lunedì 12 ottobre 2026
venerdì 18 settembre 2026
3520491721 "N.E.X.l.: E' stata richiesta un'autorizzazione di pagamento di 990,00 EUR...." è una truffa
Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte dei lettori del blog (per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it) che ci hanno segnalato di aver ricevuto l'sms truffaldino che vi abbiamo evidenziato nel box qui sopra.
Messaggi come quello ricevuto da "N.E.X.l." — che avvisano di un'autorizzazione di pagamento sospetta e invitano a chiamare un numero per "annullarla" — sono un classico esempio di smishing, il phishing via SMS. Ecco come riconoscerli e come reagire.
Ancora una volta, vi segnaliamo un tentativo di truffa, proponendo alcuni suggerimenti per aiutarvi a riconoscere un SMS truffa.
» Caratteristiche SMS truffa
- Urgenza e allarme: il messaggio spinge a reagire subito ("pagamento in corso", "conto bloccato") per non farti riflettere;
- Numeri sospetti: i veri istituti di pagamento o le banche non comunicano tramite numeri di cellulare privati per "annullare" operazioni; usano canali ufficiali (app, area riservata, numero verde stampato sulla carta o sul contratto);
- Mittente generico o sconosciuto: sigle come "N.E.X.l." imitano nomi di circuiti di pagamento reali ma con errori o varianti nel nome;
- Richiesta di richiamare o cliccare: l'obiettivo è farti chiamare un numero a pagamento o un finto operatore, oppure farti cliccare un link che porta a un sito clone per rubare le tue credenziali.
» Come ti devi comportare se se ricevi un SMS di questo tipo
- Non richiamare i numeri indicati nel messaggio e non cliccare eventuali link.
- Non fornire mai codici OTP, dati della carta o credenziali di home banking a chi ti contatta, anche se dice di essere della banca o della polizia.
- Verifica direttamente contattando la tua banca o il gestore del servizio di pagamento tramite i canali ufficiali (app, sito, numero stampato sulla carta), non i contatti presenti nell'SMS sospetto.
- Blocca il numero mittente e, se possibile, segnala l'SMS come spam/phishing dall'app di messaggistica.
- Conserva uno screenshot del messaggio: può servire in caso di denuncia.
» Cosa fare se hai già cliccato un link o fornito dati
Ti riproponiamo, come in altri interventi del blog, alcuni suggerimenti:
- Contatta immediatamente la tua banca per bloccare carta/conto e disconoscere eventuali operazioni;
- Cambia le password degli account potenzialmente coinvolti;
- Procedi comunque con la segnalazione alla Polizia Postale.
sabato 11 luglio 2026
La Polizia postale avverte: nuove truffe verso i consumatori attraverso SMS
| Fonte: comunicato stampa 26 giugno 2026 |
I messaggi invitano l’utente ad accedere al sito tramite il link indicato per procedere alla sostituzione della SIM. Attenzione: non è la pagina ufficiale del Commissariato di P.S. Online, ma si tratta di un sito fraudolento che utilizza impropriamente loghi e contenuti istituzionali con l’obiettivo di ingannare la vittima e indurla a effettuare un pagamento.
Tali comunicazioni non sono ufficiali e hanno l’obiettivo di sottrarre denaro e informazioni sensibili.
I consigli:
• Non cliccare sul link presente nei messaggi.
• Non fornire dati personali o bancari.
• Verificare sempre l'URL del sito web
lunedì 19 gennaio 2026
Abuso di posizione dominante: Apple sanzionata per 98 milioni di euro!
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| Fonte: comunicato stampa 22 dicembre 2025 |
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. (di seguito “Apple”) una sanzione di 98.635.416,67 euro per abuso di posizione dominante. Apple ha violato l’articolo 102 del TFUE per quanto riguarda il mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS. In tale mercato, Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store.
Al termine di una complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre Autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’AGCM ha accertato la restrittività - sotto il profilo concorrenziale - dell’App Tracking Transparency (“ATT”) policy, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple, a partire da aprile 2021, nell’ambito del proprio sistema operativo mobile iOS, agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store. In particolare, gli sviluppatori terzi sono obbligati ad acquisire uno specifico consenso per la raccolta e il collegamento dei dati a fini pubblicitari tramite una schermata imposta da Apple, il c.d. ATT prompt che, tuttavia, non risulta sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in materia di privacy, costringendo quindi gli sviluppatori a duplicare la richiesta di consenso per lo stesso fine.
