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lunedì 31 agosto 2020

Anche Pesaro contro la "classifica di Travel": non è valida l'iscrizione a New Club Elite!

Un altro contratto di vendita del certificato New Club Elite è stato dichiarato privo di validità e un'altra coppia di consumatori sono stati liberati dall'obbligo di pagare le spese di gestione fino al 31 dicembre 2053 (per maggiori informazioni, scrivete a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Abbiamo seguito anche questa vicenda, riuscendo ad aiutare i consumatori marchigiani che erano entrati nel circuito Club Elite a seguito di un incontro presso un albergo con alcuni promotori della società Travel Srl, i quali li avevano convinti a firmare il contratto dietro la garanzia, tra le altre, che se non avessero usufruito della vacanza, la stessa società venditrice si sarebbe ripresa il diritto vacanza.

Purtroppo, ancora una volta, le promesse di Travel non sono rimaste soddisfatte, ed i consumatori non sono mai riusciti ad usufruire di alcun buono vacanza, venendo invece contattati da New Club Elite per il pagamento delle spese annuali.

Solo dopo aver ricevuto il certificato vacanza, i consumatori comprendevano di essere stati iscritti ad un club con modalità "basic" sino al 2053, per due sole persone.

I nostri amici hanno provato a chiedere a Travel di procedere alla vendita del proprio diritto vacanza, ma i promotori della società hanno sempre risposto: "siete in classifica per la vendita"......ma quale classifica?

Tribunale di Pesaro - il contratto di Travel non è valido
Anche il Tribunale di Pesaro, come altri giudici che sono stati chiamati a valutare questi contratti, ha riconosciuto la nullità del modello fatto sottoscrivere da Travel Srl ai consumatori, evidenziando che:"nel caso di specie il contratto concluso tra la Travel srl e xxx non ha un oggetto determinato e neppure determinabile sulla base del contenuto del contratto e certamente non contiene tutti gli elementi voluti dalla legislazione speciale a tutela del consumatore. Nel contratto si prevede che xxxxx acquista l’iscrizione a N.C.E. Ltd. by London in formula di trust, definito Club e che potrà usufruire di tutti i servizi turistici offerti dal club – che non sono però descritti – tra cui un pernottamento all’anno per due persone come da statuto del Club, ma senza indicare la destinazione e neppure il periodo nell’arco dell’anno (il rinvio generico ad un depliant non è sufficiente per soddisfare i requisiti di determinatezza imposti dalla legge a tutela del consumatore). Tale assoluta genericità compromette la posizione della parte acquirente che non è messa in grado di conoscere esattamente ciò che sta comprando."

Ed anche i consumatori pesaresi, grazie al giudice, possono farsi cancellare dal Registro dei soci di New Club Elite in modo certo e definitivo.

lunedì 24 dicembre 2018

Travel S.r.l.: bene il Tribunale di Modena che cancella un nuovo certificato

Nuovo importante intervento del Tribunale di Modena che è intervenuto nel complesso rapporto creatosi tra i consumatori e il Club inglese New Club Elite.

Ancora una volta, oggetto dell'intervento della giurisprudenza di merito è un contratto venduto dalla società romana Travel S.r.l. a dei consumatori modenesi.

Successivamente all'appuntamento in una struttura alberghiera, i consumatori avevano ospitato presso la propria abitazione i promotori di Travel e, convinti dall'abilità di questi ultimi, avevano sottoscritto il contratto di acquisto del certificato vacanza, dietro la promessa che dopo dodici mesi avrebbero potuto rivendere il diritto vacanza.

Successivamente, erano venuti a conoscenza di essere rimasti iscritti in Club Elite sino al 2053 senza poter usufruire del proprio diritto vacanza, ma dovendo pagare le spese di gestione annuale.

Il Tribunale di Modena, con un recente provvedimento, ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto del certificato vacanza concluso con Travel S.r.l. per evidente carenze di legge del modulo sottoposto alla firma dei clienti.

