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sabato 4 aprile 2026

Netflix condannata: aumenti illegittimi degli abbonamenti e rimborsi fino a 500 euro

La recente pronuncia del Tribunale di Roma contro Netflix, a seguito della brillante azione avviata dal Movimento consumatori, segna un passaggio rilevante nei rapporti tra piattaforme digitali e consumatori, rafforzando la posizione di questi ultimi a fronte dei progressivi aumenti disposti dalla multinazionale americana, leader nel settore dello streaming  (per maggiori informazioni/aiuto scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Il giudice romano, infatti, ha dichiarato illegittimi gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti applicati tra il 2017 e gennaio 2024, annullando le clausole contrattuali che li giustificavano, e che sono state considerate vessatorie e contrarie al Codice del Consumo.

Questa decisione consente, di fatto, ai consumatori di ottenere il rimborso per i maggiori costi sostenuti in questi anni, con una precisazione: Netflix ha già dichiarato che proporrà appello alla pronuncia del Tribunale di Roma e quindi l'esito del primo grado potrebbe essere ribalto con il giudizio di seconde cure.


a.- Il nodo giuridico: perché gli aumenti sono illegittimi

Al centro della decisione c’è una clausola contrattuale che consentiva a Netflix di modificare unilateralmente i prezzi senza indicare criteri chiari, oggettivi e verificabili.

Una previsione di questo tipo contrasta con gli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo, che impongono:

  • trasparenza,
  • equilibrio contrattuale,
  • prevedibilità delle condizioni economiche.

La violazione della norma inderogabile del Codice del Consumo comporta la nullità della clausola contrattuale, con conseguente inefficacia degli aumenti previsti da Netflix ai consumatori, i quali sono legittimati ad ottenere il rimborso delle maggiori somme pagate negli anni.

lunedì 14 marzo 2022

Pubblicità ingannevole: Sky sanzionata da AGCM per il pacchetto calcio

Fonte: comunicato stampa
11 marzo 2022

Secondo l’Autorità un anno fa la società ha lasciato intendere erroneamente ai propri abbonati di poter continuare a vedere le partite del campionato di Serie A come accaduto nella precedente stagione.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un’istruttoria nei confronti di Sky Italia S.r.l. irrogando alla società una sanzione di 1 milione di euro per la diffusione di informazioni ingannevoli sull’aggiudicazione dei diritti calcistici delle partite del campionato di calcio di Serie A.  

L’Autorità ha accertato che Sky Italia, in violazione dell’art. 21 del Codice del Consumo, nella primavera 2021 ha rappresentato una situazione di incertezza in merito all’aggiudicazione dei diritti della Serie A, lasciando intendere la possibilità per i propri abbonati di poter continuare a fruire dei contenuti relativi al campionato di Serie A, come accaduto nella precedente stagione.

domenica 16 maggio 2021

Call center - quale tutela per il contratto concluso via telefono

La sentenza in commento questa settimana, una pronuncia emanata dal Tribunale di Crotone in sede di appello il 21 aprile 2020, ci consente di ricalcare un argomento che interessa i consumatori quando vengono contattati sulla propria utenza telefonica dai call center

Questi ultimi vengono incaricati dalle più disparate holding e società italiane, ad esempio nel settore della distribuzione dell’energia, per “piazzare” quante più offerte commerciali possibili agli ignari utenti domestici. 

La domanda che sorge più spontanea presso chi non è addetto ai lavori è se sia possibile concludere un contratto per telefono, se non si conferma per iscritto.

La risposta non è netta. 

Nella generalità dei casi il contratto non deve essere per forza messo per iscritto. Per accorgersene, basta prenotare una pizza per telefono, una macchina di seconda mano oppure un libro via Amazon.  

Ciò che accomuna le tre modalità di contrattazione è che il professionista ha ricevuto l’accettazione del cliente, e tanto basta. 

L’incontro delle volontà dei contraenti determina la formazione del contratto. Come sappiamo, non è nemmeno necessario che le persone in questione si trovino nello stesso posto: i contratti conclusi a distanza fanno parte della nostra vita di tutti i giorni. 

È opportuno, però, considerare che la comunicazione a distanza è adeguata rispetto ad oggetti che sono conosciuti dalle parti, e sui quali non bisogna negoziare delle condizioni. Alla luce di questa considerazione, allora, si intuisce immediatamente che contrattare a distanza un servizio – ad esempio, un servizio di somministrazione di elettricità, come nel caso in commento – non è così agevole. Non lasciando alcunché di scritto, le parti potrebbero facilmente maturare delle divergenze e muovere delle contestazioni in ordine alle condizioni concordate. 

