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domenica 5 novembre 2023

Buoni postali serie P e Q: anche l'arbitro si adegua alla Cassazione!

Anche l'ABF ha deciso, infine, di adeguarsi all'orientamento consolidato espresso dalla Corte di Cassazione, seguendo le nuove direttive ribadite anche di recente (vedi qui), con le limitazioni intervenuto nel 1986.

Anche l'arbitro ritiene, di conseguenza, pienamente applicabile anche ai buoni P e Q la riduzione del tasso di rendimento intervenuta con il decreto ministeriale 13 giugno 1986 e non la tabella indicata nel tergo dei buoni postali emessi.

Qui di seguito, il provvedimento del Collegio di coordinamento n. 9321/2023.

domenica 22 ottobre 2023

Buoni fruttiferi postali serie P e Q: nuovo intervento della Cassazione

Si torna a parlare, con il nostro intervento odierno, dei buoni fruttiferi postali emessi con la serie "P" e "Q" e già argomento trattato in questo blog.

Come è noto questi titoli sono stati emessi nel 1986, prevedendo un determinato tasso di interesse che, in seguito, è stato variato al ribasso, non mantenendo la promessa di importante resa a fronte di un vincolo temporale di venti o trent’anni.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1986, infatti, era stata decisa una importante riduzione del tasso di interesse applicato a questi titoli di stato, peraltro del tutto distinto da quello riportato sul documento cartaceo consegnato al cliente.

La vicenda ha avuto già un epilogo con la sentenza 3963/2019 con la quale la Cassazione ha affermato la liceità della riduzione del tasso dei buoni fruttiferi, ma è stata oggetto di ulteriori interventi giurisprudenziali in questi ultimi anni, anche con effetto retroattivo.

Questo principio è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 20/2020 (vedi qui), ove ha ritenuto di considerare legittimo il sistema normativo che ha previsto l'efficacia retroattiva le modificazioni, anche in peius, dei tassi di interesse disposte per le serie dei buoni fruttiferi postali, non ledendo l'affidamento dei risparmiatori sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento, poiché la variazione sfavorevole del tasso di interesse non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma trova applicazione solo con l'entrata in vigore del decreto.

Il punto riguarda l'applicazione delle norme del 1986 anche per emissioni antecedenti (ad esempio le serie P e Q) ove sul certificato vengono indicate determinate condizioni contrattuali con conseguente legittimo affidamento del consumatore ad incassare il tasso pattuito.

La Cassazione risolve la questione con il seguente principio di diritto: Poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il “senso letterale delle parole” alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘Q/P’, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni.

In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo".

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 25583/2023.

sabato 26 novembre 2022

Buoni postali - Antitrust sanziona Poste per non aver informato i clienti della prescrizione!

Fonte: comunicato stampa
4 novembre 2022
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e ha irrogato una sanzione di 1,4 milioni di euro in riferimento alla sua attività di collocamento e di gestione dei Buoni Fruttiferi Postali.

Secondo l’Autorità, Poste ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione di tali titoli. La normativa prevede infatti che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivano dopo dieci anni dalla data di scadenza del buono, con la conseguenza che né il capitale né gli interessi siano più esigibili. Le somme vengono d
evolute a favore dello Stato per i Buoni emessi fino alla data del 13 aprile 2001 e a favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie per quelli emessi successivamente. La condotta di Poste è stata dunque ritenuta idonea ad indurre in errore il consumatore per quanto riguarda l’esercizio dei diritti di credito relativi al Buono sottoscritto.

domenica 22 maggio 2022

Buoni postali Q/P - la Cassazione ritiene legittimo il "taglio" degli interessi da parte di Poste

La Corte di Cassazione si esprime, ancora una volta, contro i consumatori nella vicenda buoni postali, applicando il principio del "legittimo affidamento", così riconoscendo il diritto da parte di Poste Italiane di poter ridurre gli interessi dovuti agli acquirenti dei titoli di stato. 

Purtroppo, contrariamente agli ultimi orientamenti dell'Arbitro Bancario, il giudice di legittimità ha voluto tutelare gli interessi di Poste esprimendosi, nella vicenda dei buoni “ibridi”, contro la tutela dei consumatori. 

