Si torna a parlare, con il nostro intervento odierno, dei buoni fruttiferi postali emessi con la serie "P" e "Q" e già argomento trattato in questo blog.
Come è noto questi titoli sono stati emessi nel 1986, prevedendo un determinato tasso di interesse che, in seguito, è stato variato al ribasso, non mantenendo la promessa di importante resa a fronte di un vincolo temporale di venti o trent’anni.
Con decreto ministeriale 13 giugno 1986, infatti, era stata decisa una importante riduzione del tasso di interesse applicato a questi titoli di stato, peraltro del tutto distinto da quello riportato sul documento cartaceo consegnato al cliente.
La vicenda ha avuto già un epilogo con la sentenza 3963/2019 con la quale la Cassazione ha affermato la liceità della riduzione del tasso dei buoni fruttiferi, ma è stata oggetto di ulteriori interventi giurisprudenziali in questi ultimi anni, anche con effetto retroattivo.
Questo principio è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 20/2020 (vedi qui), ove ha ritenuto di considerare legittimo il sistema normativo che ha previsto l'efficacia retroattiva le modificazioni, anche in peius, dei tassi di interesse disposte per le serie dei buoni fruttiferi postali, non ledendo l'affidamento dei risparmiatori sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento, poiché la variazione sfavorevole del tasso di interesse non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma trova applicazione solo con l'entrata in vigore del decreto.
Il punto riguarda l'applicazione delle norme del 1986 anche per emissioni antecedenti (ad esempio le serie P e Q) ove sul certificato vengono indicate determinate condizioni contrattuali con conseguente legittimo affidamento del consumatore ad incassare il tasso pattuito.
La Cassazione risolve la questione con il seguente principio di diritto: “Poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il “senso letterale delle parole” alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘Q/P’, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni.
In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo".
Corte di Cassazione - Ordinanza n. 25583/2023.