In presenza di simili circostanze, il documento cartaceo, firmato da entrambe le parti, nonostante non sia condizione di validità del contratto, dovrebbe servire come prova in relazione al contenuto degli accordi raggiunti.

Eppure il nostro legislatore ha messo a fuoco tale constatazione molto tardi, e cioè grazie al  Decreto Legislativo 21/2014 (norma attuativa della Direttiva 2011/83/UE clicca qui per un approfondimento). 

Prima di allora, in base ad alcuni articoli del Codice del Consumo (in particolare, il 52 e 53), un call center era esclusivamente tenuto ad annunciarsi, a mettere in chiaro che la sua telefonata aveva uno scopo commerciale e a dichiarare che il consumatore, ove avesse accettato l’offerta, avrebbe potuto ricevere a casa propria un riepilogo della telefonata (su supporto durevole oppure per iscritto): la cosiddetta “conferma per iscritto”

L’articolo 57 del Codice del Consumo, norma di chiusura della modalità di contrattazione telefonica tra professionisti e consumatori, chiariva che il cliente non era tenuto a pagare alcuna fattura nel caso in cui non avesse richiesto alcuna fornitura commerciale al call center. 

Per come era congegnata, la modalità di contrattazione non ha funzionato, perché si chiedeva ai call center di conservare traccia delle molte chiamate quotidiane e, successivamente, di fornirle ai committenti oppure ai consumatori per ricostruire la prova della conclusione del contratto davanti al Giudice. 

Le “zone d’ombra”, tutte dovute alla difficoltà di reperire le prove e di ricostruire i fatti, convenivano sia ai fornitori che ai clienti. 

I primi avrebbero potuto approfittare dell’inerzia dei consumatori raggiunti per telefono e imporre loro i servizi non richiesti. 

I secondi, o almeno i più accorti di essi, avrebbero potuto agire davanti al Giudice e affermare di non aver richiesto nessuna fornitura o di non aver capito che la chiamata era finalizzata alla promozione commerciale. 

Il legislatore, avendo compreso che la modalità di contrattazione si prestava a strumentalizzazioni, ha introdotto una soluzione molto rigorosa e costosa per le compagnie: l’invio obbligatorio del contratto di somministrazione. 

In termini più semplici, il contratto telefonico si considera concluso solo se successivamente la società invia al consumatore copia del testo contrattuale; quest’ultimo deve inviare, a sua volta, il documento firmato alla controparte.

Eccezione? Il consumatore può rinunciare al contratto scritto facendone espressa menzione nel contatto telefonico.

Di seguito, trovi la sentenza che ha reso possibile questo commento.

lunedì 16 novembre 2020

Clausole vessatorie: AGCM mette il naso negli abbonamenti della Serie A

I procedimenti hanno riguardato Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese. L’Autorità ha disposto che sui siti web delle società sia pubblicato un estratto dei provvedimenti di accertamento della vessatorietà.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole  vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto delle seguenti società di calcio di serie A: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A..

domenica 18 agosto 2019

Utilizzo della smart card fuori casa: quali rischi?


La sentenza pubblicata dal Giudice di Pace di Roma, la numero 4651 del 2019 in commento, offre l’opportunità di esaminare a fondo quali sono i principali illeciti che si commettono nell’utilizzo delle carte per accedere ai servizi televisivi satellitari a pagamento (smart card) offerte, tra i molti, da Sky TV, Mediaset Premium le nuove piattaforme sat.  

Diverse sono le “scorciatoie” o gli atti di pirateria televisiva escogitati: dal semplice utilizzo della carta originale per altre utenze televisive (nella casa dell’amico o nel bar) si giunge alla clonazione dei codici criptati associati alle smart card. Spesso, le carte clonate vengono offerte a pagamento, in un mercato fiorente anche online. 
D’altronde, è sufficiente svolgere alcune ricerche sui principali motori di ricerca per appurarlo (digitando, ad esempio, “iptv 10 euro” o “internet protocol television”).

Vediamo, ora, quali sono i principali rischi in cui incorrono gli utenti che usano la smart card al di fuori degli obblighi contrattualmente stabiliti con i distributori.

