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domenica 13 settembre 2026

Netflix non può trattenere il consumatore fino all'esaurimento del credito residuo: la Corte federale tedesca boccia la clausola

Torniamo a trattare una questione che riguarda la piattaforma di streaming più popolare al mondo, Netflix, per segnalare la recente pronuncia depositata in Germania e favorevole ai consumatori che voleva  interrompere l'abbonamento solo perché sul proprio account ove era ancora presente del credito acquistato con una carta regalo.

La vicenda ci consente di segnalare un'altra condotta commerciale scorretta di Netflix e riflettere su come si è posto il giudice tedesco di fronte ad un tentativo di condizionare il consumatore da parte della multinazionale.

Abbiamo, anche di recente, segnalato condotte scorrette di Netflix (vedi qui), e questa sentenza dimostra come questa piattaforma digitale cerchi di approfittare della propria posizione per condizionare il rapporto con i propri clienti.

Eil Bundesgerichtshof (BGH), la Corte federale di giustizia tedesca, è stata chiamata a dover decidere la liceità della condotta tenuta da Netflix, decidendo, attraverso la sentenza III ZR 152/25 del 16 aprile 2026, che la clausola utilizzata da Netflix in Germania che rinviava l'efficacia della disdetta fino all'esaurimento del credito residuo presente sull'account non è valida e quindi non può vincolare il consumatore.

La decisione interessa certamente il mercato tedesco, ma contiene principi destinati ad influenzare l'intero settore degli abbonamenti digitali e offre spunti di riflessione anche per il diritto europeo dei consumatori.


1) Il caso

Nel caso affrontato dal giudice tedesco, Netflix commercializzava, oltre ai normali abbonamenti mensili, anche carte regalo prepagate, proponendole come possibile regalo che viene fatto da consumatore a consumatore, pratica molto diffusa nel mercato attuale.

Le condizioni contrattuali prevedevano che, se il cliente chiedeva la cessazione del servizio mentre era ancora disponibile credito sulla carta regalo, la disdetta non producesse effetti immediatamente, ma soltanto dopo il completo utilizzo dell'importo residuo.

In pratica, il consumatore rimaneva vincolato al contratto fino all'esaurimento del credito, indipendentemente dalla propria volontà di interrompere il servizio, costringendolo a "consumare" tutto il credito.

E' evidente che la finalità perseguita dalla multinazionale era quella, in via indiretta, di impedire che il consumatore si rivolgesse alla stessa Netflix per chiedere la restituzione del credito residuo.

La clausola è stata contestata dal Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv), la federazione tedesca delle associazioni dei consumatori.


2) La questione giuridica andava oltre Netflix

La controversia portata davanti ai giudici non riguardava soltanto la validità di una clausola contrattuale, ma si spinge a discutere la natura giuridica del contratto di streaming e i diritti/obblighi gravanti sulle parti.

Si tratta di un contratto assimilabile ad una locazione di contenuti digitali oppure di un contratto di servizi?

La risposta incide direttamente sui diritti del consumatore, in particolare sulle modalità e sui tempi del recesso, e sulla modalità di esercizio di tale diritto.

E sotto questo profilo, il BGH considera Netflix un servizio e non una semplice "locazione digitale", e questa scelta adottata dalla Corte federale tedesca potrebbe essere una soluzione destinata probabilmente a diventare un punto di riferimento anche per gli altri giudici europei.

Secondo i giudici, Netflix non si limita a mettere a disposizione un catalogo di film e serie televisive, ma svolge un'attività continua che comprende:

  • aggiornamento costante del catalogo;
  • realizzazione di produzioni originali;
  • gestione dell'infrastruttura tecnica;
  • personalizzazione dei contenuti suggeriti agli utenti;
  • mantenimento della piattaforma.

La prestazione principale, quindi, non consiste nella semplice disponibilità di un bene digitale, ma in un'attività continuativa svolta nell'interesse dell'abbonato.

Per questo motivo il rapporto deve essere qualificato come contratto di servizi.

È questo passaggio è decisamente rilevante, in quanto il BGH evidenzia che non è il contenuto digitale a determinare automaticamente la qualificazione del contratto, bensì il concreto modo in cui il servizio viene prestato.


3) La clausola di Netflix e l'effetto sul contratto con il consumatore

Operata la premessa sul tipo di servizio che offre la piattaforma e sul rapporto contrattuale, il giudice federale tedesco focalizza la sua attenzione sull'efficacia della disdetta (o meglio recesso) del contratto da parte del consumatore.