L’Antitrust ha accertato che le condizioni dell’ATT policy sono imposte unilateralmente, sono lesive degli interessi dei partner commerciali di Apple e non sono proporzionate per raggiungere l’obiettivo di privacy, così come asserito dalla società. Infatti, dal momento che i dati degli utenti sono un elemento fondamentale su cui si basa la capacità di fare pubblicità online personalizzata, l’inevitabile duplicazione delle richieste di consenso indotta dalle modalità di implementazione dell’ATT policy - che restringe le possibilità di raccolta, collegamento e utilizzo di tali dati - causa un pregiudizio all’attività degli sviluppatori, che basano il proprio modello di business sulla vendita di spazi pubblicitari, e anche a quella degli inserzionisti e delle piattaforme di intermediazione pubblicitaria.
Questa duplicazione produce un’assenza di proporzionalità delle regole dell’ATT policy, considerato che Apple avrebbe dovuto garantire lo stesso livello di privacy degli utenti prevedendo la possibilità, per gli sviluppatori, di ottenere il consenso alla profilazione in un’unica soluzione.
lunedì 15 settembre 2025
Attenti all'invito a chiamare urgentemente il CAF: è un sms truffa
Hai ricevuto un SMS che ti chiede di contattare con urgenza il CAF?
Il messaggio, sfruttando le imminenti scadenze fiscali, invita l'utente a chiamare con urgenza il CAF a un numero che inizia con 89, che prevede un costo maggiorato rispetto al nostro piano tariffario. Richiamando il numero proposto, non solo non risponderà nessun CAF ma si resterà in attesa di parlare con un operatore che non risponderà, ci verrà addebitato il costo del servizio e svuotato il credito telefonico.
Il consiglio
Se ricevi la richiesta di chiamare con urgenza un numero che non conosci, verifica senza fretta la comunicazione e utilizza solo contatti ufficiali per chiamare l'ufficio proposto.
Scoperta la truffa blocca il numero per evitare di ricevere altri messaggi.
venerdì 14 aprile 2023
Telecom - Vodafone - Wind - Fastweb: arrivano le sanzioni per le fatturazioni post - recesso
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| Fonte: comunicato stampa 3 aprile 2023 |
In particolare, sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine - a partire almeno da gennaio 2020 - a situazioni di fatturazioni post-recesso o, in caso di migrazione, di doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui è stato richiesto illegittimamente di saldare le fatture sia del nuovo sia del precedente operatore.
Secondo l’Autorità, la illegittima prosecuzione della fatturazione - dopo la richiesta di cessazione del servizio - è riconducibile ad anomalie e a disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione informatici del processo interno di ciascuna società, rispetto ai quali le stesse, anche se in misura diversa, non hanno adottato efficaci meccanismi di controllo e di intervento tempestivo.
Le quattro compagnie telefoniche sono state diffidate dal continuare ad attuare la pratica scorretta ed entro 90 giorni dovranno comunicare all’Autorità le iniziative adottate a tal fine.
sabato 30 luglio 2022
Antitrust sanziona Xiaomi per ostacolo all'esercizio dei diritti dei consumatori
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| Fonte: comunicato stampa 8 luglio2022 |
In particolare dal procedimento è emerso che la società rifiuta la riparazione in garanzia legale in presenza di altri difetti del prodotto, anche soltanto estetici - ad esempio se le superfici e/o altre parti esterne del prodotto presentano più di un graffio sullo schermo, di dimensioni non superiori a 5 centesimi di millimetro di larghezza e 5 millimetri di lunghezza -, subordinando la prestazione in garanzia alla riparazione dei danni fuori garanzia. Inoltre Xiaomi effettua reiterate riparazioni anziché sostituire il prodotto, privando così ripetutamente il consumatore del bene acquistato. L’Autorità ricorda che l’intervento di “riparazione” può costituire un rimedio solo se risolve tempestivamente il difetto di conformità.
Infine Xiaomi Technology Italy S.r.l. - in caso di verifica negativa di un difetto di conformità del bene - chiede di pagare le spese di verifica del difetto e di spedizione del prodotto, pena la mancata restituzione, se il consumatore rifiuta il preventivo della riparazione fuori garanzia. Spetta invece a Xiaomi verificare l’eventuale esistenza del difetto di conformità denunciato senza addebitare alcun costo di verifica o di spedizione.
lunedì 24 gennaio 2022
3496017080: attenzione alla truffa...l'sms non arriva da Poste Italiane
Ancora una volta siamo costretti, a causa di alcune segnalazioni pervenute al blog, un tentativo di truffa portato avanti attraverso il sistema di messaggistica (SMS).