Il giudice giunge a tale conclusione dopo aver visionato il contratto di acquisto, riscontrando una serie di gravi carenze tra le quali l'assenza di informazioni decisive: "Pare ipotizzabile che gli acquirenti abbiano acquisito il diritto di godere di periodi di vacanza, e tuttavia nel contratto non è specificata la loro durata, né appare indicata la località in cui gli stessi potrebbero essere usufruiti, e neanche le modalità di prenotazione e le strutture ospitanti".

Il Tribunale di Modena ha contestato anche la violazione dell'art. 71 del Codice del Consumo, non avendo fornito Travel al consumatore tutte le informazioni corrette e trasparenti al momento dell'acquisto del certificato New Club Elite: "Non risultano essere state fornite in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti", anche attraverso un documento informativo corretto e completo.

Grazie a questo provvedimento, i consumatori modenesi non dovranno più pagare le spese di gestione a New Club Elite e dovranno essere cancellati dal club inglese.

Per maggiori informazioni, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it

domenica 21 ottobre 2018

Ancora sulla nullità del contratto di finanziamento per l'acquisto di una multiproprietà

Torniamo a trattare, con il presente intervento, un argomento caro al nostro blog, ossia la validità del contratto di finanziamento collegato all'acquisto di una multiproprietà od altro diritto vacanza turnario, ovvero l'iscrizione ad un club.

Gli interventi in materia, come potete leggere già in questo blog, sono molteplici e non sempre chiari, tant'è che ancora oggi la Suprema Corte di Cassazione è dovuta intervenire per delineare la materia e spiegare quando la nullità del contratto principale comporta anche l'invalidità del contratto di finanziamento sottoscritto.

Abbiamo ripetutamente trattato il punto, evidenziando anche la necessità di proporre una valida prova dell'esistenza della stretta connessione tra i due rapporti contrattuali sottoscritti dal cliente (vedi qui).

Anche nel caso di specie, i consumatori hanno assunto l'esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di acquisto del diritto vacanza, derivante da una serie di elementi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto, per le ragioni che potete leggere nella sentenza, di accogliere la domanda dei consumatori, dichiarando la nullità del finanziamento e l'obbligo di restituzione ai ricorrenti della somma pagata alla finanziaria.

In particolare, il giudice di legittimità ha ritenuto irrilevante, ai fini della configurazione del collegamento negoziale tra i due contratti, la circostanza che il finanziamento presenti una clausola di esclusione della responsabilità della banca per eventuali inadempimenti da parte del venditore.

Qui di seguito, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

venerdì 14 agosto 2015

New Club Elite - a Teramo il contratto non è valido

Dobbiamo segnalare, con molto piacere, un nuovo intervento di un giudice che ha considerato il contratto di acquisto del certificato New Club Elite nullo, liberando i consumatori dall'obbligo di versamento delle spese di gestione.

Il Tribunale di Teramo ha statuito l'invalidità del contratto di acquisto del diritto vacanza, dopo aver verificato le molteplici violazioni ivi contenuti all'interno del modulo fatto sottoscrivere ai consumatori.

Questi ultimi erano stati invitati nel solito incontro presso un albergo, e dopo aver sottoscritto un primo impegno nel primo appuntamento presso la struttura, avevano ricevuto i promotori presso la propria abitazione.

I promotori avevano incentivato l'acquisto del diritto vacanza, sostenendo che si trattava di un investimento, che gli acquirenti avrebbero potuto rivendere in qualsiasi momento.

I promotori affermavano, inoltre, che il diritto vacanza poteva essere utilizzato da parte di quattro persone (si trattava di una famiglia con due figli), in qualsiasi momento dell'anno.

In seguito, gli acquirenti ricevevano il certificato di iscrizione a New Club Elite, e solo lì comprendevano di aver acquistato un prodotto vacanza diverso da quello veicolato dalla società venditrice.