E sotto questo profilo, viene osservato che questo diritto del consumatore può essere esercitato in qualsiasi momento, ma i suoi effetti possono essere rinviati a causa del credito residuo, che deve essere esaurito con il pagamento automatico dell'abbonamento.

In questo modo il consumatore perdeva il controllo sulla durata effettiva del contratto.

Secondo il BGH, una limitazione così significativa della libertà contrattuale avrebbe richiesto una giustificazione particolarmente forte.

Netflix, però, non è riuscita a dimostrare l'esistenza di un interesse meritevole di tutela tale da giustificare una deroga così ampia ai diritti dell'utente.


4) La decisione e i suoi effetti sui contratti dei consumatori italiani

Il Bundesgerichtshof ha ritenuto invalida la clausola perché privava il consumatore della possibilità di decidere liberamente quando porre fine all'abbonamento, subordinando l'efficacia della disdetta al completo esaurimento del credito residuo. 

In questo modo la durata del rapporto non dipendeva più dalla volontà dell'utente, ma dall'importo ancora disponibile sulla carta regalo, con il rischio di prolungare il vincolo contrattuale per un periodo anche molto lungo. 

La limitazione del diritto del consumatore non trovava alcuna giustificazione legittimante da parte di Netflix, la quale non ha dimostrato alcun interesse concreto e proporzionato che potesse giustificare una simile limitazione del diritto di recesso, determinando così uno squilibrio significativo tra le parti a danno del consumatore.

Il ragionamento sviluppato dal BGH può incidere sull'intero settore degli abbonamenti digitali.

Streaming video, musica, videogiochi in cloud e altri servizi in abbonamento presentano infatti caratteristiche molto simili: aggiornamento continuo della piattaforma, contenuti dinamici, assistenza tecnica e gestione costante del servizio.

La decisione offre quindi un criterio interpretativo destinato a orientare anche future controversie riguardanti altri operatori del mercato digitale.


5) Quali riflessi può avere per i consumatori italiani?

La sentenza è stata pronunciata sulla base del diritto tedesco e non produce effetti diretti in Italia, ma il principio enucleato appare perfettamente coerente con l'evoluzione del diritto europeo dei consumatori.

Anche la normativa italiana, infatti, guarda con particolare attenzione alle clausole che determinano uno squilibrio significativo tra professionista e consumatore o che limitano in modo ingiustificato la libertà di sciogliersi dal contratto.

Il messaggio della Corte tedesca è chiaro: il consumatore deve poter decidere quando interrompere un rapporto continuativo, senza essere vincolato da meccanismi contrattuali che, pur formalmente leciti, finiscono per prolungare artificialmente la durata dell'abbonamento.

La pronuncia del Bundesgerichtshof ricorda un principio fondamentale: la libertà di scegliere quando interrompere un abbonamento costituisce un elemento essenziale della tutela del consumatore.

Le piattaforme digitali possono certamente prevedere condizioni contrattuali per disciplinare il funzionamento dei propri servizi, ma tali clausole non possono trasformarsi in strumenti che limitano, senza un valido motivo, il diritto dell'utente di uscire dal contratto.

Per questo motivo è sempre opportuno leggere con attenzione le condizioni di abbonamento, soprattutto quando prevedono rinnovi automatici, crediti prepagati o meccanismi che possono ritardare la cessazione del servizio.

Anche nell'economia digitale, la trasparenza contrattuale e la libertà di scelta del consumatore rimangono principi fondamentali.

La sentenza della Corte federale tedesca.

domenica 30 agosto 2026

Contratti e clausole vessatorie: quando il rinnovo tacito presuntivo è inefficace

Chi sottoscrive un contratto di abbonamento spesso presta maggiore attenzione al prezzo del servizio che alle condizioni generali. Ed è proprio tra le pagine di quelle condizioni che si nascondono, non di rado, clausole capaci di produrre effetti economici rilevanti: rinnovi automatici, penali, interessi di mora, limitazioni dei diritti del consumatore.

Come possiamo tutelarci da queste clausole? dobbiamo eliminarle dal contratto, o comunque chiedere al professionista di provvedere alla loro rimozione? (se vuoi essere tutelato, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Con una importante ordinanza (Cass. civ., Sez. III, n. 12153/2026), la Corte di Cassazione torna sul tema delle clausole vessatorie e chiarisce un principio destinato ad incidere su moltissimi contratti di massa: non è il consumatore che deve eliminare le clausole sfavorevoli, ma è il professionista che deve richiamarle chiaramente e farle approvare in modo specifico.


