

lunedì 13 luglio 2020

"Aumento di euro 8 mensili. Vodafone multata" così il nuovo tentativo di raggiro con la doppia telefonata

Ancora una volta ci vediamo costretti a segnalarvi un altro tentativo di truffa telefonica secondo lo stile della "doppia telefonata" che già vi abbiamo segnalato con nostro altro intervento (vedi qui).

Questa volta, però, il metodo utilizzato per raggirarvi è più sofisticato e si fonda su false notizie ed una proposta commerciale attraverso l'associazione consumatori.

La società Vodafone, vittima di questo raggiro, ha già avvisato i propri clienti della falsità delle informazioni ricevute via telefono, denunciando la vicenda alle autorità competenti.

Vediamo cosa ci è stato segnalato:

domenica 21 giugno 2020

Telefonia: non è improponibile la domanda priva di preventiva conciliazione

Finalmente la Cassazione mette fine al discutibile orientamento portato avanti da alcuni tribunali, per esempio quello di Milano (vedi qui), secondo il quale nel caso di omesso preventivo esperimento del tentativo di conciliazione (obbligatorio in materia di telefonia), l'azione legale diventa improponibile.

Questo orientamento è stato corretto, e ribaltato, dal corretto intervento della Corte di Cassazione a Sezione Unite n. 8241/2020, con la quale è stato stabilito il principio secondo il quale nel caso di mancanza del tentativo di mediazione, l'azione giudiziaria che riguarda il settore telefonia è improcedibile (e non improponibile) con salvataggio degli effetti collegati alla domanda. 


L’improcedibilità, infati, comporta la salvaguardia degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda, con mera sospensione e rinvio del procedimento, così come avevamo già sostenuto tempo addietro.

Di seguito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8241/2020.

domenica 9 febbraio 2020

Consiglio di Stato: le compagnie telefoniche devono rimborsare in automatico i consumatori

La compagnia telefonica ha illegittimamente fatturato i consumi ogni 28 giorni e non con cadenza mensile? Il rimborso deve essere automatico.

Questo principio è stato stabilito dal Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 879/2020 del 4 febbraio 2020 che potete leggere di seguito, ove il giudice amministrativo è stato chiamato a decidere la condotta tenuta dalle compagnie telefoniche che, nonostante l'ordine di rimborso in favore dei consumatori a seguito della famosa vicenda dei 28 giorni, non hanno ancora adottato le condotte richieste.

Nel blog potete trovare molti nostri interventi relativi a questa vicenda, in quanto lo stesso Consiglio di Stato è intervenuto più volte sanzionando la condotta delle società del settore ed invitando le stesse a trovare una soluzione volta a tutelare i consumatori legittimati ad ottenere il rimborso delle somme versate nella vicenda "28 giorni"


La sentenza in oggetto è relativa all'impugnazione proposta da Vodafone contro la delibera Agcom, inerente il mancato rimborso della somme trattenute ai consumatori.

Il Consiglio di Stato ha approfittato della sentenza per estendere l'obbligo di rimborso automatico da parte di tutte le compagnie telefoniche, condannando le società che non si stanno attivando per agevolare i consumatori, preferendo disattendere l'ordine proveniente da Agcom.

Cosa fare se volte ottenere il rimborso dei vostri denari?

- scrivete una lettera di diffida alla compagnia telefonica, chiedendo il rimborso totale della somma, richiamando anche la sentenza n. 879/2020 del Consiglio di Stato.

- se dopo 60 giorni non ottenete alcuna risposta, rivolgetevi al Corecom della vostra città chiedendo il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla compagnia telefonica, nonché un indennizzo per il ritardo, tenuto conto che la società si sarebbe dovuta attivare autonomamente, come previsto dalla citata pronuncia.

Qui di seguito, la sentenza del Consiglio di Stato.

sabato 20 aprile 2019

Attento consumatore, se non paghi la bolletta del telefono finisci nella black list

Vita dura per coloro che amano aprire contratti di telefonia, non pagare le bollette e, quando viene disattivato il servizio, recarsi ad altra compagnia telefonica per aprire un nuovo contratto.


Lo scorso mese di marzo ha visto il definitivo varo del Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia (Simoitel), gestito da CRIF, ed il cui fine è proprio quello di limitare/interrompere il c.d. fenomeno dello "shopping telefonico", ove gli utenti aprono contratti che, successivamente, non intendono onorare.