In particolare, i consumatori scoprivano che il certificato era valido solo per due persone, che non poteva essere utilizzato in tutte le località, che non poteva essere rivenduto a chiunque e che era necessario il consenso della struttura.

Orbene, il Tribunale di Teramo ha considerato invalido questo contratto di vendita, proprio per la carenza delle informazioni contenute al suo interno, in molti casi fuorvianti e non conformi alla realtà.

Il giudice, correttamente, ha valutato la condotta complessiva tenuta dai promotori della società venditrice, affermando che il contenuto del contratto, ed in particolare gli impegni contrattuali, derivano non solo da ciò che viene sottoscritto nel modulo contrattuale, ma anche da eventuali scritti aggiunti, e perfino da eventuali impegni verbali resi in sede di trattative.

Nel caso di specie, secondo il giudice troppi impegni/obblighi non erano coerenti e conformi a quanto in effetti venduto, configurando una genericità del contratto, tale da rendere nullo il contratto.

A nostro parere, basandoci sulla nostra esperienza, tutte le informazioni fuorvianti rese dai promotori possono anche influire nella volontà espressa dai consumatori, facendo credere loro di divenire titolari di un diritto facilmente rivendibile.

Questa volontà alterata, magari con affermazioni quali "questo certificato lo rivendete facilmente" influiscono in modo decisivo nella volontà espressa dal consumatore.

E il Tribunale di Teramo pare aver considerato, tra le righe, anche questo aspetto!

venerdì 30 novembre 2012

Vacanza floating time: è solo un modo alternativo per riproporre la multiproprietà!

All'inizio la vendita di periodi di vacanza presso località turistiche avveniva con la formula della multiproprietà: il consumatore acquistava il diritto reale di godimento per una/due settimane presso un resort.

Come ogni diritto reale di godimento, anche la multiproprietà immobiliare era (ed è) un diritto assoluto, trasmissibile, ereditabile e che si trasferisce mediante rogito notarile.

In seguito, è arrivato il diritto di uso temporaneo, con il quale l'acquirente non diventava proprietario di alcun diritto reale, ma del mero diritto di utilizzare un appartamento o una stanza d'albergo per un turno (la famosa "settimana rossa" o ancora il "turno 43").

Una versione alternativa del diritto d'uso temporaneo è il certificato di associazione: il povero consumatore veniva iscritto al Club (membership) con tanto di certificato consegnato in una bellissima pergamena. 

L'iscrizione garantiva al consumatore la possibilità di poter prenotare dei giorni vacanza presso una struttura del resort. 

Successivamente sono arrivati i punti vacanza: il consumatore acquistava punti vacanza che poteva utilizzare in varie strutture messe a sua disposizione dal Club per periodi pre determinati.

Le società di intermediazione di questi prodotti vacanza vendevano i "vacation points" anche attraverso una permuta (rottamazione) della multiproprietà.

Tutti questi diversi modi di acquisto di diritti vacanza temporaneo presentano due caratteristiche comuni:

1. non avete mai utilizzato il diritto acquistato (anche perché quando telefone per prenotare la sua settimana, il responsabile del resort vi comunica che in quella settimana non è possibile soggiornare);

2. continuate a pagare esose spese di gestione annuali;

Per non parlare della famosa affermazione "potete scambiare il vostro diritto con altri attraverso il circuito RCI o Interval": chi mai è riuscito a scambiare con continuità il proprio diritto di vacanza temporanea?

Questo tipo di prodotti vacanza si sono dimostrati per quello che sono: tentativi di spillare soldi ai consumatori con operazioni commerciali tutt'altro che limpide. 