1.- La vicenda: un abbonamento pay-tv che continua a rinnovarsi

Il caso prende le mosse da un contratto di abbonamento ad una pay-tv sottoscritto nel 2004 e che prevede il rinnovo periodico automatico delle condizioni applicate.

L'azienda, di conseguenza, si rivolge al cliente per chiedere il pagamento dei periodi precedenti, in quanto il rinnovo automatico era intervento, in assenza di specifica disdetta da parte del cliente.

Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale di Prato ritengono però inefficace la clausola di rinnovo tacito, perché non risultava specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile. Rimane dovuta soltanto la penale per la mancata restituzione della smart card.

L'impresa decide di ricorre Cassazione, la quale deve valutare il valore della doppia sottoscrizione della clausola relativa al rinnovo.

La società ritiene di avere rispettato la legge grazie ad un particolare sistema contrattuale, in quanto il suo modulo contrattuale standard prevede:

  • una prima firma con cui il cliente accettava tutte le condizioni generali;
  • una seconda sezione nella quale il consumatore poteva barrare le clausole che non intendeva accettare.

Secondo l'azienda, questo meccanismo ("opt-out") rende il consumatore ancora più libero di scegliere e ben consapevole delle conseguenze collegate alla sua decisione.

La Cassazione non è dello stesso avviso e ritiene che il sistema di scelta attribuito al consumatore non può assumere valore, essendo in contrasto con l'art. 1341 c.c..

La norma in parola non disciplina il modo in cui il consumatore può rifiutare una clausola, ma stabilisce quando una clausola particolarmente gravosa può produrre effetti.

E la regola è semplice: le clausole vessatorie devono essere specificamente approvate per iscritto.

Questo requisito serve ad attirare concretamente l'attenzione del consumatore sulle condizioni che limitano i suoi diritti o gli impongono obblighi particolarmente gravosi.

Il professionista non può quindi sostituire questa garanzia con un sistema che presume l'accettazione di tutte le clausole salvo che il cliente le elimini una per una, meccanismo che capovolge completamente la logica dell'art. 1341 c.c.: "Per contro, posto che il richiamo dell’attenzione e la consapevolezza legata alla specifica sottoscrizione rappresentano il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., il «modello» escogitato dal predisponente, amplificando l’asimmetria informativa tra le parti, rovescia il meccanismo normativo, in quanto basato su un sistema di regole negoziali, non solo predisposte unilateralmente, ma anche automaticamente accettate se non espunte espressamente. La previsione codicistica, invece, tende al contrario a richiamare l’attenzione dell’aderente e a condizionare l’efficacia delle clausole vessatorie mediante la specifica sottoscrizione.".

La Corte di Cassazione (ri)afferma un principio molto moderno molto valido in materia consumeristica: la "razionalità limitata" del consumatore.

I giudici osservano che chi firma un contratto predisposto unilateralmente dal professionista si trova, in via generale, in una specifica posizione:
a.- normalmente non legge ogni singola clausola;
b.- può non comprenderne pienamente le conseguenze;
c.- tende ad accettare automaticamente quanto predisposto.

Per questo motivo la legge impone un'attenzione rafforzata proprio sulle clausole più pericolose.

La Corte afferma che il sistema di "opt-out", come sopra richiamato, non tutela il consumatore, ma accentua l'asimmetria informativa tra professionista e cliente e non supera quella soglia minima di consapevolezza che il legislatore pretende.


2. Una decisione che va ben oltre la pay-tv

Appare evidente che il provvedimento oggetto di commento assume una rilevanza molto più ampia rispetto al rapporto contrattuale oggetto del caso concreto, andando a manifestare i propri effetti in molti altri contratti i predisposti unilateralmente dal professionista, tra cui:

  • abbonamenti televisivi;
  • servizi di telefonia;
  • piattaforme digitali;
  • palestre e servizi alla persona;
  • servizi in abbonamento online;
  • contratti assicurativi;
  • servizi finanziari;
  • forniture continuative.
In tutti questi casi il professionista deve poter dimostrare che le clausole vessatorie siano state oggetto di una vera approvazione specifica, non di una semplice firma generica del contratto.