Si tratta, quindi, di una banca dati dove vengono inseriti i nominativi (e dati personali) delle persone (privati o società) che non hanno pagato regolarmente i canoni con una compagnia telefonica.


Abbiamo già trattato l'argomento (vedi qui), ma riteniamo utile tornare a focalizzare l'attenzione a questa iniziativa volta a limitare la cattiva usanza da parte dei clienti di passare ad altri operatori telefonici senza pagare i conti in sospeso.


Quale conseguenza si pone a carico dell'utente che entra nella black list di Simoitel? egli non potrà avviare un contratto con un altro operatore telefonico fino a quando non avrà saldato il suo debito pregresso.


Ciò vuol dire che gli utenti telefonici morosi rischieranno di finire in una black list che non gli consentirà un agevole cambio di operatore, almeno fino a quando non avranno saldato ogni debito.

I presupposi che legittimano l'indicazione nella banca dati dei “cattivi pagatori” introdotta in materia di telefonia sono:

a. importo insoluto non inferiore ai 150 euro;
b. recesso dal contratto esercitato da non meno di tre mesi;
c. presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
d. assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore;
e. assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie inoltrate dal cliente;
f. invio a cura dell’operatore telefonico della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione alla banca dati almeno 30 giorni solari antecedenti all’iscrizione nella banca dati.

Ne consegue che gli utenti morosi avranno trenta giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione delle compagnie telefoniche, per poter saldare la propria posizione al fine di evitare l'inserimento del proprio nome nella black list.


Il consumatore inserito nella lista non potrà più avviare altri contratti di telefonia, chiedere l'attivazione di linee o la migrazione di una vecchia utenza.

venerdì 22 dicembre 2017

+ 0909416939 + 0909416958: ennesimi numeri marketing per contratti energia&gas

Purtroppo proliferano i numeri di telefono generici con i quali le società di marketing stanno contattando i consumatori per sollecitare nuovi servizi di telefonia, gas, luce, abbonamenti tv o altri servizi on line.

Alcuni utenti, anche attraverso il blog, ci hanno segnalato i numeri +0909416939 +0909416958, recapiti telefonici attivati da una società di marketing che sta proponendo contratti per i servizi di energia & gas.

Abbiamo già trattato l'argomento, e non possiamo che richiamare il suggerimento pratico per poter limitare queste telefonate, attraverso l'applicazione trucaller (vedi).

Peraltro, vi invitiamo a prestare estrema attenzione quando rispondete a questi numeri di telefono, in quanto potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa telefonica, come ad esempio le finte proposte commerciali telefoniche, pratiche sempre molto diffuse (vedi qui).

lunedì 21 agosto 2017

Relazione AGCOM 2017

La recente relazione presentata pubblicata dall'Autorità Garante delle Comunicazioni ha certificato l'incremento delle controversie tra operatori del telecomunicazioni e consumatori, connessi a pratiche commerciali scorrette poste in essere dai professionisti verso i propri clienti.

Una delle pratiche adottate con più frequenza dalle società di telefonia verso i consumatori è quella dei 28 giorni: molto spesso i contratti vengono modificati (modulati) e la base di fatturazione cambiata dal mese ai 28 giorni. Questa pratica, ormai portata avanti anche in altri settori (vedi qui), comporta un aumento del costo periodico sostenuto dal consumatore che varia tra il 7% e il 9%.

E gli utenti che, non soddisfatti da questo trattamento, hanno cercato di recedere gratuitamente dal contratto, hanno dovuto affrontare inutili ritardi o disincentivi da parte del vecchio operatore.

Le segnalazioni sono in aumento sul punto, come le sanzioni irrogate da Agcom che è intervenuta verso gli operatori telefonici.

La Relazione, che potete leggere di seguito, affronta la questione roaming, evidenziando potenziali contestazioni e contrasti derivanti dalla possibile disapplicazione delle nuove norme da parte delle società nei prossimi mesi.

La buona novità riguarda l'incremento delle procedure di soluzione stragiudiziale avviate dai consumatori avanti ai Corecom regionali che hanno consentito, attraverso le strutture decentrate di Agcom, la soluzone di parte rilevante dei contrasti tra società e cliente (con percentuali tra il 61% e  l'85% nel 2016).