La Corte d'Appello di Trieste ha brillantemente ricostruito il fenomeno della vendita di multiproprietà e simili, sostenendo che per tutte queste vendite si possa parlare di truffa contrattuale "Perciò il suo consenso è stato carpito con l’inganno e con artifizi idonei a indebolire vistosamente la sua capacità di critica e di giudizio, oltreché la sua stessa volontà: in ciò consiste, a giudizio di questo collegio, la truffa contrattuale: il contraente giunge a esprimere il consenso dopo essere stato manipolato da un contraente che, oltre a non rappresentare in modo trasparente e completo i dati della operazione (ben sapendo che in tal modo mai avrebbe conquistato l’interesse del cliente) - in assoluta violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono ispirare qualsivoglia lecita operazione negoziale (artt 1337 cod civ) – lo conduce ad acquistare un prodotto e ad assumere una obbligazione che egli mai avrebbe accettato di sottoscrivere se fosse stato esattamente informato del contenuto e degli effetti del contratto." (vedi qui).

L'ultima frontiera che arriva dal mondo della multiproprietà ha un nome accattivante: floating time.


La vacanza floating time è, a detta di coloro che lo offrono, una forma di multiproprietà caratterizzata per la sua estrema praticità: il consumatore può prenotare i giorni vacanza, anche meno di una settimana, qualche giorno prima del periodo in cui intende utilizzare il suo diritto di floating time....sempre che riesca a trovare la disponibilità di una struttura disposta ad accoglierlo.


I sostenitori del floating time affermano che l'acquirente di questo diritto sostiene le spese di gestione solo qualora eserciti il suo diritto.



Anche tale aspetto lascia qualche dubbio perché a colui che acquista una vacanza floating time non è permesso di poter sapere, in anticipo, a quali spese potrebbe andare incontro nel caso in cui decida di esercitare il suo diritto di vacanza.    

Insomma, la flessibilità è solo apparente ed in realtà anche con la vacanza floating time è elevato il rischio di pagare per un prodotto vacanza di cui non si usufruisce quasi mai.


Vi invitiamo, quindi, a leggere con attenzione i contratti che vi sottopongono e non sottoscrivere alcun accordo se non siete realmente convinti.


Vi ricordiamo che chi vi propone l'acquisto di un prodotto vacanza simile ad una multiproprietà deve rispettare le seguenti norme previste agli artt. 70 e seguenti del Codice del Consumo:

venerdì 23 luglio 2010

Multiproprietà - nullo il preliminare privo di indicazione della quota millesimale

La vendita di quote di multiproprietà rappresenta uno degli esempi più clamorosi di contratti creati per aggirare le regole create, in ambito nazionale e comunitario, negli ultimi anni e "rifilare" ai consumatori un prodotto del tutto diverso da quello prospettato.

L'argomento è oggetto di un nostro intervento con il quale analizziamo le possibili soluzioni offerte oggi a coloro che intendono liberarsi di questo diritto (rottamazione vs. sentenza).

Le diverse forme della multiproprietà

Abbiamo già affrontato questo argomento, ma riteniamo opportuno tornare a trattare il tema anche per chiarire il contenuto del contratto avente ad oggetto l'acquisto di una quota di un diritto di godimento ripartito (multiproprietà) da parte del piccolo consumatore.

Quest'ultimo ritiene, in tutta buona fede, di entrare in possesso di una quota di proprietà di un immobile situato in una località vacanziera di suo gradimento.

In verità, non sempre l'oggetto del contratto è rappresentato dall'acquisto di un diritto di proprietà - seppur limitato temporalmente - su un bene immobile.

La multiproprietà (o time sharing) è una forma di vendita nata negli anni '80 e solo successivamente disciplinato dal legislatore europeo (Direttiva n. 94/97/Ce) e da quello nazionale (D.Lgs. 427/1998).

Successivamente, gli interventi legislativi si sono susseguiti (vedasi Codice del Consumo) con il fine principale di tutelare l'acquirente fornendo a quest'ultimo determinate garanzie sul prodotto oggetto di vendita.