Il messaggio arriva sul vostro telefono portatile dal numero 3496017080 che rende noto al cliente che sul conto vi sarebbe una anomalia, invitandolo a cliccare sul link, così come potete leggere di seguito.
E' evindente che si tratta di un tentativo di carpire i vostri dati, così come segnalato da Poste Italiane.
Non cliccate il link!!!!!
Qui di seguito, il messaggio truffa
PosteInfo
sabato 7 agosto 2021
Telefonare gratis? si con Telegram
domenica 30 maggio 2021
Venduto un telefono con il colore sbagliato? non si tratta di prodotto difettoso
Questa domenica vi proponiamo la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ordinanza 24 maggio 2021, n. 14106, con la quale i giudici di legittimità sono tornati a trattare il difetto di conformità del prodotto e i diritti spettanti al consumatore.
Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando i punti principali della garanzia legale riconosciuta in favore del consumatore dal Codice del Consumo (artt. 129 e seguenti).
Nel caso di specie, il consumatore aveva acquistato un telefono cellulare di color bianco perla, ma aveva ricevuto dal venditore il medesimo modello, ma di colore grigio.
Il consumatore aveva invocato la risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione dei soldi versati al venditore e il risarcimento dei danni patiti.
La Corte è stata chiamata a chiarire se in questo caso può trovare applicazione il sistema di norme previsto a tutela del consumatore ex artt. 132 Cod. Consumo e seguenti..
La Cassazione ha escluso l'applicazione delle norme a tutela del consumatore, in quanto si è trattato di un acquisto effettuato dall'acquirente per la propria attività professionale:"[...] il giudice di merito ha tenuto conto dell'utilizzo dell'apparecchio come strumento di lavoro e non come bene voluttuario, circostanza non contestata dal ricorrente. Tanto bastava per escludere la disciplina del Codice del Consumo trattandosi di acquisto ad uso professionale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sè esercizio dell'attività di impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto all'attività imprenditoriale o professionale ".
Sotto altro profilo, la Cassazione ha negato che il colore errato del prodotto (telefono cellulare), configuri prodotto difettoso legittimando il consumatore ai rimedi riconosciuti dal Codice del Consumo.
Sul punto, non possiamo che osservare la carente motivazione del punto da parte della Cassazione, limitatasi ad appiattire il proprio giudizio a quanto stabilito dal giudice di merito.
Gli Ermellini hanno altresì negato che tale prodotto, per il solo errore del colore del bene, possa essere considerato privo delle qualità promesse ai sensi dell'art. 1497 c.c..
Qui di seguito, l'Ordinanza n. 14601/2021 della Suprema Corte di Cassazione.
venerdì 23 aprile 2021
Privacy: garante avvisa i consumatori "attenti ai tentativi di truffa"
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| Fonte: comunicato stampa 6 aprile 2021 |
In caso affermativo, infatti, il numero di telefono potrebbe essere utilizzato per una serie di condotte illecite, che vanno da chiamate e messaggi indesiderati sino a serie minacce come il cosiddetto “SIM swapping”, una tecnica di attacco che consente di avere accesso al numero di telefono del legittimo proprietario e violare determinate tipologie di servizi online che usano proprio il numero di telefono come sistema di autenticazione.
venerdì 11 dicembre 2020
"IPhone resistente all'acqua" = messaggio promozionale parziale. Apple sanzionata da AGCM
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| Fonte: comunicato stampa 30/11/2020 |
La prima riguarda la diffusione di messaggi promozionali di diversi modelli di iPhone - iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11pro e iPhone 11 pro Max - in cui veniva esaltata, per ciascuno dei prodotti pubblicizzati, la caratteristica di risultare resistenti all’acqua per una profondità massima variabile tra 4 metri e 1 metro a seconda dei modelli e fino a 30 minuti.
domenica 3 maggio 2020
Ius variandi - la compagnia telefonica deve giustificare il peggioramento delle condizioni economiche
La sentenza n. 1529/2020 del Consiglio di Stato ha il merito di disciplinare (limitare?) il diritto di mutamento delle condizioni contrattuali da parte della compagnia telefonica nei contratti conclusi con il cliente privato.