3.- Il rinnovo tacito. una clausola chiaramente vessatoria

Il rinnovo tacito è una delle clausole che più frequentemente genera contenzioso, essendo una clausola che viene sovente inserita nei contratti di fornitura conclusi con il consumatore, questione che abbiamo anche di recente (clicca qui).

Il consumatore che sottoscrive il contratto viene a conoscenza del rinnovo tacito solo dopo molti mesi, o addirittura anni, o magari quanto credono che si sia concluso il rapporto ed invece ricevono richieste di pagamento inattese.


Sotto questo profilo, la decisione ricorda un principio fondamentale: se il rinnovo automatico è inserito nelle condizioni generali e non è stato specificamente approvato secondo quanto richiede l'art. 1341 c.c., la clausola può risultare inefficace.

Naturalmente ogni caso concreto deve essere valutato singolarmente, anche alla luce della disciplina speciale prevista dal Codice del Consumo e della normativa europea.



Ricordatevi che quando si firma un contratto predisposto unilateralmente (cioè dal professionista/società) è opportuno verificare con particolare attenzione:

- le clausole di rinnovo automatico;
- le penali;
- gli interessi di mora;
- le limitazioni dei diritti del consumatore;
- le clausole che modificano il foro competente o prevedono arbitrati.

Se il professionista pretende il pagamento di somme fondate esclusivamente su una clausola vessatoria mai specificamente approvata, non bisogna dare per scontato che la richiesta sia legittima.

È consigliabile contestare tempestivamente la pretesa, chiedere copia integrale del contratto sottoscritto e verificare se siano stati realmente rispettati i requisiti previsti dall'art. 1341 c.c.. 

In molti casi una verifica preventiva può evitare il pagamento di somme non dovute o consentire di predisporre un'efficace difesa giudiziale.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza 12153/2026.

domenica 16 agosto 2026

Booking.com è responsabile se l'hotel è irreperibile? Una sentenza apre ad una nuova tutela dei consumatori

Visto che siamo nel periodo estivo, non può mancare la segnalazione di una recente pronuncia che riguarda la prenotazione di una vacanza attraverso la più nota piattaforma: booking.com (se hai bisogno di un chiarimento, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Prenotare una vacanza online significa affidarsi alle indicazioni pubblicate sulla piattaforma, arrivando ad attribuire loro un valore di informativa precontrattuale. 

Se tali informazioni sono errate, incomplete o addirittura conducono ad una struttura irreperibile, chi deve rispondere del danno?

La risposta a questo quesito viene offerta dalla recente sentenza del Giudice di Pace di Verona (n. 94 del 22 gennaio 2026), la quale ha affrontato una classica vicenda che vede protagonisti i consumatori a caccia di una casa per la destinazione vacanziera.


1.- Il caso

Nella vicenda portata alla visione del giudice, il consumatore aveva prenotato tramite Booking.com sia il volo sia il soggiorno presso una struttura ricettiva estera.

A causa del ritardo dell'aereo, il consumatore arrivava oltre l'orario previsto per il check-in, nonostante avesse ripetutamente cercato di contattare la struttura utilizzando i recapiti indicati sulla piattaforma, senza ricevere alcuna risposta.

Giunto a destinazione, scopriva inoltre che le informazioni sulla localizzazione dell'alloggio erano insufficienti e che la struttura risultava, di fatto, irreperibile.

Tant'è, persa la prenotazione, il turista si trovava costretto a cercare un'altra sistemazione, provvedendo, in seguito, a chiedere il rimborso delle somme sostenute e il risarcimento del danno da vacanza rovinata.


2. La posizione di Booking.com

Di fronte alle richieste del turista, la società si costituiva nel procedimento, negando la propria responsabilità rispetto alla vicenda accaduta al consumatore.

Secondo Booking.com eventuali contestazioni avrebbero dovuto essere rivolte esclusivamente alla struttura ricettiva, richiamando una clausola delle proprie condizioni generali che escludeva qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite dagli operatori presenti sulla piattaforma.


3. Giudice di Pace di Verona

Il Giudice di Pace respinge le difese proposte dal professionista, accogliendo le domande svolte dal consumatore.

La sentenza parte da un principio fondamentale: Booking.com svolge attività di mediazione tra consumatore e fornitore del servizio.

Proprio per questo motivo, anche Booking è soggetto agli obblighi previsti dall'art. 1759 del codice civile, che impongono al mediatore di fornire informazioni corrette e di operare con la diligenza qualificata richiesta al professionista.