La novità, in materia, dovrebbe intervenire dal gennaio 2018, allorché sara introdotta la possibilità di soluzione delle controversie anche in via digitale, attraverso un'apposita piattaform (come nel caso di controversie in materia di energia elettrica e gas).

Qui di seguito, la Relazione di Agcom.

domenica 16 luglio 2017

Corecom & danno - il discutibile orientamento dei giudici milanesi

E' proponibile la domanda di risarcimento del danno subito dalla compagnia telefonica in assenza di una procedura di conciliazione avanti al Corecom?

E cosa succede se la procedura è stata avviata, ma non si è completata in modo corretto, ovvero il cliente chiede alla compagnia telefonica dei danni superiori o diversi rispetto alla domanda di conciliazione?

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Milano con una discutibile sentenza, che potete leggere di seguito, con la quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta per carenza di conciliazione, nonostante il precedente tentativo di soluzione stragiudiziale avanti al Corecom.

1. IL CASO
La questione ha ad oggetto una controversia instaurata da una associazione che, a causa di inadempimenti sia contrattuali sia degli impegni assunti in due conciliazioni avanti al Corecom da parte di una compagnia telefonica, ha agito nei confronti di quest’ultima per la risoluzione del contratto di telefonia, e ciò a titolo di responsabilità pre-contrattuale e/o contrattuale, nonché dell’ultimo verbale di conciliazione.


A tale riguardo, rileva la circostanza che, tra gli ultimi inadempimenti della compagnia telefonica (nella specie: distacchi delle linee telefoniche, il preteso pagamento di fatture e l’inottemperanza dell’ultimo verbale di conciliazione) e l’instaurazione della causa davanti al giudice ordinario, l’associazione non ha esperito il tentativo di conciliazione obbligatorio, sicché il giudice ha rilevato l’improponibilità della domanda e non l’improcedibilità.


In argomento, la distinzione tra improponibilità ed improcedibilità della domanda ha delle conseguenze di non poco conto, che solo per maggiore comodità esponiamo ai nostri lettori brevemente, senza alcuna pretesa di sistematicità, peraltro difficile da raggiu
ngere con queste due categorie generali di invalidità degli atti all’interno del processo civile.

L'improcedibilità
è la sanzione prevista per l’atto processuale quando la parte proponente non ha osservato la legge processuale (il rito); normalmente è un ostacolo di natura processuale che sopravviene nel processo: una caratteristica dell’improcedibilità è che la domanda già promossa in giudizio vede salvi i propri effetti sostanziali (ad es. l’interruzione della prescrizione del diritto azionato in giudizio) e processuali.


L’improponibilità (o inammissibilità)
è, invece, è la sanzione che colpisce l’atto processuale quando  è sprovvisto di quegli elementi essenziali che servono ad introdurlo nel processo e ad ottenere una pronuncia di merito.


Ai nostri fini, la distinzione più importante da cogliere è sul piano degli effetti: si ripete, la domanda dichiarata improcedibile nel processo non vede venire meno gli effetti sostanziali e processuali introdotti in origine nel processo. Questo significa dunque che, se il giudizio viene interrotto e poi rinnovato, la domanda è come “congelata” e conserva i propri effetti (v. prescrizione). La domanda inammissibile, invece, è come se non fosse mai stata promossa in giudizio, perché non è sanabile.


E qui veniamo al nostro tema. Qual è la sanzione processuale da comminare quando la parte instaura una controversia in materia di telecomunicazioni davanti al giudice ordinario senza prima instaurare e concludere il tentativo di conciliazione davanti all’autorità preposta (Corecom)?


2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In materia di telecomunicazioni rileva il combinato disposto di cui agli art. 11, co. 11°, della legge 31 luglio 1997 n. 249 e art. 3, co. 1° e 4, co. 2°, della delibera AGCOM n. 182/02/Cons., sotto la lente d’ingrandimento della giurisprudenza nelle ipotesi di specie.


La prima disposizione verte sulle modalità del tentativo obbligatorio di conciliazione, statuendo che: “L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.”


La seconda disposizione, di fonte regolamentare e, quindi, subordinata alla legge, stabilisce quanto segue: “Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza.”.


Ad un colpo d’occhio emerge che le due disposizioni disciplinano in dettaglio le modalità (obbligatorie) di conciliazione prima di instaurare la causa di merito, ma non dicono anche quale sanzione si applica per l’inosservanza di queste norme.