Non di rado, infatti, le proposte di acquisto di quote di multiproprietà avvengono attraverso la "sollecitazione all'acquisto" realizzata dal venditore nei confronti del consumatore, invitato a recarsi presso hotel per il ritiro di fantomatici premi. In realtà, il venditore utilizza tale metodo per poter proporre al cliente - attraverso il solito effetto sorpresa - la possibilità di "acquistare le proprie vacanze".

Il consumatore quale proposta contrattuale sottoscrive e quindi quale diritto di multiproprietà acquista?

In termini generali, è possibile distinguere tre diverse ipotesi di multiproprietà: immobiliare, alberghiera e azionaria.

La proprietà azionaria non viene affrontata con il presente contributo in quanto ipotesi residuale rispetto alle altre due tipologie di diritto di proprietà parziale che in generale vedono coinvolti i potenziali acquirenti.

Appare opportuno, a tal proposito, sinteticamente identificare le caratteristiche e le differenze che contraddistinguono la multiproprietà immobiliare da quella alberghiera al fine di poter meglio comprendere l'intervento operato dalla Suprema Corte di Cassazione.

- La multiproprietà immobiliare

Con l'acquisto in multiproprietà di un immobile, il consumatore diviene proprietario dell'immobile per il periodo stabilito dal contratto. In tali casi, esistono sull'immobile più diritti di proprietà il cui esercizio è periodico, ossia avviene secondo un avvicendamento temporale fissato da tutte le parti al momento dell'acquisto.

In altri termini, ogni singolo acquirente della quota, all'atto della sottoscrizione del contratto di multiprorietà, è tenuto a scegliere in quale periodo dell'anno (tra quelli disponibili) intende acquisire il proprio diritto di multiproprietà, pagando il corrispettivo previsto il quale usualmente varia in relazione alla stagione prescelta. Il proprietario diviene titolare di un diritto reale di godimento individuale perpetuo sull'immobile, limitato soltanto ad un certo periodo dell'anno.

Ne consegue che le formalità richieste per la costituizione di una multiproprietà immobiliare sono le medesime richieste per l'acquisto di un bene immobile (ex. atto pubblico - trascrizioni - notaio etc.).

- La multiproprietà alberghiera

Mentre la multiproprietà immobiliare ha avuto uno sviluppo limitato e caratterizzato, in generale, dalla conoscenza esistente tra tutti i soggetti aderenti, l'acquisto di un diritto di godimento ripartito sottoforma associativa è pratica assai ampia e presenta, accanto ai caratteri tipici della proprietà, anche quelli propri del c.d. contratto di albergo, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione.

Le ragioni fondanti questo contratto sono, in molte circostanze, rappresentate da i costi inferiori che l'acquirente deve sostenere; da eventuali tempi morti che intervengono per la conclusione del contratto e la presa in possesso di un appartamento; la possibilità di acquistare l'appartamento già arredato, con la presenza degli arredi e di tutti i servizi di natura alberghiera usualmente forniti (reception, custodia, cambio settimanale della biancheria, pulizia dell'alloggio al termine di ogni turno, manutenzione, ecc).

A ciò si aggiunga che i regolamenti che disciplinano il godimento degli insediamenti turistici in multiproprietà fanno divieto di ospitare contemporaneamente in ciascun appartamento persone in numero superiore ai posti letto disponibili.

Per tali ragioni, la multiproprietà alberghiera viene proposta come investimento alternativo e come forma di acquisto da parte del consumatore di un diritto turnario caratterizzato non solo dall'immobile, ma anche dai servizi collaterali (servizio di bar e ristorante, discoteca, baby sitters, campo da tennis, piscina, ecc.), ai quali l'acquirente può accedere versando il relativo importo.

In quest'ottica, le ultime norme intervenute in materia hanno imposto al venditore l'obbligo di indicare con precisione i servizi offerti con la multiproprietà ed i relativi costi.