Secondo il Giudice, nella vicenda di cui trattasi, la piattaforma avrebbe dovuto verificare almeno che:

  • la struttura esistesse realmente;
  • fosse operativa;
  • i recapiti telefonici fossero effettivamente funzionanti;
  • le informazioni pubblicate fossero ragionevolmente attendibili.

Non era sufficiente limitarsi a pubblicare i dati caricati dall'albergatore senza alcun controllo.

Un altro punto fondamentale affrontato dal giudice veronese è la condizione contrattuale limitativa della responsabilità di Booking.com.

Il Giudice di Pace, presa visione delle condizioni generali di contratto, ha ritenuto vessatoria, ai sensi degli articoli 33 e 36 del Codice del Consumo, la clausola che escludeva ogni responsabilità di Booking.com.

Una simile previsione determina infatti un significativo squilibrio tra professionista e consumatore e limita illegittimamente i diritti di quest'ultimo.

Essendo contenuta in un contratto predisposto unilateralmente dalla piattaforma, la clausola non poteva produrre effetti nei confronti del consumatore.

Ulteriore aspetto meritevole di richiamo è il riconoscimento in favore del ricorrente del danno da vacanza rovinata contestato alla piattaforma digitale.

Mentre Booking.com aveva nel frattempo rimborsato il costo del soggiorno non fruito, riteneva non dovuto il danno derivante dalla vacanza compromessa.

Il Giudice ha riconosciuto che il consumatore aveva subito un concreto disagio: arrivato nel luogo di destinazione, si era trovato senza un alloggio disponibile, costretto a cercarne uno alternativo nel pieno della vacanza.

Richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Giudice ha condannato Booking.com al pagamento di 600,00 euro a titolo di danno da vacanza rovinata.




La pronuncia supera una concezione ormai datata delle piattaforme digitali come meri intermediari "neutrali".


Questa sentenza ribadisce un principio: una piattaforma digitale è un intermediario che deve rispondere per tutte le informazioni che fornisce al cliente

Quando una piattaforma organizza l'incontro tra domanda e offerta, percepisce una commissione e gestisce l'intera esperienza di prenotazione, non può limitarsi ad ospitare passivamente le informazioni inserite dagli operatori.

Essa assume precisi obblighi di correttezza, trasparenza e controllo (di natura contrattuale), soprattutto nei confronti del consumatore, che ripone affidamento nell'affidabilità del servizio.

Cosa dovete sapere consumatori informati?

Quando la prenotazione effettuata tramite una piattaforma presenta gravi anomalie, il consumatore dovrebbe:

  • conservare tutte le prenotazioni e le comunicazioni;
  • effettuare screenshot delle pagine della piattaforma;
  • documentare i tentativi di contatto con la struttura;
  • conservare ricevute e fatture delle spese sostenute per trovare una sistemazione alternativa;
  • non rinunciare automaticamente ad agire contro la piattaforma solo perché le condizioni generali sembrano escluderne la responsabilità.

Le clausole inserite unilateralmente nei contratti online non sono sempre valide. Quando comprimono in modo eccessivo i diritti del consumatore possono essere dichiarate vessatorie e, quindi, inefficaci.

Questa decisione rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore responsabilizzazione delle grandi piattaforme digitali e rafforza la tutela di chi acquista servizi turistici online, ricordando che la fiducia dei consumatori non può essere sacrificata dietro una semplice clausola contrattuale.

domenica 26 aprile 2026

Quando la piattaforma digitale deve essere chiara e trasparente

L'acquisto on line, attraverso le piattaforme digitale, rappresenta la forma di commercio più evoluta degli ultimi anni, e riguarda beni e servizi, ma può essere anche uno spazio dove è possibile vendere propri prodotti o servizi (ad esempio, eBay).

Navigando in questi siti web, almeno una volta, avrete letto una classica frase che incentiva l'adesione alla piattaforma: “Vendi senza commissioni”.

Semplice, diretta, rassicurante. Ma è davvero così?

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 2462/2025, ha voluto mettere un punto fermo su una questione molto concreta per milioni di utenti: cosa significa davvero “gratis” sulle piattaforme digitali.

Il caso riguarda Vinted, piattaforma molto diffusa per la compravendita di abiti usati e che si è affermata come leader in questo tipo di mercato ed oggetto di una sanzione da parte dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta (vedi qui).