Da qui diverse pronunce discordanti sul tema, tra le quali si segnala il recente Tribunale di Milano, sentenza n. 3418/2016, per la soluzione, a nostro parere, irrispettosa del principio di tutela effettiva dei diritti delle parti nel processo ordinario.

3. LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ SUL PUNTO
La giurisprudenza di legittimità, a più riprese sottoposta alla questione se il mancato esperimento della conciliazione obbligatoria prima del giudizio di merito sia un vizio sanabile o meno, ha optato per la soluzione più attenta all’esigenza del cliente e, quindi, a conservare quanto più possibile gli effetti della domanda.


Istruttiva è la massima della recente Cassazione n. 24711/2015, la quale in argomento ha ancora enunciato il principio secondo cui: “Il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11, (Istituzione dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive), e dagli artt. 3 e 12 del Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazione e utenti, allegato alla Delib. AGCOM 182/02/CONS (applicabile alla specie ratione temporis) - da annoverarsi tra gli istituti di cosiddetta "giurisdizione condizionata" […] deve intendersi sempre prescritto per la procedibilità - non per la proponibilità, per la ammissibilità o per la ricevibilità - dell'azione promossa in sede giurisdizionale, con la conseguenza che il giudice di primo grado o d'appello […] -, dichiarata la temporanea improcedibilità dell'azione, deve sospendere il processo fino alla realizzazione delle predette condizioni ed assegnare, ove necessario, alle parti un termine per l'esperimento di detto tentativo obbligatorio, restando salvi - al momento della prosecuzione del processo - gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale irritualmente proposta, e rimessa alla volontà delle parti ed al prudente apprezzamento del giudice l'eventuale rinnovazione degli atti istruttori già eventualmente compiuti"(CASS. 24711/2015; ma v. anche CASS. 14103/2011).


4. LA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI MILANO: PUNTO CRITICO

Il giudice di prime cure milanese,invece, ha disatteso l’enunciazione di massima in parola, che propende chiaramente per la tesi dell’improcedibilità e della “sanatoria” degli effetti sostanziali e processuali della domanda, argomentando, per contro, che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost. ), a propria volta “informato” dalla direttiva CE n. 22/2002, imporrebbe sempre e comunque alle parti di esperire prima del processo un tentativo di conciliazione davanti all’autorità amministrativa preposta, e ciò per superiore interessi all’economia e all’efficienza del processo civile.


L’interesse pubblico all’economia degli atti processuali diventa così stringente da “punire”, se vogliamo, la parte che abbia instaurato la controversia con l’inammissibilità della domanda (e le ben note conseguenze di carattere sostanziale che si riversano sulla domanda: si pensi ad una domanda promossa poco prima della decorrenza del termine di prescrizione).

A nostro parere, la sentenza in oggetto erra nel “calare” dall’alto un’inderogabile ed astratta esigenza di celerità ed economia processuale che, portata all’estremo, vanificherebbe la tutela effettiva dei diritti del cliente nelle controversie in materia di telefonia.


Poi, che il giudice milanese faccia riferimento alla giurisprudenza comunitaria (ed in particolare, alla Corte di Giustizia 18.03.2010 – Alassini c. Telecom Italia S.p.A) per identificare nella legge 279/1997 una stringente ed assoluta esigenza di deflazione ed economia processuale pare discutibile.


Almeno, la sentenza della Corte di Giustizia non sancisce in modo assoluto il principio di ragionevole durata delle controversie né dice che si persegue efficienza e celerità del processo civile con conciliazioni fatte rigorosamente prima della causa ordinaria; anzi, afferma che ciascuno stato membro sceglie le procedure più consone anche per garantire la tutela effettiva dei diritti delle parti.


In tal senso, la giurisprudenza di legittimità (v. la summenzionata Cassazione n. 24711/2015) ha ben visto che deve farsi un bilanciamento tra il principio di economia processuale e deflazione del contenzioso, da un lato, e di tutela effettiva dei diritti, dall’altro. Tale equilibrio si raggiunge tramite l’interpretazione letterale della normativa in oggetto, la quale peraltro parla di “salvezza degli effetti sostanziali e procedurali della domanda”.