Anzitutto, usare una smart card non originale per guardare la tv è un reato, per il quale si rischia sia il carcere che una multa. Difatti, l’illecito è previsto dall’articolo 171 della legge sul diritto d’autore per chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio ricevuto attraverso un decoder.

Diverso ancora è il caso di chi, utilizzando la smart card legalmente detenuta, condivide una trasmissione criptata dal decoder televisivo per vedere un film o una partita con pochi amici e senza far pagare loro alcun biglietto. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che  ben può il titolare del decoder e della card, anche se ha un contratto per uso domestico, invitare gli amici a casa propria o trasportare il decoder stesso in altro luogo per condividere la visione delle trasmissioni con un ristretto numero di persone, purché ciò avvenga senza scopo di lucro. Il principio può estendersi, in ogni caso, anche al caso di un bar che chiude le porte del locale e, senza pubblicizzare l’evento, trasmette una partita per pochi e selezionati avventori.

Sempre con riguardo all’ultimo caso, va tuttavia precisato che se non vi è reato, resta la responsabilità civile – quella contrattuale compresa -. Sotto questo ultimo profilo, soltanto la disamina delle condizioni contrattuali consente di stabilire qual è la responsabilità in cui incorre il detentore che utilizza illecitamente la smart card.

Nel caso esaminato dalla sentenza di cui si propone la lettura, soltanto la mancanza di prove valide non ha consentito di stabilire il titolo di responsabilità del detentore della smart card.
Qui potete leggere la sentenza del Giudice di Pace.

lunedì 21 maggio 2018

Mediaset Premium - modulo di disdetta dell'abbonamento 2018

In questi ultimi giorni stanno aumentando gli abbonati a Mediaset Premium che vogliono concludere la propria esperienza con la piattaforma digitale.

Qui vi proponiamo un modello di disdetta del contratto acceso con Mediaset Premium. 

………, ………….. 2018
Spett.le
Mediaset Premium S.p.a.
Via Paleocapa, 3
20121 – Milano

Racc. a/r anticipato via pec all’indirizzo direzione.affarisocietari@mediasetpremium.postecert.it

OGGETTO: Contratto n……………………….. (Cod. cliente …………………….. – n. tessera ……………..) -   disdetta ex Decreto Bersani, DL 31/01/07 n. 7 - Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/07, convertito in legge in data 30/03/2007


Il sottoscritto …………………., cod. fisc. ……………………….., residente in …………………………, intestatario del contratto di fornitura del servizio denominato Mediaset Premium di cui in oggetto, nel rispetto del termine di preavviso non superiore a trenta giorni dalla ricezione della presente 


                                                    comunica


la propria volontà di non voler rinnovare il contratto per ulteriori dodici mesi dalla sua scadenza annuale e, per tal motivo, di dare immediata disdetta allo stesso, con conseguente assenza di ogni ulteriore obbligo verso la società Mediaset Premium S.p.a..

Per quel che riguarda la smart card/scheda di Premium, verrà restituita a Selecta S.r.l., Via della Resistenza, 47 - San Martino di Rio (RE).

In fede

Firma
____________________

sabato 31 marzo 2018

Netflix, Sky go, Premium Play - con le nuove norme comunitarie potremo vedere i contenuti anche all'estero

Da aprile novità per gli abbonati alle piattaforme internet (Netflix, Sky go, Premium Play di Mediaset), i quali potranno usufruire del proprio servizio anche al di fuori dei confini nazionali, ossia quando si recano in altri paesi del vecchio continente.

Il Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo entra in vigore, introducendo il principio della portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online acquisiti nel mercato di uno degli stati dell'unione, come peraltro anticipato in questo blog lo scorso anno (vedi).

domenica 22 ottobre 2017

Abbonamento Sky - punito con la reclusione l'utilizzo illecito dei codici

 Acquistare illecitamente ad altre persone i codici dell'abbonamento per la visione dei programmi della piattaforma a pagamento è punibile con la reclusione fino a quattro mesi, così come stabilito di recente dalla Corte di Cassazione - sez. penale con la sentenza n. 46443/2017.

La Cassazione ha ribadito che le conseguenze legate all'utilizzo illegale della tessera Sky può portare, oltre alla sanzione amministrativa, ad  una condanna al carcere per colui che acquista illegalmente i codici per l'accesso e visione dei programmi televisivi a pagamento della piattaforma.