La società decide di impugnare la sentenza ed ora i giudici amministrativi confermano le conclusioni raggiunte dall'Antitrust, considerando la pratica commerciale posta in essere da Vinted contraria ai principi del Codice del Consumo.


- Il nodo è tutto lì, in quelle poche parole: “zero commissioni”

Perché se è vero che chi vende non paga commissioni, è altresì vero che l'acquirente deve versare una somma a titolo di commissione. E soprattutto, questo costo non è immediatamente chiaro e trasparente.

Secondo i giudici, il problema non è tanto dire qualcosa di falso. È qualcosa di più sottile: dire qualcosa di vero, ma in modo tale da creare un’idea sbagliata nella testa del consumatore. 

In altre parole, una comunicazione può essere ingannevole anche senza mentire in modo evidente, ma laddove abbia il solo fine di creare confusione verso il consumatore.

Ed è proprio questo il passaggio più interessante della sentenza, in quanto il Consiglio di Stato richiama il concetto di “consumatore medio”, cioè una persona normale, che non analizza ogni dettaglio ma si affida all’impressione complessiva. 

Se quella prima impressione è fuorviante, la pratica è scorretta.

Tradotto nella vita reale: se leggo “vendi senza commissioni”, posso essere portato a pensare che l’intera operazione sia gratuita o comunque priva di costi aggiuntivi. Solo dopo scopro che esiste una commissione obbligatoria per l’acquirente e altre spese. E a quel punto la mia scelta è già stata condizionata.


- È un meccanismo che non riguarda solo questa piattaforma

È il modo in cui oggi funziona gran parte del mercato digitale: si semplifica il messaggio, si rinvia il dettaglio, si costruisce un percorso in cui il prezzo reale emerge solo alla fine.

Ma il giudice amministrativo vuole chiarire ben altro: il consumatore deve essere messo in condizione di capire subito quanto spenderà davvero. Non dopo, non a metà, non quando ormai è già coinvolto nel processo di acquisto.

Per chi utilizza queste piattaforme, il messaggio è semplice ma importante: quando qualcosa sembra “gratis”, vale sempre la pena fermarsi un attimo e chiedersi dove si nasconde il costo.

Consiglio di Stato - sentenza n. 2462/2025

domenica 19 aprile 2026

Netflix e aumenti unilaterali: cosa cambia dopo la sentenza del Tribunale di Roma

Questa domenica torniamo a trattare la vicenda "Netflix", proponendovi la sentenza n. 4993/2026, con la quale il Tribunale di Roma ha voluto lanciare un segnale in favore dei consumatori digitali e contro le piattaforme di streaming.

Abbiamo già trattato la vicenda con altro nostro intervento (vedi qui), segnalando la decisione del giudice romano, il quale ha condannato una pratica diffusa e spesso subita passivamente da milioni di utenti: le modifiche unilaterali dei prezzi e delle condizioni di abbonamento.

L’azione, promossa dal Movimento Consumatori contro Netflix Services Italy S.r.l., mette sotto accusa il cuore dei contratti delle piattaforme: le clausole che consentono di cambiare le regole del gioco mentre il contratto è già in corso, ossia la legittimità dello ius variandi.


- Lo “ius variandi”: quando il contratto lo decide una sola parte

Il nodo giuridico della questione è lo ius variandi, cioè il potere del professionista di modificare unilateralmente il contratto in essere con il consumatore, con unico obbligo di preavviso del consumatore un periodo antecedente alla modifica peggiorativa (di solito 30 giorni).

In questi casi, il consumatore può disdire il contratto o "accettare" le nuove tariffe applicate dal professionista.

Nel caso di Netflix, questo potere riguardava:

  • il prezzo dell’abbonamento
  • le condizioni di utilizzo del servizio

Il problema non è tanto l’esistenza di questo potere, come già anticipato in precedenza, ma il suo esercizio effettivo da parte di Netflix.

E qui l'intervento del Tribunale di Roma è chiaro ed inopinabile, laddove osserva che le clausole oggetto di censura creano uno squilibrio significativo tra le parti, violando il Codice del Consumo. 

In sostanza, il contratto diventa uno strumento nelle mani della sola piattaforma, la quale mentre il consumatore resta in posizione passiva.