Il caso è noto e riguarda i buoni fruttiferi postali trentennali della serie Q/P emessi tra il 1986 e il 1995, ove sono stati riconosciuti determinati interessi che, alla visione dei documenti emessi da Poste, risultano con timbrature poco chiare ove, a detta di Poste, vi sarebbero i nuovi tassi di interesse più bassi.

Indicazioni poco chiare (illeggibili - assenti) che hanno portato il consumatore a lagnarsi quando, alla scadenza dei 30 anni, ha ottenuto un importo sensibilmente inferiore a quello promesso.

Negli ultimi tempi, le ragioni dei consumatori erano state ascoltate, con obbligo di Poste a versare il maggiore importo per i buoni Q/P scaduti,

La Suprema Corte, invece, ha ritenuto di dover punire il consumatore e la sua ignoranza, nel senso che secondo i giudici  di legittimità il consumatore non poteva limitarsi a fidarsi di quanto scritto sulla cedola, ma avrebbe dovuto conoscere la legge e, quindi, il mutamento del tasso di interesse intervenuto prima dell'emissione dei buoni.

Tale carenza del consumatore viene pesantemente sanzionata dalla Cassazione, la quale non si pone il problema della condotta gravemente inadempiente, sotto il profilo dell'informativa, da parte di Poste, rea di non aver correttamente indicato i tassi di interesse sulla cedola.

Speriamo che questo precedente sia isolato e venga, a breve, superato da altre sentenze della Cassazione che considerino gli interessi dei consumatori e valorizzino la condotta negligente del professionista.

Di seguito, il provvedimento della Cassazione.

domenica 22 marzo 2020

Corte Costituzionale: legittima la riduzione del tasso dei buoni fruttiferi prima del 1986

Torniamo a trattare la questione buoni fruttiferi postali, già oggetto di nostri precedenti interventi (vedi qui), e vi segnaliamo la recente sentenza con cui la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del ribasso del tasso di interesse per i buoni emessi prima del 1986.

Occorre ricordare che il citato decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha diminuito vertiginosamente il tasso d’interesse applicato rispetto a quello pattuito e riportato sui buoni cartacei. 

Come già evidenziato nel blog, molti consumatori si sono rivolti ai giudici, contestando la legittimità della riduzione del tasso di interesse fondata su un atto unilaterale, privo di adeguata informativa La vicenda è terminata alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stata risolta dal Giudice di legittimità che ha considerato legittima la modifica unilaterale del tasso di interesse essendoconsentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione”.

Con questa argomentazione, il Giudice di legittimità ha di fatto legittimato la riduzione degli interessi applicati al cliente dalle poste. 

La Corte Costituzionale ha, per contro, considerato legittima tale norma anche in riferimento ai buoni emessi prima dell'entrata in vigore della norma del 1986, non considerando lesiva degli interessi dei consumatori l'art. 173 del DPR n. 156/1973, norma che prevede l'effetto retroattivo dell'eventuale riduzione degli interessi dei buoni fruttiferi postali.

Qui la sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2020.

domenica 1 settembre 2019

Buoni serie "O" - ABF ancora contro i risparmiatori

Anche l'Arbitro Bancario Finanziario si allinea all'orientamento definitivamente indicato dalla Corte di Cassazione in materia di buoni fruttiferi, così definitivamente affossando le speranze dei molti risparmiatori che hanno richiesto il maggior rimborso degli interessi.

Abbiamo già trattato diffusamente la questione (vedi qui)  evidenziando come il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 abbia sensibilmente ridotto i tassi d’interesse riconosciuti ai risparmiatori, sicuramente inferiore a quello riportato sui buoni cartacei all'atto della sottoscrizione.

La Cassazione, con decisione  richiamata dall'ABF nel provvedimento in lettura, ha ritenuto legittima la riduzione operata dal citato decreto, legittimando la riduzione degli interessi riconosciuti al risparmiatore (vedi qui).