5. CONCLUSIONE

In assenza di una specifica norma di legge che stabilisca la sanzione per l’inosservanza del tentativo di conciliazione (anche se ciò non deve stupire, perché il tema correlato sulla nullità e invalidità degli atti processuali, fatto salvo per le impugnazioni, è perlopiù disomogeneo e insuscettibile di essere ricondotto ad unità), si ritiene che l’intento deflattivo intravvisto nella legge 279/1997 non deve spingersi fino a sacrificare, sempre e comunque, aspetti sostanziali dei diritti azionati in giudizio, a meno di non voler sacrificare il diritto di azione (art. 24 Cost.).


È pur vero che la Corte Costituzionale nel 2006 non ha dichiarato incostituzionale detta norma di legge, perché il meccanismo di preventiva conciliazione davanti al Corecom, quanto a modalità ed effetti, somiglierebbe a quello previsto in materia giuslavoristica (v. artt. 410 e 412 bis c.p.c.); tuttavia, non si dovrebbe ricavare dal meccanismo di conciliazione altro che non una mera esigenza di ordine e celerità processuale, senza però intaccare i diritti azionati.


Qui di seguito, il provvedimento del Tribunale di Milano.

sabato 17 giugno 2017

Roaming telefonico - sintesi delle novità per chi telefona nell'UE

Dallo scorso 15 giugno 2017 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di spese da addebitare al consumatore che telefona da uno stato all'altro e versate per il servizio roaming.

Qui di seguito, cerchiamo di sintetizzare le novità con la presunta riduzione dei prezzi per il servizio telefonia e dati (internet).

Cosa vuol dire roaming?
Il servizio di roaming consiste nelle procedure tecnologiche con le quali è possibile telefonare da un paese estero con il proprio telefono cellulare, appoggiandosi ad altre linee o reti telefoniche che "sostituiscono" la nostra rete telefonica nazionale.

E quindi, quando viaggiamo all'estero possiamo utilizzare il nostro cellulare con la linea telefonica (e il numero telefonico) in quanto è prevista la possibilità di "appoggiarci" su una rete (operatore) estero ospitante.

Sino allo scorso 15 giugno 2017, questo servizio era sottoposto ad un costo variabile a seconda del contratto esistente tra le parti, o dagli accordi tra operatori telefonici, dallo stato nel quale viene utilizzato etc.....

Quale novità è scattata lo scorso 15 giugno 2017?
A partire dal 15 giugno entra in vigore il roaming alla stessa tariffa nazionale. La  Commissione Europea stabilisce che "Dal 15 giugno 2017 potrai usare il tuo device durante i viaggi nell'UE pagando gli stessi prezzi di casa, fatte salve le policy di fair use  degli operatori".


In altre parole: se in Italia paghiamo una tariffa fissa per un pacchetto di minuti voce, SMS e dati, la medesima attività effettuata fuori Italia in un Paese dell'UE ci verrà addebitata alla tariffa corrispondente praticata in Italia.


Dove si applica Roam like at home?
L’abolizione delle tariffe di Roaming è una questione non solo europea; oltre ai 28 Paesi che ne fanno parte, il roaming verrà abolito (ma solo dopo il 15 giugno) anche in Norvegia, Islanda e Lichtenstein. Resta fuori la Svizzera.


I paesi conivolti saranno quindi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (esclusa la repubblica Turca di Cipro del Nord), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito (per il momento), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Sono ovviamente comprese le isole (es. Ibiza, Tenerife & co) e vi rientrano anche i dipartimenti d'Oltremare della Francia: Guadalupa, Guyana francese, La Reunion, Mayotte e Martinica.

Chi può usufruire di Roam like at home?
Chiunque può usufruire di roam like at home: l'attivazione è dunque automatica di principio, semplicemente l'operatore smetterà di addebitare le tariffe di roaming ai propri clienti, siano essi privati o con partita IVA, ricaricabili o abbonamento. L'operatore nazionale è comunque tenuto a contattare il cliente (es. via SMS) segnalando la fine delle tariffe di roaming e - soprattutto - come il proprio piano tariffario varierà di conseguenza.


Se ho già attive delle opzioni per l'estero, la cosa va gestita con il proprio operatore (è possibile che vadano disattivate)

Quanto costano le chiamate e gli SMS che ricevo in UE?
Supponiamo di andare in Spagna,  come verranno gestite le telefonate che riceverò con il roam like at home? Le telefonate UE ricevute non costano nulla, come in Italia.


Quanto costano le chiamate che faccio e gli SMS che invio dall'UE?
Per quanto riguarda il costo di quelle effettuate, vale la regola generica secondo cui viene applicata la tariffa nazionale oppure i minuti di conversazione (e gli SMS) vengono scalati dal pacchetto nazionale.