Il diritto di godimento d'uso turnario garantisce - in teoria - al cliente anche la possibilità di modificare il periodo di godimento del proprio diritto o di trasferire lo stesso su altro alloggio disponibile nello stesso residence ovvero in analogo complesso sito in altra località.

Tale ultima facoltà può essere, sempre in via teorica, esercitata anche attraverso il c.d. "circuito degli scambi" con il quale il multiproprietario può scambiare un proprio periodo-vacanza con uno dei multiproprietari in un altro dei siti di stazioni turistiche collegate alla medesima organizzazione.

- Cassazione: sentenza 6253/2010

Operata la sintetica descrizione del contratto di multiproprietà, possiamo ora richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato la nullità del contratto preliminare di multiproprietà.

La Cassazione ha correttamente ritenuto invalido il contratto preliminare privo dell'indicazione dei millesimali dell'immobile suddivisi tra gli aderenti alla multiproprietà.

Il Giudice ha chiaramente individuato quale requisito di validità del preliminare la specificazione dei millesimali, in quanto considerati criterio per la determinazione della quota di partecipazione di ogni singolo aderente.

Richiamiamo, a tal proposito, un corretto passaggio della sentenza della Cassazione, attraverso la quale il Giudice ha evidenziato il ruolo del contratto preliminare e della sua aderenza con il definitivo, in quanto "tali criteri poi non possono certo essere espressi soltanto nel contratto definitivo, posto che dovendo il contratto preliminare contenere tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo, è evidente che tra di essi deve essere compresa la quota definitiva o comunque devono essere contemplati i criteri per la sua concreta determinazione millesimale, atteso che il godimento turnario dello stesso alloggio da parte dei vari comproprietari in diversi periodi dell'anno incide sull'entità delle rispettive quote di pertinenza"

Riteniamo corretta la sentenza della Cassazione anche alla luce dei contratti di multiproprietà sottoscritti dai consumatori, i quali molto spesso non contengono la chiara esposizione dell'oggetto del contratto, dei limiti del diritto acquisito e delle modalità per l'esercizio dello stesso.

La sentenza appena richiamata, in questo senso, evidenzia la necessità di chiarezza e trasparenza  sotto il profilo dell'informativa che il venditore deve rendere al consumatore al fine di permettere a quest'ultimo di poter comprendere l'oggetto, natura e caratteristiche prodotto acquistato.

lunedì 21 giugno 2010

Multiproprietà: sentenza vs. rottamazione 5 buone ragioni per preferire la via del tribunale

La possibilità di poter trascorrere un periodo vacanziero in una località turistica di grido ha sempre infiammato i sogni degli italiani (per raccontare la tua vicenda o per informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Non tutti, però, possono permettersi di acquistare un immobile in zone esotiche ed affascinanti, né tanto meno possono "mantenere" queste seconde (o terze) case.

Una possibilità alternativa si è sviluppata in questi ultimi decenni: molti italiani hanno deciso di investire i propri risparmi nell'acquisto di quote di multiproprietà, ovvero del diritto di poter utilizzare l'immobile per un determinato periodo dell'anno.

Molte persone, infatti, sono entrate in possesso di questo diritto di godimento dopo essere stati invitati in hotel per il ritiro di presunti regali ed aver ricevuto in quell'occasione una vera e propria sollecitazione all'acquisto.

Successivamente, il malcapitato acquirente si accorge di essere entrato in possesso di un diritto di multiproprietà tutt'altro che vantaggioso (vuoi perché la settimana di utilizzo è posizionata in una fase dell'anno non usufruibile da parte dell'acquirente - vuoi perchè il titolare non riesce a scambiare il diritto acquisito - vuoi perché non è più interessato a mantenere questa multiproprietà) e vuole disfarsi del bene acquistato.