Di seguito, il provvedimento del Collegio di Torino.

domenica 7 aprile 2019

Cassazione: decisione definitiva sui buoni fruttiferi postali

Torniamo a trattare l’argomento sui buoni fruttiferi postali (bfp), in quanto la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 3963 dell’11 febbraio 2019, sta facendo discutere il web, tanto che alcuni l’hanno già definita la sentenza “salva Poste”. 

La vicenda è nota, anche per essere stata più volte trattata dalla nostra Associazione (v. qui): essa riguarda la variazione al ribasso dei tassi d’interesse su due serie di buoni fruttiferi postali, e più precisamente quelli della serie P e Q risalenti a prima del 1986, quando l’inflazione italiana toccava la doppia cifra.

Queste serie di buoni fruttiferi postali – risalenti agli anni ottanta – promettevano grossi guadagni a fronte di un vincolo temporale di venti o trent’anni.


Tuttavia, il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, oramai conosciuto anche dai risparmiatori che per anni hanno atteso di riscuotere la rendita, ha diminuito vertiginosamente i tassi d’interesse rispetto a quelli sottoscritti in posta e riportati sui buoni cartacei.

Nel corso degli anni, molti risparmiatori traditi hanno fatto ricorso contro Poste Italiane per vedersi riconosciuti il tasso di interesse indicato sui buoni: il cavallo di battaglia delle iniziative legali era soprattutto quello che il Ministero, oltre ad aver agito unilateralmente e a colpi di decreto, ha modificato i tassi a sostanziale insaputa di chi aveva sottoscritto i buoni fruttiferi.

Diversi tribunali e giudici di pace italiani, sparsi a macchia di leopardo sullo stivale, hanno dato ragione al risparmiatore, non condividendo la scelta autoritaria del Ministero, in passato parte del rapporto di diritto privato per tramite di Cassa Depositi e Prestiti, di diminuire drasticamente i tassi di rendimento.

In questo contesto, tuttavia, è giunta come un fulmine a ciel sereno la Corte di Cassazione che, va però precisato, non riguarda i buoni fruttiferi postali emessi dopo l’introduzione del decreto.

La vicenda è terminata alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito di contrasto creatosi in merito all'applicabilità - negativa in termini di rimborso degli interessi (vedi qui) - ed è stata così risolta dagli Ermellini.

Sulla scorta di argomenti di ordine formale, è stato detto che “era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione.

Tuttavia, l’argomento forse più rilevante – e ad opinione di chi scrive foriero di ulteriori sviluppi e duelli nelle aule dei Tribunali – è il seguente: “vi è da dire che, a fronte di una normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque il meccanismo, già descritto, consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo.”.

In altre parole, gli Ermellini hanno affermato che, poiché lo stato e la pubblica amministrazione sono, per definizione, soggetti affidabili, allora possono ad un tempo essere parte di un rapporto privatistico e, poi, modificare le regole del contratto di propria spontanea iniziativa e senza informare il consumatore, se non tramite la Gazzetta Ufficiale.


A nostra opinione, desta perplessità il fatto che la Cassazione non abbia tenuto conto di diverse norme costituzionali, e tra queste l’art. 47, co.1, della Cost., norma che tutela il risparmio.


In un epoca come la nostra, in cui il ruolo della finanza è sempre più forte, si pone il problema di come il risparmio viene difeso non in quanto tale, ma come investimento per favorire sviluppo economico e sociale: vale a dire che, se non ho capitali, nemmeno posso investire e creare posti di lavoro.

In questo contesto, la tutela del risparmio, allora, dovrebbe passare attraverso norme che assicurino ai risparmiatori, in modo pratico ed efficace, la conoscenza delle condizioni di investimento dei propri risparmi, e quindi dei tassi di rendimento.

Poca cosa, dunque, è la comunicazione tramite la Gazzetta Ufficiale: affidarsi a tale strumento, che non tutti consultano nella vita di tutti i giorni, significa relegare ad una mera eventualità la circostanza che il risparmiatore sia informato sui propri investimenti da parte dello stato. 

Bisogna peraltro segnalare alcune voci che si sono poste fuori dal coro ed hanno evidenziato l'ovvietà della decisione assunta dal Giudice di Legittimità, la quale non ha sostanzialmente danneggiato gli interessi dei risparmiatori (vedasi qui).