Questa attività illegale consiste nell’acquistare i codici necessari per accedere all'abbonamento di Sky, in assenza di contrato e ad un prezzo più basso e conveniente rispetto a quello previsto dalla società fornitrice del servizio.

L'autore del reato è stato condannato, con sentenza confermata dalla Cassazione, a  a 4 mesi di reclusione e 2 mila euro di multa per violazione dell'art. 171 - octies l. 633/1941.

Qui la sentenza della Cassazione.

lunedì 21 agosto 2017

Relazione AGCOM 2017

La recente relazione presentata pubblicata dall'Autorità Garante delle Comunicazioni ha certificato l'incremento delle controversie tra operatori del telecomunicazioni e consumatori, connessi a pratiche commerciali scorrette poste in essere dai professionisti verso i propri clienti.

Una delle pratiche adottate con più frequenza dalle società di telefonia verso i consumatori è quella dei 28 giorni: molto spesso i contratti vengono modificati (modulati) e la base di fatturazione cambiata dal mese ai 28 giorni. Questa pratica, ormai portata avanti anche in altri settori (vedi qui), comporta un aumento del costo periodico sostenuto dal consumatore che varia tra il 7% e il 9%.

E gli utenti che, non soddisfatti da questo trattamento, hanno cercato di recedere gratuitamente dal contratto, hanno dovuto affrontare inutili ritardi o disincentivi da parte del vecchio operatore.

Le segnalazioni sono in aumento sul punto, come le sanzioni irrogate da Agcom che è intervenuta verso gli operatori telefonici.

La Relazione, che potete leggere di seguito, affronta la questione roaming, evidenziando potenziali contestazioni e contrasti derivanti dalla possibile disapplicazione delle nuove norme da parte delle società nei prossimi mesi.

La buona novità riguarda l'incremento delle procedure di soluzione stragiudiziale avviate dai consumatori avanti ai Corecom regionali che hanno consentito, attraverso le strutture decentrate di Agcom, la soluzone di parte rilevante dei contrasti tra società e cliente (con percentuali tra il 61% e  l'85% nel 2016).

La novità, in materia, dovrebbe intervenire dal gennaio 2018, allorché sara introdotta la possibilità di soluzione delle controversie anche in via digitale, attraverso un'apposita piattaform (come nel caso di controversie in materia di energia elettrica e gas).

Qui di seguito, la Relazione di Agcom.

venerdì 11 agosto 2017

Sky: no alla fatturazione ogni 28 giorni!

E' probabile che le bottiglie di prosecco stappate a Sky Italia per l'acquisizione dei diritti per la trasmissione della futura Champions League abbiano dato alla testa dei vertici della pay tv, la quale ha deciso di spalmare i maggiori costi sostenuti sugli abbonati, chiamati a versare maggiori importi nei prossimi anni.

In che modo Sky sta aumentando l'abbonamento dei propri clienti?...beh nel modo più "mascherato" possibile, ossia non aumentando l'importo mensile, ma bensì riducendo il periodo di fatturazione che passa da 30 a 28 giorni.  

Dal prossimo 1° ottobre 2017, quindi, tutti gli abbonati Sky dovranno pagare il canone ogni 28 giorni, così come silenziosamente annunciato di recente dalla pay tv più diffusa in Italia, in questo comunicato (vedi)

Che fare? l'abbonato può o (1) inviare una raccomandata con la quale concludere/recedere dal proprio contratto; (2) subire l'aumento del canone.

L'Unione Nazionale dei Consumatori ha, peraltro, annunciato una segnalazione della condotta di Sky all'Antitrust, al fine di valutare eventuali condotte commerciali scorrette e/o cercare di far desistere il colosso televisivo dal portare avanti questa modifica nel sistema di fatturazione.

sabato 15 luglio 2017

"Pirate on Demand" - maxi sequestro di siti web che trasmettono streaming illegale.

Nuovo intervento della Guardia di Finanza contro i pirati on line che abusivamente offrono contenuti on line dei  palinsesti pay-per-view di Mediaset Premium e Sky.

Le Fiamme gialle, attraverso l'operazione "Pirate on Demand", ha chiuso numerosi siti web che offrivano abbonamenti agli utenti per poter usufruire, a prezzi troppo contenuti, dei servizi web delle due piattaforme digitali.

I contenuti più richiesti erano quelli sportivi, ma anche film e documentari erano oggetto delle visioni dei clienti di queste piattaforme.

La Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cagliari ha avviato l'operazione nel settembre del 2016 e si è conclusa con il sequestro di ottantanove server utilizzati per la creazione degli spazi digitali ove proporre le visioni illegali.

venerdì 17 ottobre 2014

Disdetta contratto Mediaset Premium - ecco il modello da inviare

Negli ultimi anni sono aumentati i possessori di contratto di abbonamento Mediaset Premium che non riescono ad "uscire" da questo rapporto in modo immediato a seguito di disdetta.

Non tutti sanno che a seguito delle novità introdotte con la legge n. 40/2007 ("Legge Bersani"), il consumatore può recedere dal contratto stipulato con un operatore televisivo, senza dover pagare alcuna penalità, solo mediante preavviso di 30 giorni inviato alla compagnia (qui il nuovo modello 2018).

L'art. 1. comma 3 della legge n. 40/2007 stabilisce che "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.".

Riteniamo che la norma sia sufficientemente chiara nel consentire al consumatore di poter recedere dal contratto in ogni momento, imponendogli come obbligo quello di inviare una comunicazione di disdetta del rapporto all'operatore televisivo entro trenta giorni prima.

Con molta frequenza riceviamo segnalazioni ove le società del settore limitano questo diritto del consumatore, arrivando anche a disinformare l'utente in merito alla possibilità di concludere il rapporto contrattuale prima della naturale scadenza contrattuale.

Al fine di rendere corretta ed inoppugnabile la disdetta, vi forniamo alcuni suggerimenti:

1. la disdetta deve contenere tutti i dati del contratto, nonché la vostra volontà di voler concludere il rapporto con Mediaset.
2. inviate la richiesta di disdetta con lettera raccomandata a/c, così avrete la prova della vostra richiesta chiusura del rapporto. 
L'indirizzo di Mediaset è: R.T.I. S.p.A. - Casella Postale 101, 20900 Monza (MB).
4. Ricordatevi che la disdetta sarà operativa dopo trenta giorni dall'invio, e quindi indicate una data di conclusione del rapporto nel termine sopra evidenziato.
5. nel caso in cui Mediaset dovesse contestarvi la richiesta di disdetta, non esitate a segnalare la vicenda all'Autorità garante delle telecomunicazioni.

Per chi volesse concludere il rapporto contrattuale alla naturale scadenza prevista dal contratto di fornitura del servizio da parte di Mediaset, qui di seguito potete trovare il modello previsto dalla società.

venerdì 5 aprile 2013

02409020: è Mediaset Premium che ti contatta per offrirti un abbonamento

Hai acquistato un pacchetto calcio di Premium Mediaset? Hai usufruito di una delle offerte pubblicizzate da  Mediaset negli scorsi mesi?

E' probabile che le telefonate che stai ricevendo dal numero di telefono 02409020 provengano dal servizio commerciale di Mediaset, ma potrebbe anche trattarsi di un tentativo di spoofing (vedi)

La questione è stata anche affrontata in questo post, ove vi indichiamo una soluzione pratica (clicca qui). New: nuovo modulo di disdetta abbonamento mediaset.

Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni in merito a questo numero di telefono da parte di utenti che avevano acquistato, nei mesi scorsi, una tessera Mediaset per poter prendere visione di una delle offerte proposte dalla società per il digitale terrestre.

La compagnia televisiva sta contattando vari abbonati - o anche meri acquirenti di una scheda Mediaset - per proporre altri pacchetti offerta per il periodo estivo.

Alcuni lettori del blog ci hanno chiesto se questa attività di marketing telefonico sia regolare e conforme alle norme previste in materia di privacy.

Ribadiamo che l'offerta commerciale viene proposta dal servizio commerciale di Mediaset in quanto il singolo utente ha autorizzato, con la sottoscrizione del contratto, la società a proporre iniziative commerciali: non può, in questi termini, essere considerata illecita la proposta commerciale proveniente da Mediaset Premium.


Cosa fare?

Potete inviare una lettera raccomandata alla società Mediaset ove chiedere di non essere più importunati con proposte commerciali per via telefonica.

L'indirizzo ove inviare la richiesta è: Reti Televisive Italiane SpA - Largo del Nazareno, 8 - Roma.

Con la lettera chiedete di non essere più importunati e di non voler ricevere offerte commerciali da parte di Mediaset.

Può risultare utile inviare, per conoscenza, la lettera anche al Garante Privacy:

"GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI"

UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)"
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