Come fare? Negli ultimi anni si sono sviluppati due diverse modalità attraverso le quali il consumatore può liberarsi della propria multiproprietà:

(1) la c.d. rottamazione della multiproprietà o

(2) la sentenza pronunciata dal tribunale e con la quale si accerta l'invalidità del contratto di multiproprietà da voi stipulato

1. La prima soluzione consiste in una cessione a titolo gratuito del diritto ad altro soggetto ed è quindi una modalità di risoluzione stragiudiziale, ossia in assenza di intervento del giudice. Usualmente avviene attraverso società (o associazioni) che promettono, dietro il pagamento delle proprie commissione, di liberarsi del diritto di multiproprietà.

2. Nel secondo caso, il consumatore si rivolge al tribunale per richiedere la cancellazione del proprio diritto, o meglio che tale diritto venga dichiarato inesistente (nullo). In questo caso, con la sentenza il diritto di multiproprietà viene di fatto cancellato.

Le sentenze che hanno dichiarato la nullità del contratto di multiproprietà sono in deciso aumento ed oramai i tribunali italiani riconoscono l'assenza di elementi necessari per considerare valido il contratto di multiproprietà (vedi).

Queste strade si sono di recente sviluppate e rappresentano le modalità più utilizzate da chi intenda sottrarsi alla sua multiproprietà (e alle esose spese condominiali).

Quale la soluzione ideale?

Riteniamo che la soluzione ideale per ottenere la cancellazione del diritto di multiproprietà sia oggi quella del tribunale e ciò per cinque semplici ragioni:

1. costi per la cancellazione della multiproprietà
La c.d. "rottamazione" è una procedura realizzata da società (o associazioni), le quali richiedono il pagamento di elevati costi/commissioni per provvedere a neutralizzare il diritto di godimento (di recente, un associato ci ha reso noto che due società gli hanno proposto la rottamazione della propria multiproprietà ad un prezzo variabile tra gli 8.000,00 e i 10.000,00 €).
Ricorrendo al tribunale, sicuramente verranno sostenute spese di giustizia ben più basse di quelle che il multiproprietario deve sborsare per rottamare la vostra multiproprietà.

2. restituzione dei soldi del finanziamento
In molte circostanze, l'acquisto di quota di multiproprietà è finanziato attraverso operazioni di credito al consumo. Orbene, mentre con la rottamazione il diritto di rimborso della somma finanziata non si esaurisce, e quindi si è comunque costretti a pagare la somma richiesta in finanziamento, con la sentenza di nullità del contratto di multiproprietà si verifica la c.d. "nullità indiretta" del contratto di finanziamento. In altre parole, anche questo contratto viene dichiarato nullo e quindi è possibile ottenere la restituzione dei soldi versati alla finanziaria.

3. soluzione definitiva della vostra multiproprietà
Non di rado le società che offrono il servizio di rottamazione della multiproprietà non intendono cancellare il diritto di godimento ripartito, ma sostituirlo con altra multiproprietà. Ciò comporta un semplice passaggio del vostro diritto (problema?) da una località turistica all'altra. Con il ricorso al tribunale, invece, la “multiproprietà” viene definitivamente cancellata.

4. certezza della soluzione
Non vi sono dubbi che una sentenza pronunciata da un tribunale italiano produca più effetti della cancellazione realizzata da una società, magari nemmeno situata sul territorio italiano.

5. cancellazione di eventuali oneri successivi
Con la pronuncia di un tribunale vengono meno anche i successivi ed eventuali costi relativi alla gestione dell'immobile, ovvero le famigerate spese condominiali annuali. Nel caso di cessione della quota di multiproprietà, invece, i costi nel frattempo sostenuti - ovvero quelli che comunque dovete pagare fino al momento in cui la multiproprietà non viene ceduta - non vengono restituiti.

Esistono, in conclusione, varie ragioni per le quali può e deve essere preferita la via del giudice rispetto a quella della rottamazione, la quale non sempre garantisce il risultato promesso.




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