Di seguito trovi la sentenza per esteso. 

lunedì 1 aprile 2019

Buoni fruttiferi postali, la battaglia sui tassi è stata persa giustamente

Fonte: Il Fatto Quotidiano
25 febbraio 2019
Cause perse e straperse in partenza. Straperse per i risparmiatori, magari condannati anche a rifondere le spese legali delle Poste o della Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). Ma molto redditizie per alcuni avvocati. Ora finalmente l’11-2-2019 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dato torto a chi aveva torto e ragione a chi aveva ragione.

La faccenda rimanda a un decreto ministeriale del 13-6-1986, che abbassò i tassi di alcuni buoni fruttiferi postali (BFP) già emessi. La Legge lo permetteva, la possibilità era generalmente nota - come ricordo io stesso! - e tutto sommato era abbastanza prevedibile. Peccato che non pochi si siano lasciati convincere a intentare cause senza fondamento da tutti i punti di vista.

domenica 30 settembre 2018

Poste Italiane bfp "serie O" - le Sezioni Unite della Cassazione risolveranno la questione

Ancora una volta la Cassazione a Sezioni Unite è chiamata a risolvere una questione in materia bancaria. Nel caso di specie, però, la vicenda oggetto della prossima pronuncia dei giudici di legittimità sono dei buoni fruttiferi emessi da Poste Italiane - la famigerata serie O.

Abbiamo già trattato la questione nel blog (vedi), evidenziando il carattere illegittimo della condotta di Poste che, applicando in mod illegittimo le norme nazionale, ha parzialmente rimborsato gli interessi previsti in favore degli acquirenti dei titoli rientrati nella serie O e così come riaffermato anche dai giudici di merito (Giudice di Pace di Savona).

A seguito dei continui ricorsi da parte di Poste Italiane, la Cassazione ha deciso di sottoporre la vicenda al vaglio delle Sezioni Unite, come da ordinanza che potete leggere qui di seguito.

domenica 19 marzo 2017

Buoni postali. Cassino in favore del recupero per i titoli serie "O"

Torniamo a trattare l'argomento Buoni Fruttiferi Postali proponendovi, di seguito, la recente sentenza del Tribunale di Cassino che, seguendo la giurisprudenza della Cassazione, ha ritenuto di riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere il pagamento integrale degli interessi per i titoli arrivati a scadenza (vedi).

Il Giudice ha correttamente ritenuto di non dover dare applicazione alla normativa introdotta successivamente all'emissione dei titoli acquistati dai risparmiatori e che ha fortemente ridimensionato la pretesa del cliente in favore di Poste.

Vi invitiamo, anche contattando Consumatore Informato (info@consumatoreinformato.it), di far valutare i vostri buoni postali per verificare se il rimborso dell'importo dovuto è corretto.

Qui il provvedimento del Tribunale di Cassino.

domenica 12 febbraio 2017

Buoni fruttiferi postali serie "O"- si al pagamento di tutti gli interessi

I buoni postali serie "O" devono essere rimborsati integralmente in favore del consumatore, ossia con il riconoscimento di tutti gli interessi promessi al momento della sottoscrizione dell'acquisto.

Questo è ciò che è emerso dalla pronuncia del giudice di Pace di Savona che vi proponiamo di seguito, con la quale è stata respinta l’opposizione all’ingiunzione con la quale un risparmiatore aveva ottenuto l'ordine di pagamento di tutti gli interessi verso POSTE ITALIANE S.p.A..

La società si era opposta all'ordine di pagamento di tutti gli interessi stampati sopra i Buoni “serie O” in favore dell'investitore, ma il Giudice di Pace ha confermato il diritto da parte del consumatore ad ottenere il versamento di tutti i soldi promessi.

I Buoni Fruttiferi Postali (Bfp) trentennali ancora in circolazione, tipici quando l’inflazione toccava la doppia cifra e prometteva buon rendimento, sono argomento di attualità da quando la Cassazione, nella ormai nota sentenza n. 13979/2007, ha aperto uno spiraglio per ottenere quanto stampato sul retro del Buono cartaceo.