Quindi se in Italia si hanno minuti illimitati e SMS illimitati, lo stesso accadrà in Europa.

E se dall'estero chiamo un fisso o mobile estero?
L’UE stabilisce che “Quando si chiama in roaming nell’UE, tutte le chiamate ai numeri fissi e mobili dell’UE verranno conteggiate sul volume “nazionale” dei minuti, esattamente come se stessi chiamando all’interno del tuo Stato”.


Dunque, telefonare da UE a UE equivale a chiamare l'Italia e - posta l'eliminazione delle tariffe di roaming - la chiamata rientra nella tariffa nazionale o nel pacchetto di minuti della propria offerta.

All'estero avrò la stessa quantità di dati (es. numero Gigabyte) che ho in Italia?
La novità legislativa, partita lo scorso 15 giugno, riguarda anche l'uso della sceda dati e del piano di navigazione previsto con il nostro operatore telefonico.


La scomparsa del pagamento del servizio di roaming, comporta che il costo di navigazione tra Italia ed estero è, di fatto, il medesimo. Esiste, però, la concreta possibilità che gli  operatori limitino la quantità di dati usufruibili all'estero o facciano pagare un surplus.

L’UE  ha  infatti posto una serie di norme di fair use (Uso corretto del servizio) che – se non soddisfatte – permettono agli operatori di far decadere il regime di roam like at home e addebitare legittimamente una tariffa di roaming

Nel caso di limitazione dei dati la normativa specifica che: "Se l'operatore desidera applicare un tale limite di dati in roaming, deve informare sul volume disponibile e ogni volta che quel volume viene consumato all'estero". Tutto questo fatte salve ulteriori limitazioni basate sul tempo/traffico all'estero.

Gli operatori seguono la novità roaming?
Una questione che è oggetto di discussione riguarda l'intenzione da parte degli operatori del settore di seguire le nuove prescrizioni, così limitando i propri profitti, e già qualche associazione dei consumatori invita i consumatori a controllare gli addebiti per l'utilizzo del servizio all'estero ed eventualmente denunciare maggiori ed illegittime richieste di pagamento provenienti dalle compagnie telefoniche.

lunedì 27 marzo 2017

28 giorni di abbonamento? no per linea fissa e connessione fibra!

Vi segnaliamo il recente intervento dell'Autorità garante per le telecomunicazioni, la quale ha deciso di "stoppare" la consuetudine degli operatori telefonici di proporre ai consumatori contratti di abbonamento ai servizi telefonici della durata di 28 giorni.

Il Garante ha deciso che il criterio di fatturazione degli abbonamenti di telefonia fissa, ADSL e fibra dovrà cambiare e quindi il rinnovo delle offerte deve essere mensile e non di 28 giorni.

Il Commissario Posterato ha evidenziato, in particolare, che  «l’utente può avere la corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e la corretta informazione sul costo indicato in bolletta per l’uso dei servizi», e quindi è necessario che le offerte siano tutte equiparate anche sotto il profilo temporale.

Tale importante novità, però, non riguarderà i contratti di linea mobile, per i quali rimarrà l'attuale normativa che consente fatturazioni a 28 giorni.

Qui di seguito, il comunicato stampa di AGCOM.

sabato 31 dicembre 2016

Telefonate truffa, commerciali o esempi di spoofing?

Molti interventi di questo blog hanno riguardato la questione delle telefonate ricevute dai consumatori e provenienti da numeri di telefono generici quali 3472002882, 3472002599, 342415005, 02409020096885513, 05831808120, 0999920, 0871072100, 024544990, 0291974749, 0287159069, 020886140

Se volete una soluzione pratica, qui potete trovare una applicazione blocca telefonate (vedi).

Abbiamo sempre classificato questo fenomeno come l'attività di marketing  svolta dalle  grandi società di telefonia, energia e gas, pay tv ed altri servizi di massa, interessate a catturare nuovi clienti.

Di recente, molti lettori ci hanno invece segnalato che molti contatti telefonici, anche attraverso presunte società di marketing, hanno finalità truffaldine, arrivando a sottrarre i dati personali del soggetto ricevente, o avanzando proposte commerciali fantasma.