- La normativa - Delibera n. 519/15/CONS - art. 6: ius variandi solo ex lege o ex contractu
Il regolamento AGCOM prevede, dando corretta applicazione delle norme comunitarie e del Codice del Consumo, la possibilità da parte della compagnia telefonica di introdurre modifiche peggiorative al contratto di fornitura (si pensi all'aumento del prezzo o l'introduzione del servizio premium), solo se giustificato.
In altri termini, la società di telefonia può introdurre condizioni peggiorative nel contratto di fornitura del servizio di telefonia se:
(1) informa il cliente trenta giorni prima del mutamento delle condizioni, concedendo al cliente di poter recedere gratuitamente dal contratto;
(2) la modifica delle condizioni contrattuali deve essere oggettivamente giustificata;
La norma in parola è stata oggetto di contestazione da parte delle compagnie telefoniche, le quali si sono rivolte al TAR Lazio per chiedere la cancellazione dell'art. 6.
E il TAR ha accolto il ricorso delle società, affermando che AGCOM avrebbe esorbitato dai propri poteri nella redazione dell'art. 6, dichiarando illegittima la previsione normativa.
- Consiglio di Stato: la società di telefonia può "peggiorare" il contratto con il cliente solo se vi sono ragioni oggettive e adeguatamente motivate
Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del TAR Lazio, ha stabilito che la norma introdotta da AGCOM non fosse priva di presupposto legale, e quindi illegittima, fondandosi sulle norme comunitarie e sul Codice del Consumo.
In particolare, in materia di contratti conclusi tra la società commerciale ed il consumatore, la modifica unilaterale deve essere prevista dal contratto o via legge; comunicato al consumatore; giustificato e motivato.
E secondo il Consiglio di Stato il diritto di mutamento delle condizioni contrattuali sicuramente spetta alla compagnia telefonica, ed è pienamente valido nei confronti del contraente debole, ma deve rispettare alcuni presupposti di legittimità analighi a quelli previsti per gli altri rapporti contrattuali fondati sullo squilibrio tra le parti.
La tutela del contraente debole, dove è chiaro e marcato lo squilibrio informativo e di formazione del contratto (si pensi ai formulari), impone al contraente forte di non limitarsi alla comunicazione del proprio diritto di variazione delle condizioni contrattuali (ius variandi), ma altresì alla comunicazione delle ragioni oggettive poste a fondamento dell'esercizio del potere dei modifica del contratto periodico.
Tale motivazione trova, peraltro, anche una giustificazione nel dovere di buona fede che sempre dovrebbe caratterizzare i rapporti tra le parti, e che impone all'"operatore di telefonia mobile, nella fase di esercizio del diritto potestativo di modificazione del rapporto contrattuale, è obbligato ad indicare le ragioni oggettive, connesse, normalmente, alla gestione di sopravvenienze rilevanti, che giustificano in modo oggettivo lo ius variandi.”
domenica 9 febbraio 2020
Consiglio di Stato: le compagnie telefoniche devono rimborsare in automatico i consumatori
Questo principio è stato stabilito dal Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 879/2020 del 4 febbraio 2020 che potete leggere di seguito, ove il giudice amministrativo è stato chiamato a decidere la condotta tenuta dalle compagnie telefoniche che, nonostante l'ordine di rimborso in favore dei consumatori a seguito della famosa vicenda dei 28 giorni, non hanno ancora adottato le condotte richieste.
Nel blog potete trovare molti nostri interventi relativi a questa vicenda, in quanto lo stesso Consiglio di Stato è intervenuto più volte sanzionando la condotta delle società del settore ed invitando le stesse a trovare una soluzione volta a tutelare i consumatori legittimati ad ottenere il rimborso delle somme versate nella vicenda "28 giorni"
- se dopo 60 giorni non ottenete alcuna risposta, rivolgetevi al Corecom della vostra città chiedendo il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla compagnia telefonica, nonché un indennizzo per il ritardo, tenuto conto che la società si sarebbe dovuta attivare autonomamente, come previsto dalla citata pronuncia.
Qui di seguito, la sentenza del Consiglio di Stato.
sabato 8 febbraio 2020
AGCM sanziona Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni
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Fonte: comunicato stampa
31 gennaio 2020
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In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%.