L’ostruzionismo di Poste e Cassa Deposito e Prestiti


I Buoni serie O, N e O/N (stampati tra il 1974 e il  1986) portati all’incasso oggi si vedono liquidare da parte di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti interessi ampiamente decurtati, e ciò in virtù degli artt. 173 del Decreto Presidente della Repubblica n. 156/1973 e 6 del Decreto Ministeriale 148/1986. In particolare, quest’ultima norma viene cavillosamente letta come se i buoni emessi prima del 1986 fossero convertiti in quelli delle serie successive, e al minore saggio di interesse di questi ultimi. E’ evidente la politica di chiusura dei cordoni della borsa di Poste Italiane: non vengono più riconosciuti gli interessi al tasso più vantaggioso indicato sui buoni stampati prima del 1986, bensì quelli rideterminati (al ribasso) dopo il 1986.

In questo modo, la prospettiva dei risparmiatori di un investimento sicuro e redditizio è stata a mano a mano erosa, senza convenienti “scappatoie” come il recesso (previste ove la Banca modifichi, di sua iniziativa, le condizioni economiche di un contratto). Si tenga altresì conto del fatto che i tassi rideterminati dopo il 1986 non venivano (e non vengono) “pubblicizzati” efficacemente ai risparmiatori.

La Cassazione in favore dei consumatori - Poste obbligata a rimborsare tutti gli interessi
Una breve premessa è d’obbligo. Oggi le Poste sono organizzate in Società per Azioni e, in tutto e per tutto, soggetti privati; inoltre, i prodotti di investimento postale poco si distinguono dai prodotti di investimento bancario: tuttavia, per questi ultimi è d’obbligo l’indicazione, nel contratto, delle condizioni e dei prezzi praticati; inoltre, la banca non può “inasprire” i prezzi e le condizioni contrattuali senza avere prima informato il cliente, con sua facoltà di recedere.

Al contrario, non sempre per i risparmiatori di poste italiane era (ed è) possibile essere “preallertati” delle variazioni negative dei tassi, a meno che non diventino assidui ed attenti lettori della Gazzetta Ufficiale o delle fantomatiche tabelle appese negli Uffici Postali.

E’ in questo contesto di poca trasparenza si inserisce la oramai nota Cassazione del 2007, la quale, tra l’altro, ha affermato che: “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.

In altre parole, il rapporto tra il risparmiatore e le Poste Italiane è in tutto e per tutto alla pari: questo significa che per gli interessi sui Buoni valgono sempre e solo i patti concordati tra di essi, senza che contino più  gli “sgambetti” operati tramite leggi o altri atti autoritativi.

Gli sviluppi della sentenza – come ottenere gli interessi - il Giudice di Pace di Savona
Diversi Giudici di Pace hanno fatto riferimento al principio espresso dalla Cassazione, e al fatto che il Buono Postale Fruttifero Serie O costituisce piena prova scritta contro Poste Italiane S.p.A., quantomeno per emanare decreto ingiuntivo.

Non importa, dunque, se l’originale del Buono è stato già consegnato e trattenuto dall’Ufficio Postale per il calcolo degli interessi: il Giudice di Pace di Savona ha avuto modo di dire, nella sua recente sentenza, che “quanto alla sufficienza della copia fotostatica del buono postale fruttifero Serie O può costituire piena prova scritta contro Poste Italiane S.p.A., ai fini e per gli effetti di cui all’art. 633 c.p.c.; soccorre a tal proposito la previsione normativa di cui all’art. 2719 c.c. che dispone che le copie fotografiche e/o fotostatiche di una scrittura hanno la stessa efficacia delle copie autentiche, se la loro conformità all’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

In pratica, sarà sufficiente per il risparmiatore accorto tenere una fotocopia del Buono postale e, anteriormente all’incasso della somma eventualmente liquidata dall’Ufficio Postale, preavvertire che è da considerare soltanto un acconto sul maggiore importo dovuto. Questa semplice accortezza sventa l’insidia di liberatorie apposte meccanicamente sul buono da parte di Poste Italiane S.p.A.

Aggiornamento: la questione BFP è finita alle Sezioni Unite della Cassazione (vedi)

Qui di seguito la sentenza del Giudice di Pace di Savona:
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