Proviamo ad ipotizzare le ragioni fondanti i contatti telefonici ricevuti da questi numeri di telefono.

domenica 5 giugno 2016

Il telefono non funziona? anche la piccola società può chiedere la risoluzione del contratto

Questa domenica torniamo a trattare le clausole vessatorie che sovente vengono inserite nei contratti sottoscritti dai consumatori, ma anche dalle piccole società, costrette a firmare contratti di fornitura di servizi di telefonia, energia elettrica, gas e acqua poco trasparenti e favorevoli.

Nel caso di specie, una società si è rivolta al Giudice di pace di Napoli per chiedere la risoluzione del contratto di telefonia, in quanto era stato accertato il cattivo funzionamento della linea telefonica.

La compagnia telefonica si era costituita eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice del luogo di residenza della società (Napoli), in favore del foro di Milano, indicato nel contratto sottoscritto dalla società. 

Nel merito, la società convenuta respingeva ogni pretesa avanzata dal cliente, sostenendo che il servizio era stata offerto in modo corretto e nulla le poteva addebitarsi.

Il giudice ha correttamente respinto l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, per le seguenti e condivisibili ragioni "Dalla documentazione versata in atti, ed in particolar modo dalla copia del contratto sottoscritto inter partes e depositato dalla HHHH S.p.A. nel proprio fascicolo di parte, si evince l’assoluta illeggibilità delle clausole contrattuali in quanto stampate con caratteri talmente microscopici che questo giudicante, nonostante l’ausilio di occhiali da vista e di una lente d’ingrandimento, non è riuscito a leggerne il contenuto. Poiché non vi è nessuna ragione per la quale la modulistica predisposta dalla società convenuta debba contenere parti stampate con caratteri normali ed altre parti, contenenti presumibilmente le clausole vessatorie ( presumibilmente perché questo giudicante non è riuscito a leggerne il contenuto), stampate con caratteri microscopici, è palese la violazione del principio di trasparenza, chiarezza, correttezza e buona fede nella stipula del contratto, il quale capziosamente, contiene le clausole sfavorevoli al cliente stampigliate con caratteri minuscoli e ciò al precipuo e censurabile scopo di indurre la parte contraente a sottoscrivere il contratto senza essere messo nelle condizioni di leggerne il contenuto nelle parti a lei sfavorevole. Trattasi di una prassi contrattuale assolutamente censurabile che non può non comportare la dichiarazione di nullità di tutte le clausole vessatorie riportate nel contratto ivi comprese eventuali clausole derogatorie delle competenza.".

Trattando la quesitone oggetto del giudizio, il Giudice di pace di Napoli ha riconosciuto che stante il malfunzionamento della linea, era legittima la richiesta di risoluzione avanzata dalla società. 

La stessa compagnia, riconoscendo un indennizzo durante l'incontro avanti al CORECOM, ha difatti ammesso il non corretto funzionamento della linea, legittimando la  società attrice alla richiesta di risoluzione del contratto, ma non il risarcimento del danno. 

Qui la sentenza.

lunedì 30 novembre 2015

0291974749 - ancora Sky che vi contatta per proporvi un nuovo abbonamento

Ancora Sky che cerca di contattare i consumatori italiani, attraverso le varie società di marketing, per proporre nuovi contratti di abbonamento.

Il numero 0291974749 sostituisce altri numeri telefonici utilizzati dalla società nei mesi scorsi come il 024544990 (vedi).

Vi invitiamo a non rispondere a queste telefonate, oppure inserire il numero nella vostra blacklist del telefono, mentre qui potete trovare una applicazione blocca telefonate (vedi).

Molti utenti ci hanno chiesto se questo numero di telefono possa essere un esempio di truffa digitale o spoofing? abbiamo trattato l'argomento nel blog (vedi).

Novità: numero verde Sky (clicca qui)

venerdì 30 gennaio 2015

La truffa passa anche attraverso una doppia telefonata - il caso Wind Infostrada

Non si fermano i casi di tentativi di truffa posti in essere nei confronti dei consumatori attraverso numeri di telefono "privati" e finalizzati a carpire dati personali o, a volte, ad indurre a cambiare operatore telefonico.

Di recente, in particolare, abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte di lettori del blog, abbonati Wind - Infostrada, i quali ci hanno reso noto di aver ricevuto una curiosa telefonata, ove un presunto operatore rendeva loro noto che la tariffa per il servizio telefonico sarebbe aumentata dopo alcuni giorni.

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