- Clausole vessatorie - le vaghe ragioni di Netflix

Anche le ragioni addotte da Netflix per giustificare l'aumento proposto/imposto non hanno convinto il giudice romano, in quanto fondate su formule ormai tipiche quali il miglioramento del servizio o l'aumento dei contenuti od ancora la migliore qualità dei servizi offerti agli abbonati.

Tutte ragioni ritenute irrilevanti da parte del Tribunale di Roma, il quale ha richiamato i principi previsti in materia, ricordando che una modifica unilaterale è legittima solo se è:

- trasparente

- specifica

- prevedibile

Tradotto, la modifica deve essere predisposta dal professionista (Netflix nel caso di specie) in modo tale che il consumatore deve poter capire, fin dall’inizio, quando e perché il prezzo potrà cambiare.

E nel caso esaminato dal giudice, le clausole non rispettavano i principi appena richiamati, in quanto non fissavano criteri chiari; lasciavano ampia discrezionalità all’azienda;verano accompagnate da comunicazioni standard e poco informative.

Qual conseguenza? la condizioni contrattuale si presume come vessatoria con conseguente nullità che non può essere ovviata dall'informativa standard che per anni le piattaforme hanno utilizzato, ossia: “se non ti sta bene, puoi cancellare l’abbonamento”.

La sentenza smonta questa impostazione in modo deciso, proponendo un diverso ragionamento secondo il quale il diritto di recesso concesso al consumatore non riequilibrail contratto, perché:

  • il consumatore subisce comunque una modifica imposta;
  • la disdetta comporta costi reali (perdita del servizio, discontinuità);
  • non esiste una vera alternativa negoziale.

In altre parole: la libertà di uscire non sana una clausola squilibrata.


- La clausola vessatoria non è solo un problema contrattuale - pratica commerciale scorretta

E qui il giudice romano si spinge ad affrontare, con la decisione oggetto del nostro commento, un secondo livello di tutela: quello delle pratiche commerciali scorrette.

La comunicazione dell'aumento può essere considerata una pratica commerciale scorretta, con danno verso il consumatore, quanto la comunicazione dell'aumento viene, come nel caso Netflix risulta provato:

- enfatizza benefici (“più contenuti”, “più qualità”);

- viene proposta con un taglio promozionale (una sorta di nuova offerta);

- non fornisce informazioni complete e trasparenti.

Questo modo poco trasparente di proporre il cambio delle condizioni da parte del professionista può, secondo il Tribunale di Roma,influenzare indebitamente le scelte del consumatore e integrare una violazione del Codice del Consumo .

In termini più semplici, il giudice arriva ad individuare una tutela del consumatore che si fonda sotto due profili (tutela “a doppio binario”): da una parte sotto il profilo della validità delle clausole incluse nel contratto e delle sue modifiche, dall'altro dal punto di vista della correttezza delle comunicazioni.


- Cosa cambia concretamente per i consumatori

La causa è stata avviata con gli strumenti delle azioni rappresentative, oggi uno dei meccanismi più incisivi di tutela collettiva.

Le conseguenze possono essere molto concrete:

  1. stop all’uso delle clausole illegittime
  2. divieto di reiterare le condotte scorrette
  3. obbligo di informare tutti gli utenti coinvolti
  4. possibile rimborso degli aumenti pagati

E questo provvedimento potrebbe creare un importante precedente che riguarderà anche gli altri operatori del settore, ridefinendo le regole dei contratti digitali, in quanto le piattaforme digitali non possono più usare clausole generiche per modificare prezzi e condizioni.

La sentenza del Tribunale di Roma n. 4993/2026, che puoi leggere di seguito, apre uno spazio concreto di tutela, anche per situazioni già verificatesi.

sabato 4 aprile 2026

Netflix condannata: aumenti illegittimi degli abbonamenti e rimborsi fino a 500 euro

La recente pronuncia del Tribunale di Roma contro Netflix, a seguito della brillante azione avviata dal Movimento consumatori, segna un passaggio rilevante nei rapporti tra piattaforme digitali e consumatori, rafforzando la posizione di questi ultimi a fronte dei progressivi aumenti disposti dalla multinazionale americana, leader nel settore dello streaming  (per maggiori informazioni/aiuto scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Il giudice romano, infatti, ha dichiarato illegittimi gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti applicati tra il 2017 e gennaio 2024, annullando le clausole contrattuali che li giustificavano, e che sono state considerate vessatorie e contrarie al Codice del Consumo.

Questa decisione consente, di fatto, ai consumatori di ottenere il rimborso per i maggiori costi sostenuti in questi anni, con una precisazione: Netflix ha già dichiarato che proporrà appello alla pronuncia del Tribunale di Roma e quindi l'esito del primo grado potrebbe essere ribalto con il giudizio di seconde cure.


a.- Il nodo giuridico: perché gli aumenti sono illegittimi

Al centro della decisione c’è una clausola contrattuale che consentiva a Netflix di modificare unilateralmente i prezzi senza indicare criteri chiari, oggettivi e verificabili.

Una previsione di questo tipo contrasta con gli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo, che impongono:

  • trasparenza,
  • equilibrio contrattuale,
  • prevedibilità delle condizioni economiche.

La violazione della norma inderogabile del Codice del Consumo comporta la nullità della clausola contrattuale, con conseguente inefficacia degli aumenti previsti da Netflix ai consumatori, i quali sono legittimati ad ottenere il rimborso delle maggiori somme pagate negli anni.

sabato 6 luglio 2024

Bene la Commissione europea che avvia l'indagine su Shein e Temu

Con favore segnaliamo il recente intervento della Commissione europea volto a tutelare i consumatori, dando applicazione alla recente direttiva per tutela dei servizi digitali, chiedendo una serie di chiarimenti alle piattaforme cinesi di commercio elettronico Shein e Temu.

Il controllo avviato dalla Commissione è finalizzato ad accertare se i due operatori dell'e-commerce abbiano dato esecuzione alle novità normative introdotte con Digital services act (Dsa), prevedendo misure tecniche volte a tutelare i consumatori che accedono al servizio on line, e garantire che i beni e i contenuti non siano  illegali e dannosi.

E' risultato, come denunciato da alcune associazioni consumatori, che i prodotti offerti nel mercato digitale erano illegali e che sulla piattaforma sono portati avanti "dark patterns", ossia interfacce volte a confondere/ingannare il consumatore.

La Commissione ha ricordato che: "Sia Temu che Shein devono fornire le informazioni richieste entro il 12 luglio 2024. Sulla base della valutazione delle risposte, la Commissione valuterà le prossime tappe. Ciò potrebbe comportare l'apertura formale di un procedimento ai sensi dell'articolo 66 della legge sulla protezione dei dati. A norma dell'articolo 74, paragrafo 2, della legge sulla protezione dei dati, la Commissione può infliggere ammende per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni. In caso di mancata risposta, la Commissione può decidere di chiedere le informazioni mediante decisione. In questo caso, la mancata risposta entro il termine potrebbe comportare l'imposizione di penalità di mora.".

sabato 28 gennaio 2023

Condotte scorrette: AGCM sanziona Yoox

Fonte: comunicato stampa
13 gennaio 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi 5.250.000 euro la società Yoox Net-a-Porter Group S.p.A. L’istruttoria dell’Antitrust ha consentito di accertare la scorrettezza di alcuni comportamenti attuati attraverso il sito di e-commerce https://www.yoox.com/it nell’ambito dell’attività di vendita online di capi d’abbigliamento, di calzature e di altri beni di moda, lusso e design, nel periodo 2019-2022. In particolare, la società ha annullato unilateralmente gli ordini online già perfezionati dai consumatori in caso di superamento di determinate soglie di resi, omettendo contestualmente l’informativa sul blocco degli acquisti. Inoltre ha prospettato in modo ingannevole i prezzi di vendita dei prodotti e gli sconti effettivamente applicati.

Per quanto riguarda la prima pratica, secondo l’Autorità è emersa una specifica policy aziendale interna che prevede - senza informare prima o dopo i consumatori - l’inibizione della possibilità di effettuare ulteriori acquisti nel caso di superamento di determinate soglie di resi, limitando così il diritto di recesso. In riferimento alla seconda pratica, invece, l’Autorità ha ritenuto che Yoox abbia indotto i consumatori ad aderire alle proprie offerte online sulla base della prospettazione di prezzi e di sconti ingannevoli. Ad esempio si è accertato che, prima del 1° febbraio 2022, a seguito dei frequenti repricing, il prezzo finale scontato di alcuni prodotti - in occasione di particolari promozioni - risultava sostanzialmente analogo al prezzo effettivamente praticato nel periodo precedente la promozione, in quanto veniva modificato il prezzo di riferimento rispetto al quale veniva poi applicato lo sconto.

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